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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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72<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

art. 5, comma 2, lett. A art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 52,<br />

comma 1).<br />

- “Le regioni e i comuni possono concordare con <strong>il</strong> Ministero speciali forme di collaborazione<br />

delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani” - Art. 150, comma 3 Coordinamento<br />

della disciplina urbanistica (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. A art. 7, comma<br />

2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 52, comma 1).<br />

➤ Convenzione Europea (2000):<br />

- “Ogni Parte [Stato contraente] si impegna ad integrare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> nelle politiche relative all’assetto<br />

territoriale ed urbanistico, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche,<br />

ed in ogni altra politica che possa avere un’incidenza diretta o indiretta sul <strong>paesaggio</strong>”<br />

Articolo 5.d. – Misure generali.<br />

➤ Codice (versione 2006) – in grassetto sono evidenziate le integrazioni / modifiche rispetto al<br />

Codice 2004:<br />

- “I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione<br />

territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sv<strong>il</strong>uppo<br />

economico” - Articolo 145, comma 2, Coordinamento della pianificazione paesaggistica<br />

con altri strumenti di pianificazione.<br />

- “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti<br />

urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti<br />

sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stab<strong>il</strong>iscono<br />

norme di salvaguardia applicab<strong>il</strong>i in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono<br />

altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del <strong>paesaggio</strong>, le disposizioni<br />

dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti<br />

di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi<br />

quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” - Articolo 145, comma 3, Coordinamento<br />

della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.<br />

- “Entro <strong>il</strong> termine stab<strong>il</strong>ito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione,<br />

i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette<br />

conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni<br />

dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla<br />

luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino ut<strong>il</strong>i ad assicurare l’ottimale salvaguardia<br />

dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni<br />

non sono oggetto di indennizzo” Articolo 145, comma 4, Coordinamento della pianificazione<br />

paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.<br />

- “La regione disciplina <strong>il</strong> procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici<br />

alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi<br />

ministeriali al procedimento medesimo” - Articolo 145, comma 5, Coordinamento della<br />

pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.<br />

➤ Codice (versione 2008) – in grassetto sono evidenziate le integrazioni / modifiche rispetto al<br />

Codice 2006:<br />

- “Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio<br />

di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai<br />

principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche<br />

e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti rispondenti a criteri di<br />

qualità e sostenib<strong>il</strong>ità” - Articolo 131, comma 6, Paesaggio<br />

- “Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti<br />

l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di

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