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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

una norma che, oltre alla conoscenza ed alla salvaguardia dei paesaggi, si riferisce in termini così<br />

generali ed omnicomprensivi anche alla pianificazione ed alla gestione paesaggistica dell’intero<br />

territorio delle regioni.<br />

Risulta invece apprezzab<strong>il</strong>e che, in conformità con l’Articolo 6.D. della Convenzione, all’Articolo<br />

135, comma 3, <strong>il</strong> Codice abbia reintrodotto (a seguito della soppressione avvenuta nella versione<br />

del 2006) un riferimento esplicito alla necessità che i piani paesaggistici stab<strong>il</strong>iscano degli<br />

obiettivi di qualità.<br />

Coerentemente con la delimitazione dell’oggetto della disciplina formulata all’Articolo 131, l’Articolo<br />

143, comma 1, nella versione 2008 del Codice si è provveduto al riordino della sequenza<br />

logica delle operazioni conoscitive, in sede di pianificazione paesistica, concernenti le aree di<br />

interesse paesaggistico nazionale: si è previsto, infatti, che le Regioni provvedano:<br />

a) alla ricognizione, ed alla conseguente perimetrazione, dei vincoli già esistenti, sia di quelli imposti<br />

ex lege, sia di quelli a carattere provvedimentale; b) alla individuazione e delimitazione di ulteriori<br />

aree di interesse paesaggistico in conformità ai criteri di interesse paesaggistico fissati<br />

all’Articolo 136; c) alla individuazione delle caratteristiche paesaggistiche dei diversi contesti costituenti<br />

<strong>il</strong> territorio pianificato, delimitandone i relativi ambiti, e dettando, per ciascuno di essi, le<br />

specifiche prescrizioni d’uso, ai sensi dell’Articolo 135, comma 4, con particolare riguardo ai segni<br />

distintivi dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.<br />

Tenuto conto dei principi della Convenzione, l’Articolo 143, comma 1, disciplina anche altre finalità<br />

tese ad assicurare, oltre che uno sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e del territorio considerato, attraverso<br />

un suo minor consumo, anche la riqualificazione di tratti compromessi o degradati, e ad<br />

impegnare le amministrazioni interessate ad un ut<strong>il</strong>izzo consapevole del territorio. Al comma 2,<br />

l’Articolo 143 regola <strong>il</strong> procedimento di redazione e di approvazione del piano, ai sensi dell’Articolo<br />

135, comma 1, quando esso abbia ad oggetto o comunque interessi aree vincolate come<br />

beni paesaggistici. In tal caso, alla elaborazione di quella parte del piano concorrono in via obbligatoria,<br />

con la regione interessata, sia <strong>il</strong> Ministero per i beni e le attività culturali, che <strong>il</strong> Ministero<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. È previsto che sulla base del principio di<br />

leale collaborazione le regioni coinvolgano comunque <strong>il</strong> Ministero per i beni e le attività culturali<br />

nella elaborazione del piano, anche in riferimento ad altre parti di territorio. Il comma 3 dell’articolo<br />

in esame stab<strong>il</strong>isce, poi, che nelle aree di riconosciuto valore paesaggistico gli organi competenti<br />

dello Stato, al fine di assicurare <strong>il</strong> necessario livello di unitarietà nell’azione di tutela, ed<br />

in ragione della riconosciuta preminenza dell’interesse pubblico alla conservazione del <strong>paesaggio</strong><br />

tutelato rispetto a quello pertinente alla fruizione del territorio (cfr. con la già citata sentenza<br />

n. 367/2007 della Corte Costituzionale) esprimono comunque pareri vincolanti sui progetti<br />

di intervento presentati dagli interessati nelle aree sottoposte a vincolo per <strong>il</strong> loro interesse paesaggistico<br />

di livello nazionale.<br />

Sezione 9 - Disposizioni riguardanti l’integrazione del tema del <strong>paesaggio</strong> in altre politiche e piani<br />

settoriali<br />

➤ Testo unico (1999):<br />

- “I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5<br />

della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici<br />

e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli<br />

139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge<br />

17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187”<br />

- Art. 150, comma 2 Coordinamento della disciplina urbanistica (Legge 17 agosto 1942, n. 1150,<br />

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