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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

del Codice vigente precisano che oggetto della disciplina sono i principi e la disciplina di tutela<br />

dei beni paesaggistici (Articolo 131, comma 3).<br />

L’obiettivo della sopraccitata precisazione è apparentemente quello di evitare di assorbire la disciplina<br />

relativa al <strong>paesaggio</strong> - <strong>il</strong> quale, come visto, malgrado la Legge di ratifica 14/2006, non ha<br />

ancora potuto essere definito nella legislazione italiana in maniera del tutto aderente alle disposizioni<br />

della Convenzione - in una disciplina relativa ad aspetti parziali (anche se importanti)<br />

della materia. In tale rinnovato contesto, nello stesso articolo viene in ogni caso ribadito che le<br />

norme del Codice riguardano <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>, con la precisazione che ci si riferisce a quegli aspetti<br />

e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità nazionale, in quanto<br />

espressione di valori culturali (Articolo 131, comma 2).<br />

L’insieme di queste disposizioni fanno presumere che per <strong>il</strong> Codice, malgrado le buone intenzioni<br />

espresse nella Relazione introduttiva sopra citata, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> continui a coincidere sostanzialmente<br />

con i beni paesaggistici. Questa presunzione pare rafforzata dalla constatazione<br />

che l’oggetto primario del Titolo I (tutela e valorizzazione) della parte terza del Codice (Beni<br />

paesaggistici) riguarda da un lato gli immob<strong>il</strong>i e le aree di notevole interesse pubblico (Articolo 136)<br />

e dall’altro le aree tutelate per legge (Articolo 142).<br />

In definitiva, si ritiene che possa confondere le idee una legge dello Stato che oltre alla tutela dei<br />

beni paesaggistici, si pone l’obiettivo di tutelare anche <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>, ma ancora una volta inteso come<br />

territorio espressivo di identità e/o con riferimento a quegli aspetti e caratteri che costituiscono<br />

rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.<br />

A fronte di questa configurazione ed alla luce degli impegni presi attraverso la ratifica della Convenzione,<br />

non pare azzardato domandarsi se esista un regime di protezione giuridica che attraverso<br />

specifiche misure di salvaguardia, gestione, valorizzazione o creazione permetta di<br />

prendersi cura della dimensione paesaggistica delle parti di territorio che: a) non sono dichiarate<br />

di interesse pubblico; b) non sono “tutelate” per legge; c) non esprimono alcuna identità; d)<br />

non presentano aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità<br />

nazionale, in quanto espressione di valori culturali. In altre parole, quale sia <strong>il</strong> regime giuridico<br />

che permette di occuparsi attivamente della qualità dei paesaggi che non possono essere<br />

esclusi dalla tutela prevista dall’Articolo 9, comma 2, della Costituzione (in virtù dell’interpretazione<br />

che la Convenzione consente di adottare rispetto a tale norma), ma alle quali la legislazione<br />

italiana, a parte la Legge 14/2006, non sembra ancora offrire una tutela giuridica autonoma<br />

e distinta da altri interessi inerenti <strong>il</strong> territorio.<br />

Sezione 6 - Disposizioni relative alle competenze in materia di <strong>paesaggio</strong>, beni paesaggistici<br />

➤ Testo Unico (1999):<br />

Nessun riferimento specifico<br />

➤ Convenzione Europea (2000)<br />

Ogni Parte applica la presente Convenzione, in particolare i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione<br />

delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali<br />

ed alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo<br />

conto della Carta europea dell’autonomia locale.<br />

Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione<br />

in armonia con le proprie politiche - Articolo 4, Ripartizione delle competenze.<br />

➤ Codice (versioni 2004 e 2006)<br />

Nessun riferimento specifico<br />

➤ Codice (versione 2008)<br />

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