11.06.2013 Views

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

62<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;<br />

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;<br />

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli<br />

sottoposti a vincolo di rimboschimento;<br />

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;<br />

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13<br />

marzo 1976, n. 448;<br />

l) i vulcani;<br />

m) le zone di interesse archeologico – Articolo 146 con un esplicito riferimento al Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto<br />

legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985,<br />

n. 431, artt. 1 e 1-quater).<br />

➤ Convenzione Europea 2000:<br />

- “Fatte salve le disposizioni dell’Articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto <strong>il</strong> territorio<br />

delle Parti e si riferisce agli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani. Essa comprende gli<br />

spazi terrestri, le acque interne e marine. Essa riguarda sia i paesaggi che possono essere considerati<br />

come eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana che i paesaggi degradati”, Articolo 2<br />

– Campo d’applicazione.<br />

➤ Codice (versioni 2004 e 2006) – in grassetto le integrazioni / modifiche introdotte nel 2006:<br />

- “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per <strong>il</strong> loro notevole interesse pubblico:<br />

a) le cose immob<strong>il</strong>i che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;<br />

b) le v<strong>il</strong>le, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente<br />

codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;<br />

c) i complessi di cose immob<strong>il</strong>i che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico<br />

e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;<br />

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere,<br />

accessib<strong>il</strong>i al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” - Articolo<br />

136, comma 1, Immob<strong>il</strong>i ed aree di notevole interesse pubblico.<br />

“Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo<br />

28 :<br />

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,<br />

anche per i terreni elevati sul mare;<br />

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea<br />

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;<br />

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni<br />

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,<br />

n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;<br />

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e<br />

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;<br />

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;<br />

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;<br />

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli<br />

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto<br />

legislativo 18 maggio 2001, n. 227;<br />

28 NB: Nella versione originale sono previste una serie di eccezioni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!