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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

c) gli ulteriori immob<strong>il</strong>i ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti<br />

a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156” - Articolo 134 comma<br />

1, Beni paesaggistici.<br />

Commento Paragonata alla lentezza delle (poche) evoluzioni intercorse nel secolo passato, colpisce<br />

la rapidità con la quale la legislazione italiana si è evoluta negli ultimi anni al fine di tenere<br />

conto delle innovazioni introdotte dalla Convezione. Oltre a contenere un riferimento specifico<br />

al termine <strong>paesaggio</strong> nella loro intitolazione, tutti i documenti normativi approvati a partire dal<br />

2004 contengono infatti, per la prima volta in assoluto, una definizione del suddetto termine.<br />

A fronte di questo progresso, persistono tuttavia una serie di ambiguità. Nella sostanza, la definizione<br />

di <strong>paesaggio</strong> contenuta nell’ultima versione del Codice (2008), non appare ancora del<br />

tutto in linea con la definizione di <strong>paesaggio</strong> espressa dalla Convenzione. In particolare, sia la definizione<br />

contenuta nello Schema Settis che quella definitivamente approvata dal Consiglio dei<br />

Ministri nel marzo 2008, sembrano dare per scontato che vada considerato <strong>paesaggio</strong> soltanto<br />

<strong>il</strong> territorio espressivo delle identità delle popolazioni (Schema Settis) o, in maniera ancora più restrittiva,<br />

solo <strong>il</strong> territorio espressivo di identità (versione finale 2008).<br />

Messa da parte la constatazione che nella versione definitiva del Codice è purtroppo scomparso<br />

dalla definizione di <strong>paesaggio</strong> ogni riferimento alle popolazioni (presente invece nello Schema<br />

Settis e, come noto, nella Convenzione), tale definizione non sembra tenere conto del fatto<br />

che esistono ampie e numerose parti di territorio italiano che, per le più svariate ragioni, non<br />

sono purtroppo (ancora o più) espressive di alcuna identità (o ne esprimono ben poca); ma<br />

non per questo non devono essere considerate paesaggi di cui prendersi pubblicamente cura<br />

(in attuazione dei principi della Convenzione).<br />

Sempre con riferimento alla questione della definizione del termine <strong>paesaggio</strong>, un altro punto<br />

che nel Codice 2008 appare carente (ma lo stesso problema si poneva anche rispetto alle versioni<br />

precedenti) riguarda <strong>il</strong> fatto che non risulta in alcun modo che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> esiste soltanto<br />

quale risultato della percezione delle popolazioni. In altre parole, appare ignorato <strong>il</strong> principio stab<strong>il</strong>ito<br />

dalla Convenzione che in mancanza di percezione, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non esiste; come anche che<br />

<strong>il</strong> territorio è suscettib<strong>il</strong>e di esprimere identità soprattutto se percepito come <strong>paesaggio</strong>.<br />

Le ragioni della permanente difformità tra Convenzione e Codice per quanto riguarda la definizione<br />

di <strong>paesaggio</strong> vanno probab<strong>il</strong>mente ricercate nella definizione che <strong>il</strong> Codice (in tutte le<br />

sue versioni) fornisce rispetto all’espressione patrimonio culturale. All’Articolo 1 – Principi, <strong>il</strong> Codice<br />

stab<strong>il</strong>isce che, “In attuazione dell’Articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza<br />

<strong>il</strong> patrimonio culturale (...)”. Come già messo in evidenza, l’Articolo 9, comma 2, della<br />

Costituzione dispone che: “La Repubblica (…) tutela <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> e <strong>il</strong> patrimonio storico e artistico<br />

della Nazione”. Dal confronto tra queste due norme, si dovrebbe desumere che <strong>il</strong> patrimonio<br />

culturale della Nazione è costituito dal <strong>paesaggio</strong> e dal patrimonio storico e artistico. Tuttavia,<br />

all’Articolo 2, <strong>il</strong> Codice introduce un’idea diversa, stab<strong>il</strong>endo che “Il Patrimonio culturale è costituito<br />

dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. Da qui scelta (incongruente alla luce dei principi<br />

della Convenzione) di denominare la Parte terza del Codice beni paesaggistici (malgrado <strong>il</strong><br />

fatto che <strong>il</strong> titolo del Codice si riferisca, oltre ai beni culturali, al <strong>paesaggio</strong>); come anche l’adozione<br />

di una definizione di <strong>paesaggio</strong> (Articolo 131) che, in contrasto con l’Articolo 1.a. della<br />

Convenzione, risulta limitata ai territori che esprimono identità e nella quale nessuna r<strong>il</strong>evanza<br />

è attribuita alla percezione delle popolazioni.<br />

In verità, come apparirà nelle sezioni successive, <strong>il</strong> vero obiettivo del Codice sembra consistere<br />

essenzialmente nella tutela del <strong>paesaggio</strong> relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono<br />

rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori cultu-<br />

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