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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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54<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

beni culturali e ambientali (nuovo articolo 117, terzo comma), ma non ha fatto uso del termine “<strong>paesaggio</strong>”,<br />

che pure è contenuto tra i principi fondamentali della Costituzione (articolo 9, secondo comma).<br />

Tale nuovo assetto normativo ha suscitato dubbi interpretativi.<br />

Lo stesso autore si domanda se l’omissione costituisca una scelta consapevole in ordine alla dislocazione<br />

delle attribuzioni normative e amministrative sul <strong>paesaggio</strong>, oppure se essa sia più semplicemente<br />

frutto di approssimazione e incoerenza. Spetta pertanto all’interprete (…) tentare una<br />

ricucitura sistematica che consenta di riconoscere, nel novellato quadro costituzionale, un’adeguatacollocazione<br />

alla nozione di <strong>paesaggio</strong> nella sua complessità e ricchezza. (…). Si avrà modo di approfondire<br />

questi aspetti in maniera propositiva nella parte finale di questo scritto.<br />

IV. L’evoluzione della legislazione italiana a seguito della sottoscrizione della<br />

Convenzione<br />

4.1. Presentazione generale degli atti normativi di riferimento<br />

A seguito dell’approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali<br />

e ambientali - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (di seguito: Testo unico 1999) – documento<br />

nel quale la parola “<strong>paesaggio</strong>” non appare neanche una volta - e successivamente alla<br />

sottoscrizione della Convenzione (2000), la legge 6 luglio 2002, n. 137, all’Articolo 10, comma<br />

1, ha delegato <strong>il</strong> Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per <strong>il</strong> riassetto e la codificazione<br />

delle disposizioni legislative vigenti in materia dei beni culturali e ambientali, nel rispetto<br />

dei principi e criteri direttivi fissati al comma 2 dello stesso articolo 10.<br />

Ai fini del presente scritto, appare significativo r<strong>il</strong>evare che secondo tale disposizione, i decreti<br />

legislativi di cui al comma 1, devono tra l’altro attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: a)<br />

adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento agli accordi internazionali;<br />

c) aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni<br />

culturali e ambientali, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali.<br />

Per quel che riguarda i beni culturali e <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>, <strong>il</strong> Governo ha esercitato la delega conferitagli<br />

adottando <strong>il</strong> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante <strong>il</strong> Codice dei beni culturali e del<br />

<strong>paesaggio</strong> (di seguito “Codice”), entrato in vigore <strong>il</strong> 1° maggio 2004. Come indicato nei documenti<br />

<strong>il</strong>lustrativi elaborati dal Governo, la delega, tenuto conto della complessità della materia<br />

oggetto di riordino normativo, ha previsto un periodo di verifica, dopo la sua prima attuazione, a<br />

seguito del quale e sulla base, evidentemente, dell’esperienza maturata dall’amministrazione o di r<strong>il</strong>ievi<br />

ed esigenze avanzate da categorie e rappresentanti istituzionali di settore, vi fosse la possib<strong>il</strong>ità<br />

di apportare integrazioni e correzioni alle disposizioni già emanate senza dover fare ricorso ad un<br />

nuovo procedimento legislativo parlamentare. Perciò <strong>il</strong> comma 4 del citato articolo 10, nella sua<br />

originaria formulazione, ha testualmente previsto che “Disposizioni correttive ed integrative dei<br />

decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e<br />

criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data<br />

della loro entrata in vigore”.<br />

In questa prospettiva, dopo una prima fase di attuazione delle disposizioni del Codice, con riferimento<br />

al <strong>paesaggio</strong> è stato emanato <strong>il</strong> decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tuttavia, come<br />

segnalato nei suddetti documenti <strong>il</strong>lustrativi, le modifiche apportate al testo del 2004 non hanno<br />

esaurito l’esigenza di riordino progressivo della materia; per questa ragione, <strong>il</strong> Parlamento, con l’articolo<br />

1, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del decreto legge 30 dicembre<br />

2005, n. 273, ha novellato <strong>il</strong> testo del comma 4 dell’articolo 10 della l. n. 137/2002, portando a quattro<br />

anni dalla data di entrata in vigore della legislazione delegata “principale” <strong>il</strong> lasso temporale entro<br />

<strong>il</strong> quale sarebbe stato possib<strong>il</strong>e procedere all’adozione di decreti integrativi e correttivi della stessa.

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