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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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52<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

rebbe auspicab<strong>il</strong>e che nel riferirsi a concetti diversi, gli atti normativi italiani cominciassero ad ut<strong>il</strong>izzare<br />

termini diversi. Nel caso delle attività che mirano a conservare e mantenere gli aspetti<br />

significativi o caratteristici del <strong>paesaggio</strong>, potrebbe essere, per esempio, ut<strong>il</strong>izzato <strong>il</strong> termine conservazione<br />

o quello di salvaguardia. L’espressione tutela del <strong>paesaggio</strong> dovrebbe invece essere riservata<br />

ai casi in cui ci si vuole riferire all’insieme delle attività finalizzate alla sua qualità.<br />

In coerenza con quanto precede e con quanto già affermato rispetto alla definizione di <strong>paesaggio</strong>,<br />

si ritiene che la nozione di tutela a cui si riferisce l’Articolo 9, comma 2, della Costituzione,<br />

dovrebbe essere oggi interpretata nel senso dell’insieme dei comportamenti pubblici da<br />

porre in essere al fine di prendersi cura della qualità del <strong>paesaggio</strong> con riferimento all’intero territorio<br />

nazionale; e non come l’espressione di attività finalizzate alla conservazione dello status quo<br />

in alcune aree o con riguardo a determinati beni materiali. Sul piano pratico, sarebbe del resto<br />

poco rispondente alle evoluzioni socio-economiche del territorio interpretare <strong>il</strong> dettato costituzionale<br />

nel senso che le pubbliche autorità competenti debbano limitarsi ad attività di conservazione<br />

di una serie limitata di beni. Tutti i “paesaggi”, nessun territorio escluso, che si tratti o<br />

meno di beni paesaggistici (quelli che la legislazione italiana, come si vedrà in seguito, considera<br />

di particolare interesse sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o estetico - culturale o ecologico - ambientale), meritano<br />

ben altro: innanzitutto progetti capaci di governare la trasformazione: sforzandosi di integrare sistematicamente<br />

misure di conservazione, gestione e creazione; dosando sapientemente, a seconda<br />

dei casi, tradizione ed innovazione.<br />

3.5. La ripartizione delle competenze in materia di <strong>paesaggio</strong> nel rispetto dei principi costituzionali<br />

ed europei<br />

Come messo in evidenza, rispetto alla fondamentale questione delle responsab<strong>il</strong>ità pubbliche in<br />

materia di <strong>paesaggio</strong>, l’Articolo 9, comma 2, fa riferimento alla nozione di Repubblica. Come è<br />

noto, ai sensi dell’Articolo 114 della stessa Costituzione, “la Repubblica è costituita dai Comuni,<br />

dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. In proposito, dopo aver affermato<br />

che la medesima zona di territorio può formare oggetto di provvedimenti normativi<br />

relativi al <strong>paesaggio</strong>, ovvero concernenti l’urbanistica, la Corte costituzionale ha in passato confermato<br />

che la tutela del <strong>paesaggio</strong> costituisce un compito dell’intero apparato della Repubblica nelle<br />

sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato, oltre che delle regioni e degli enti locali<br />

(sentenza n. 378/2000).<br />

Più recentemente, riaffermando la potestà legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla tutela del<br />

<strong>paesaggio</strong> (nel senso di conservazione/salvaguardia, cfr. sentenza n. 51/2006), tramite la sentenza<br />

n.182 del 2006, la Corte ha stab<strong>il</strong>ito che “è lo Stato che pone una disciplina dettagliata a cui<br />

le Regioni devono uniformarsi; che la tutela del <strong>paesaggio</strong> assurge a valore primario, cui deve<br />

sottostare qualsiasi altro interesse interferente; e che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> va rispettato come valore primario,<br />

attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni<br />

locali”. Ald<strong>il</strong>à dell’apprezzamento per <strong>il</strong> riconoscimento particolare attribuito al <strong>paesaggio</strong><br />

rispetto ad altri interessi relativi al territorio, tale pronuncia ci sembra in contrasto con i principi<br />

della Convenzione laddove impone aprioristicamente una disciplina dettagliata (statale) alle<br />

regioni. L’espressione indirizzo unitario potrebbe invece essere positivamente riferita all’esigenza<br />

di elaborare una politica del <strong>paesaggio</strong> a livello nazionale (in attuazione dell’Articolo 5.b. della<br />

Convenzione). Tale politica, senza precludere l’azione degli enti pubblici competenti, potrebbe<br />

fornire a comuni, province, città metropolitane e regioni principi, orientamenti e strategie ai fini<br />

di una adeguata salvaguardia, gestione e valorizzazione della dimensione paesaggistica del territorio<br />

nazionale.<br />

Sempre rispetto alla questione delle competenze, è significativo che nel quadro della già men-

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