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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

3.3. Le recenti pronunce della Corte costituzionale in riferimento al <strong>paesaggio</strong><br />

Chiamata ripetutamente nel corso degli ultimi decenni a fornire un’interpretazione rispetto alla<br />

nozione di <strong>paesaggio</strong> espresso nella Costituzione e nella legislazione vigente, la Corte costituzionale<br />

italiana si è pronunciata più volte in materia, in modo - è bene riconoscerlo - non<br />

sempre costante e coerente.<br />

La più recente pronuncia della Corte in proposito è contenuta nella sentenza – apparentemente<br />

influenzato dai principi della Convenzione – n. 367 del 2007. Tramite questa pronuncia, riferendosi<br />

alla nozione di <strong>paesaggio</strong>, <strong>il</strong> giudice delle leggi ha stab<strong>il</strong>ito che “(…) <strong>il</strong> concetto di <strong>paesaggio</strong><br />

indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo.<br />

Ed è per questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito <strong>il</strong> principio fondamentale della “tutela<br />

del <strong>paesaggio</strong>” senza alcuna altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio,<br />

per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si<br />

tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza<br />

n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si<br />

tiene presente che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> indica essenzialmente l’ambiente (sentenza n. 641 del 1987). L’oggetto<br />

tutelato non è <strong>il</strong> concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni<br />

materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico”.<br />

In questa significativa sentenza, la Corte sembra finalmente accettare l’idea che la nozione di<br />

<strong>paesaggio</strong> espressa dall’Articolo 9, comma 2, essendo priva di qualunque aggettivazione o qualificazione,<br />

non possa essere circoscritta ad alcuni beni, aree o parti di territorio, come, per esempio,<br />

le bellezze naturali o i beni paesaggistici; ma debba necessariamente riguardare, l’aspetto del<br />

territorio – formula in qualche modo riconducib<strong>il</strong>e all’espressione dimensione paesaggistica del<br />

territorio – ovvero l’ambiente, in senso assoluto, così come viene percepito. Le parti della sentenza<br />

che non appaiono convincenti sono due: non si condivide innanzitutto l’idea che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

indichi essenzialmente l’ambiente; come non pare accettab<strong>il</strong>e ritenere che per quanto riguarda<br />

l’oggetto della disciplina, si faccia riferimento unicamente alle “cose (…) che presentano valore<br />

paesaggistico” e non, piuttosto, alla dimensione paesaggistica dell’intero territorio nazionale. Si<br />

avrà modo di tornare su questi punti nel commento relativo all’evoluzione della legislazione italiana<br />

in materia (cfr. Parte IV).<br />

3.4. La tutela del <strong>paesaggio</strong>: conservazione/salvaguardia dello status quo o cura dinamica ed<br />

integrata per la sua qualità?<br />

Sorprende che in Italia, l’espressione tutela venga ut<strong>il</strong>izzata da buona parte dei r<strong>il</strong>evanti testi normativi<br />

(compresa la Costituzione), per indicare concetti diversi.<br />

Il primo uso sembra riferirsi, in senso lato, all’insieme delle attività che un (pubblico) soggetto<br />

realizza al fine di prendersi cura di un bene in vista della sua qualità. La tutela giuridica prende<br />

corpo quando le suddette attività sono predisposte, sancite e sanzionate da norme giuridiche.<br />

Del termine tutela viene però fatto anche un uso più ristretto, relativamente ad una tipologia<br />

particolare di intervento; quella che – con riferimento al <strong>paesaggio</strong> e parafrasando la Convenzione<br />

- mira a conservarne e mantenerne gli aspetti significativi o caratteristici, in funzione del suo<br />

valore patrimoniale, derivante dalla sua configurazione naturale e/o dall’intervento umano. In ambito<br />

giuridico, questo tipo di intervento si realizza, di solito, ma non necessariamente, attraverso<br />

strumenti suscettib<strong>il</strong>i di limitare i diritti dei singoli attraverso l’apposizione, per esempio, di vincoli<br />

specifici.<br />

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che rispetto al <strong>paesaggio</strong>, l’uso di uno stesso termine<br />

- tutela - per riferirsi a due diversi tipi e modalità di azione (cura in senso lato, da una parte;<br />

salvaguardia, conservazione, dall’altra) possa essere foriero di confusione. Per questa ragione, sa-<br />

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