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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

tori abbiano lo stesso valore paesaggistico e che gli interventi pubblici sui paesaggi debbano essere<br />

indifferenziati. Il tipo e l’intensità del regime giuridico di protezione e la natura del conseguente<br />

intervento pubblico sul <strong>paesaggio</strong> dipendono, oltre che dalle caratteristiche oggettive<br />

della parte di territorio considerata, anche dall’interesse pubblico e dal valore effettivo che queste<br />

parti sono suscettib<strong>il</strong>i di esprimere attraverso <strong>il</strong> giudizio umano.<br />

Nel momento in cui una parte di territorio viene determinata quale <strong>paesaggio</strong> ed è pubblicamente<br />

e democraticamente deciso (eventualmente anche a livello del parlamento nazionale)<br />

che quel <strong>paesaggio</strong> è, per esempio, rappresentativo dell’identità dell’intera comunità nazionale,<br />

la parte di territorio in esame potrà godere di una protezione giuridica che tiene conto del livello<br />

nazionale dell’interesse pubblico che esprime. In questa prospettiva, va da sé che, per esempio,<br />

i paesaggi considerati di eccezionale valore sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o estetico-culturale potranno<br />

continuare, con <strong>il</strong> sostegno delle norme della Convenzione, ad essere opportunamente salvaguardati<br />

tramite i vincoli ma non solo) che lo Stato vorrà stab<strong>il</strong>ire.<br />

Quanto affermato permette anche di spiegare perché si ritengano superate dalla Convenzione<br />

quelle concezioni dottrinarie secondo le quali, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico, ald<strong>il</strong>à della loro r<strong>il</strong>evanza,<br />

possono godere di uno specifico regime di protezione giuridica soltanto quelle aree che<br />

presentano un interesse (culturale) eccezionale 22 . In proposito, va sottolineato che è la stessa<br />

Convenzione a spingere gli Stati a predisporre una protezione giuridica per i paesaggi ai quali<br />

non è attribuito un interesse o valore particolare (per esempio, in ragione dell’espressione di<br />

un’identità nazionale).<br />

Nel momento in cui l’impianto della Convenzione è fatto proprio da uno Stato, la pretesa di limitare<br />

l’efficacia del regime giuridico alla salvaguardia paesaggistica di singole parti del territorio,<br />

giudicate di speciale interesse pubblico sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o culturale, rischia così di risultare quantomeno<br />

anacronistica.<br />

Un’ulteriore conseguenza della condivisione dell’impianto giuridico in esame è che <strong>il</strong> diritto del<br />

<strong>paesaggio</strong>, così concepito, non può più riguardare solo oggetti determinati per legge, puntualmente<br />

o per categorie astratte; dovrebbe essere piuttosto essere inteso come espressione di<br />

una disciplina giuridica autonoma, riferib<strong>il</strong>e all’intero territorio 23 . In questo senso, ogni parte percepita<br />

del territorio (e quindi effettivamente determinata come <strong>paesaggio</strong>) dovrebbe essere<br />

considerata quale oggetto meritevole di specifica regolamentazione giuridica e, conseguentemente,<br />

di apposita cura sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico. Coerentemente a questa impostazione, si<br />

ritiene che la suddetta disciplina - la cui ut<strong>il</strong>ità sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o del diritto è definitivamente sancita<br />

dalla Convenzione - dovrebbe essere considerata negli Stati contraenti in maniera distinta rispetto<br />

ad altre discipline relative al territorio come, per esempio, quelle afferenti agli aspetti<br />

agricoli ed ambientali, quelle riguardanti <strong>il</strong> patrimonio storico-artistico o quelle relative agli interessi<br />

urbanistici e del governo del territorio. E questo, senza impedire la considerazione dell’interesse<br />

paesaggistico nel quadro delle politiche e dei piani settoriali relativi alla soddisfazione di<br />

altri interessi pubblici riguardanti <strong>il</strong> territorio.<br />

22 Sull’evoluzione del concetto di <strong>paesaggio</strong> nella dottrina giuridica italiana cfr. A. M. Sandulli, La tutela del <strong>paesaggio</strong> nella<br />

Costituzione, in Riv. giur. ed<strong>il</strong>., 1967; A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del <strong>paesaggio</strong>, in Urbanistica,<br />

tutela del <strong>paesaggio</strong>, espropriazione, Giuffrè, M<strong>il</strong>ano 1969; M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in<br />

Riv. trim. dir. pub., 1973; A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, XXXI, Giuffrè, M<strong>il</strong>ano 1981. Per una sintesi dell’evoluzione<br />

del concetto di <strong>paesaggio</strong> a livello legislativo, giurisprudenziale e dottrinario cfr. G.F. Cartei, Il Paesaggio, in<br />

Dizionario di Diritto Pubblico a cura di S. Cassese, M<strong>il</strong>ano, Giuffré, 2006; R. Priore, Paesaggio-Diritto, in Enciclopedia italiana<br />

di scienze, lettere ed arti Treccani (2a appendice 2007).<br />

23 M.A. Sandulli, Il Codice dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong>, …cit..

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