Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
saggio - ovvero la dimensione paesaggistica materiale ed immateriale che ogni territorio è suscettib<strong>il</strong>e<br />
di esprimere - deve essere necessariamente individuato con riferimento all’intero territorio<br />
di uno Stato. È proprio in funzione di questo principio che la Convenzione impegna<br />
ciascuno Stato contraente ad “identificare i propri paesaggi sull’insieme del proprio territorio”<br />
(Articolo 6.C.1.a.). In questi termini, la presentazione del rapporto territorio-<strong>paesaggio</strong> sotto forma<br />
di equazione finisce per costituire un modo per esprimere la ragion d’essere della Convenzione,<br />
ovvero <strong>il</strong> principio che, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico, tutto <strong>il</strong> territorio deve essere –<br />
opportunamente coinvolgendo le popolazioni interessate - giuridicamente disciplinato e sottoposto<br />
ad un adeguato regime giuridico di protezione.<br />
Oltre che all’Articolo 2 - che obbliga gli Stati contraenti ad applicare i principi della Convenzione<br />
con riferimento all’intera dimensione paesaggistica del territorio nazionale - e l’Articolo 6.C.1.a,<br />
<strong>il</strong> principio sopraccitato va collegato a quanto disposto dall’Articolo 5.a.. Fondandosi sull’idea<br />
che <strong>il</strong> “Paesaggio” rappresenta una componente essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni,<br />
espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro<br />
identità, la Convenzione impegna esplicitamente gli Stati contraenti a “riconoscere giuridicamente<br />
<strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>” (Articolo 5.a.). Il <strong>paesaggio</strong> di cui si tratta qui non è certo materialmente determinato;<br />
non ci si riferisce infatti alla dimensione paesaggistica di un territorio particolare. Ciò che<br />
interessa alla norma in esame è l’idea di “Paesaggio”, ovvero una dimensione percettivo-spaziale<br />
della vita quotidiana dei cittadini, da riconoscere indipendentemente dai caratteri, dalla qualità,<br />
dal valore o dal grado di interesse pubblico che esso è suscettib<strong>il</strong>e di esprimere con riferimento<br />
alle parti di territorio che ne sono <strong>il</strong> sostrato.<br />
L’applicazione combinata della disposizione appena menzionata (Articolo 5.a) e di quelle relative<br />
al 1 (Articolo 2) ed all’identificazione dei paesaggi (Articolo 6.C.1.a) conduce alla conclusione<br />
che nel momento in cui uno Stato ratifica la Convenzione (e questa prende vigore nel<br />
suo ordinamento) l’intera dimensione paesaggistica del territorio nazionale di questo Stato non<br />
solo acquista una r<strong>il</strong>evanza giuridica, ma deve conseguentemente anche diventare oggetto di<br />
uno specifico regime giuridico ai fini della sua salvaguardia, gestione, valorizzazione, restauro e/o<br />
creazione 20 . In proposito, si condivide quindi l’opinione di chi, nell’ambito della dottrina giuridica<br />
italiana, sostiene che, ai sensi della Convenzione, oggetto del regime giuridico sopraccitato non<br />
sono solamente singoli beni o siti giudicati di particolare valore sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico, ma<br />
anche, seppure in maniera immancab<strong>il</strong>mente differenziata, ogni altra parte del territorio 21 .<br />
Quanto finora affermato non deve indurre a pensare che, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o giuridico, tutto <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
debba essere sottoposto ad un identico regime di protezione. Oppure che tutti i terri-<br />
nale <strong>il</strong> quale, per questa ragione, dovrebbe essere oggetto, in ogni sua parte, di un adeguato regime giuridico di protezione.<br />
La stessa impostazione si ritrova nella dottrina: riferendosi alla Convenzione, Carlo Blasi e Adriano Paolella affermano<br />
che ald<strong>il</strong>à delle specificità disciplinari, tutti concordano su due fatti fondamentali: <strong>paesaggio</strong> come incontro di natura,<br />
storia e cultura, <strong>paesaggio</strong> come identità dei luoghi e, quindi, <strong>paesaggio</strong> inteso come territorio [C. Blasi, A. Paolella, Tutela attiva<br />
e progettazione ambientale del <strong>paesaggio</strong>, in Identificazione e cambiamenti nel <strong>paesaggio</strong> contemporaneo, Atti del Terzo<br />
Congresso IAED (Roma 4-6 dicembre 2003), C. Blasi e A. Palella, a cura di, Edizioni Papageno, Palermo 2005] e che è<br />
evidente l’intenzione di sollecitare l’interesse di tutti su tutto <strong>il</strong> territorio anche in termini paesaggistici [C. Blasi, G. Capotorti,<br />
D. Smiraglia, R. Frondoni, S. Ercole, Percezione del <strong>paesaggio</strong>: identità e stato di conservazione dei luoghi, in Identificazione e<br />
cambiamenti nel <strong>paesaggio</strong> contemporaneo, …cit.]. Nella stessa direzione si muove Alberto Clementi quando afferma che<br />
<strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non può essere considerato la risultante della somma dei beni culturali esistenti. È un patrimonio culturale che coinvolge<br />
in modo relazionale tutto <strong>il</strong> territorio (…) [A. Clementi, in Il <strong>paesaggio</strong> come teatro, citato da Paesaggio territorio di dialogo,<br />
M. Sargolini, a cura di, Edizioni Kappa, Roma 2005].<br />
20 J.B. Ballester, E. Buergi, Atti della prima Conferenza Nazionale per <strong>il</strong> Paesaggio, a cura del Ministero per i Beni e le Attività<br />
culturali, Gabinetto del Ministro e Ufficio centrale per i beni paesaggistici e ambientali - Editore Gangemi, Roma 2006;<br />
sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o giuridico, M. Prieur, Politiques du paysage: contribution au bien-être des citoyens européens et au développement<br />
durable – approches sociale, économique, culturelle et écologique (Prima Conferenza degli Stati contraenti e firmatari<br />
della Convenzione Europea del Paesaggio) Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2001; e M. Déjeant-Pons, Contenu et portée<br />
[juridique] de la Convention [européenne du paysage] », Naturopa, n°98, Editions Conse<strong>il</strong> de l’Europe, Strasburgo 2002.<br />
21 M.A. Sandulli, Il Codice dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong>, cit.<br />
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