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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

in quanto <strong>paesaggio</strong> soltanto attraverso la percezione; di conseguenza, una definizione nella quale<br />

la parte di territorio oggetto della percezione risulti già determinata non sembra opportuna.<br />

Più in generale ed in coerenza con quanto finora sostenuto, si ritiene che nella definizione di un<br />

concetto non sia opportuno inserire un termine o un’espressione che qualificano <strong>il</strong> sostantivo<br />

che si ha l’ambizione di definire – come per esempio culturale, omogeneo, con caratteri distintivi,<br />

identitario - giacché, in questo modo, <strong>il</strong> concetto viene, almeno in parte, a perdere <strong>il</strong> suo necessario<br />

carattere neutro ed astratto 17 . In altre parole, le parti del territorio oggetto della percezione<br />

possono essere qualificate soltanto quando sono <strong>il</strong> risultato della relazione sensib<strong>il</strong>e<br />

effettivamente stab<strong>il</strong>ita dalle popolazioni con <strong>il</strong> territorio (e/o le sue rappresentazioni); ciò avviene<br />

attraverso un processo selettivo e dinamico che, nel rispetto degli interessi pubblici individuati<br />

e dei principi ad essi collegati, si realizza attraverso rappresentazioni sempre mutevoli,<br />

fondate su fattori materiali e mediatori culturali a loro volta in perenne evoluzione.<br />

Per questi motivi, tenendo sempre conto del duplice valore semantico qui attribuito al sostantivo<br />

<strong>paesaggio</strong>, qualora si decida di qualificare tale sostantivo nel quadro di un testo giuridico,<br />

piuttosto che al concetto di “Paesaggio” contenuto in una definizione, sarebbe più indicato farlo<br />

rispetto al processo finalizzato all’attribuzione di un valore paesaggistico alle singole parti di<br />

territorio percepite - i cosiddetti “paesaggi”. Questo ragionamento appare confermato dai contenuti<br />

dell’Articolo 1.c. della Convenzione, dove <strong>il</strong> termine determinato è aggiunto al sostantivo<br />

<strong>paesaggio</strong> solo in quanto questo è già stato concretamente individuato in vista della formulazione<br />

degli obiettivi di qualità paesaggistica finalizzati all’intervento.<br />

Per ragioni affini, l’espressione <strong>paesaggio</strong> culturale di cui si fa talvolta uso per riferirsi al concetto<br />

in esame, non pare compatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> valore semantico attribuito dalla Convenzione a questo<br />

concetto. Il termine culturale potrebbe infatti prestarsi ad interpretazioni fuorvianti 18 : se non correttamente<br />

interpretato, nella pratica amministrativa questo aggettivo rischia di far attribuire un<br />

valore specifico aggiuntivo al concetto di “Paesaggio”, e questo, indipendentemente dal dato reale;<br />

siffatta interpretazione potrebbe spingere a ritenere che, se i “paesaggi” non sono culturali,<br />

non sono “paesaggi” (o che, pur essendolo, non possano essere oggetto di uno specifico regime<br />

giuridico di protezione). Nell’Articolo 1.a. della Convenzione, l’aggettivo culturale è stato<br />

quindi volutamente ed accuratamente evitato dal legislatore internazionale.<br />

Come si è già avuto l’occasione di scrivere in proposito, è senz’altro possib<strong>il</strong>e affermare che, ai<br />

sensi del trattato in oggetto, sul piano pratico tutto <strong>il</strong> territorio è <strong>paesaggio</strong> 19 . Questa espressione<br />

si propone di rendere in maniera paradigmatica l’idea fondante della Convenzione che <strong>il</strong> pae-<br />

17 Sembra andare in questa stessa direzione la sentenza n. 367 del 2007 della Corte costituzionale quando, riferendosi alla<br />

nozione di <strong>paesaggio</strong>, afferma che “(…) <strong>il</strong> concetto di <strong>paesaggio</strong> indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda<br />

cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito <strong>il</strong> principio<br />

fondamentale della “tutela del <strong>paesaggio</strong>” senza alcuna altra specificazione (…)”<br />

18 Il principio che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>, oltre alle sue componenti culturali di tipo oggettivo e materiale, per esistere deve sempre<br />

fondarsi su un giudizio umano a sua volta condizionato da un’esperienza “culturale”, non è qui messo in discussione.<br />

19 R. Priore, Verso l’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, Aedon - Rivista di arti e diritto on line de <strong>il</strong><br />

Mulino, n. 3/2005, www.aedon.mulino.it, Bologna 2005.<br />

Rispetto alle stesse questioni, si condivide quanto affermato nella Relazione <strong>il</strong>lustrativa dello Schema di decreto legislativo<br />

recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong> (2008), che afferma: “La Convenzione<br />

Europea recepita con la citata l. n. 14/2006, intende <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> come “una determinata parte di territorio, così come<br />

è percepita dalle popolazioni, <strong>il</strong> cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il che<br />

equivale a dire che l’intero territorio nazionale, nei suoi vari ambiti, è ‘<strong>paesaggio</strong>’, nella accezione puramente geografica del termine,<br />

ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso, e delle sue diverse specificità,<br />

hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell’azione di fattori naturali<br />

ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni”. Tale lettura sembra fondata sul principio recentemente elaborato<br />

dalla Corte costituzionale nella sopraccitata sentenza n. 367 del 2007 la quale, sempre riferendosi al concetto<br />

di <strong>paesaggio</strong>, afferma tra l’altro che: “ (…) in sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali<br />

che contiene, che è di per sé un valore costituzionale”. Questa affermazione lascia supporre che la Corte costituzionale<br />

condivida l’idea che al <strong>paesaggio</strong> vada riconosciuto un valore costituzionale con riferimento all’intero territorio nazio-

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