Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
anche da valori sempre diversi 12 . Il duplice valore semantico del termine <strong>paesaggio</strong> è ben <strong>il</strong>lustrato<br />
dall’opinione di chi considera che ci si dovrebbe sempre domandare cos’è <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> ma<br />
anche in che modo esso è tale 13 .<br />
Queste prime considerazioni sono forse ut<strong>il</strong>i per comprendere per quali motivi la Convenzione<br />
imponga agli Stati contraenti di riconoscere giuridicamente <strong>il</strong> “Paesaggio”, quale essenziale dimensione<br />
dell’abitare, e non soltanto <strong>il</strong> valore particolare di determinati “paesaggi”, in funzione<br />
di criteri prefissati, di carattere estetico-culturale, ecologico-ambientale, etc..<br />
Tenuto conto di quanto precede, nell’elaborazione delle discipline giuridiche nazionali relative al<br />
<strong>paesaggio</strong>, sarebbe opportuno affermare sistematicamente la distinzione tra <strong>il</strong> concetto di “Paesaggio”<br />
- quale nozione astratta e (per definizione) indeterminata - e i “paesaggi”, da intendere<br />
come territori reali, effettivamente percepiti. Questi ultimi rappresentano l’oggetto materiale<br />
che consente all’interesse paesaggistico di prendere corpo attraverso l’immateriale mediazione<br />
dell’atto percettivo. Sulla base del riconoscimento giuridico del “Paesaggio” e dei principi e/o criteri<br />
generali forniti dalle r<strong>il</strong>evanti normative nazionali, saranno gli organi amministrativi competenti<br />
(dello Stato e degli enti territoriali) a provvedere all’identificazione, qualificazione, ed effettiva<br />
cura materiale di (tutti) i “paesaggi” che compongono la dimensione paesaggistica del territorio<br />
della Nazione.<br />
In Italia, la mancanza della distinzione tra <strong>il</strong> concetto di “Paesaggio” ed i “paesaggi” quali territori<br />
effettivamente percepiti ha determinato nel tempo la qualificazione del termine <strong>paesaggio</strong> nelle<br />
disposizioni normative riferite al suo concetto; in alcuni casi, questa confusione, per via<br />
dell’applicazione di tali disposizioni, ha avuto come conseguenza l’esclusione di ampie parti del<br />
territorio nazionale da qualsiasi politica o intervento pubblico finalizzato alla tutela dei suoi valori<br />
paesaggistici 14 .<br />
Anche se con conseguenze probab<strong>il</strong>mente irr<strong>il</strong>evanti sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o sia giuridico che pratico, è<br />
significativo notare che l’esigenza di qualificare in qualche modo la nozione di “Paesaggio” ha trovato<br />
espressione anche nella traduzione dell’Articolo 1.a. contenuta nella versione italiana della<br />
Convenzione, allegata alla già menzionata legge di ratifica (cfr. Parte II). In questa traduzione,<br />
con riferimento alla definizione di “Paesaggio”, all’espressione parte di territorio è stato infatti aggiunto<br />
– secondo chi scrive in maniera del tutto arbitraria - <strong>il</strong> termine determinata 15 . Come si è<br />
già avuto modo di r<strong>il</strong>evare 16 , da un punto di vista linguistico, nel testo originale della Convenzione<br />
questo termine non trova riscontro; ciò è fac<strong>il</strong>mente verificab<strong>il</strong>e sia rispetto alla versione<br />
francese: “«Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations (…)”; che<br />
per quanto riguarda la versione inglese:“«Landscape» means an area, as perceived by people (...)”.<br />
Ald<strong>il</strong>à della constatazione dell’assenza di qualsiasi termine inserito a fini qualificativi nelle versioni<br />
originali della Convenzione, la presenza dell’articolo indeterminato (“une” nella versione francese<br />
e “an” nella versione inglese) conferma la volontà del legislatore internazionale di non voler<br />
attribuire un carattere determinato alla parte di territorio a cui ci si riferisce nel momento in<br />
cui, tramite l’Articolo 1, formula una definizione giuridica del termine <strong>paesaggio</strong>. Questa scelta<br />
è giustificata dalla semplice (ma fondamentale) convinzione che <strong>il</strong> territorio viene determinato<br />
12 La questione della definizione di <strong>paesaggio</strong> è stata recentemente approfondita da F. Zagari, Questo è <strong>paesaggio</strong>, 48 definizioni,<br />
Grandi tascab<strong>il</strong>i di architettura, Mancosu Editore, Roma 2006.<br />
13 M. Venturi Ferriolo, Paesaggi rivelati, passeggiate con Bernard Lassus, Guerini Associati Editore, M<strong>il</strong>ano 2006.<br />
14 M. Prieur, The law applcable in comparative and international law, studio allegato al rapporto di P. Hitier, CG (4) 6 II E.<br />
15 Con riferimento all’Articolo 1.a della Convenzione, si condivide la traduzione italiana proposta in M.A. Sandulli, Il Codice<br />
dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong> (D.Lg.22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i DD.Lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157), a<br />
cura di, cap. “Convenzioni internazionali - Articolo 133”, Giuffré Editore, M<strong>il</strong>ano 2006.<br />
16 R. Priore, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari applicativi, cit.<br />
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