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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

dal diritto positivo in regole legislative 11 . Sotto questo prof<strong>il</strong>o, la Convenzione dovrebbe essere<br />

considerata un imprescindib<strong>il</strong>e riferimento.<br />

Prima di tentare di dare una risposta agli interrogativi sopra elencati, ci sembra importante sottolineare<br />

fin d’ora che l’Articolo 9, comma 2, contiene tutti gli elementi necessari per essere<br />

considerato una base adeguata ai fini dell’attuazione dei principi della Convenzione. Nel suo<br />

chiaro dettato, tale disposizione afferma infatti due principi fondamentali: <strong>il</strong> primo è che l’oggetto<br />

da tutelare è <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>, e non solo - per usare la formula della legislazione italiana vigente<br />

– i beni paesaggistici; <strong>il</strong> secondo, è che titolare di tale responsab<strong>il</strong>ità è la Repubblica, vale a dire<br />

l’insieme delle pubbliche autorità, statali e territoriali (Stato, regioni, province, città metropolitane<br />

e comuni) previste dallo stesso ordinamento costituzionale.<br />

Una volta accertato che l’Articolo 9, comma 2, si riferisce a soggetti, azioni ed oggetti del tutto<br />

compatib<strong>il</strong>i rispetto ai soggetti, alle azioni ed agli oggetti disciplinati dalla Convenzione, la questione<br />

essenziale da porsi oggi rispetto all’articolo in esame è quella della sua interpretazione. E ciò<br />

al fine di consentire un corretto recepimento, sul piano sia legislativo che amministrativo, dei principi<br />

europei ai quali l’Italia ha aderito ratificando per legge la Convenzione.<br />

3.2. L’interpretazione della nozione di <strong>paesaggio</strong> in riferimento ai concetti di territorio nazionale<br />

e Nazione<br />

All’Articolo 1.a., la Convenzione stab<strong>il</strong>isce che “Paesaggio designa una parte di territorio così come<br />

è percepita dalle popolazioni, <strong>il</strong> cui carattere risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani<br />

e dalle loro interrelazioni”.<br />

Definire <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> senza includervi, al contempo, la componente oggettiva e la componente<br />

soggettiva, e quindi senza tener conto della dimensione percettiva che mette in relazione siffatte<br />

componenti, non è da ritenersi compatib<strong>il</strong>e con l’obbligo internazionale in questione; analogamente,<br />

predisporre un regime giuridico di protezione del <strong>paesaggio</strong>, senza coinvolgere i soggetti<br />

che percepiscono l’oggetto che ne è <strong>il</strong> supporto e/o la sua rappresentazione, non costituisce<br />

un’attuazione né dello spirito né della lettera della Convenzione.<br />

Alla luce di questa, perché di <strong>paesaggio</strong> si possa parlare in termini giuridici, oltre che concettuali,<br />

è infatti sempre necessaria la compresenza di un oggetto, così com’è conformato dall’azione<br />

e dall’interazione di elementi naturali e/o artificiali, e di un soggetto (individuale o sociale) con<br />

le sue capacità percettive; presi singolarmente, questo oggetto e questo soggetto non realizzano<br />

un <strong>paesaggio</strong>; essi restano, per così dire, sic et sempliciter, una parte di territorio e un individuo<br />

capace di percepirlo.<br />

Tenuto conto di quanto affermato, <strong>il</strong> termine <strong>paesaggio</strong>, almeno da un punto di vista giuridico,<br />

non solo è suscettib<strong>il</strong>e di essere suddiviso nelle due componenti che contribuiscono a formarne<br />

<strong>il</strong> concetto, ma esprime finanche un duplice valore semantico: <strong>il</strong> primo è quello relativo allo<br />

stesso concetto di “Paesaggio”, in cui la lettera iniziale (maiuscola) e la lettera finale (al singolare)<br />

stanno ad indicare un bene che è allo stesso tempo materiale ed immateriale, che <strong>il</strong> legislatore<br />

nazionale (soprattutto se esercita una funzione costituente) deve riconoscere e tutelare<br />

giuridicamente, senza pre-occuparsi dei valori effettivamente attribuib<strong>il</strong>i a questo bene sul territorio;<br />

<strong>il</strong> secondo è quello relativo alla realtà dei “paesaggi”, in cui la lettera iniziale (minuscola) e<br />

la lettera finale (al plurale) hanno lo scopo di mettere in evidenza che ci troviamo qui di fronte,<br />

non ad una dimensione spaziale indeterminata, bensì a spazi effettivamente percepiti (e quindi<br />

determinati) in costante evoluzione, caratterizzati dalla loro diversità e complessità, come<br />

11 G.F. Cartei, La disciplina del <strong>paesaggio</strong> tra conservazione e fruizione programmata, Giappichelli Editore, Torino 1995.

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