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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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104<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

- la tipizzazione ed individuazione di immob<strong>il</strong>i o di aree da sottoporre a specifica disciplina di<br />

salvaguardia e di ut<strong>il</strong>izzazione.<br />

Aggiunge l’art. 143 la possib<strong>il</strong>ità che le regioni, <strong>il</strong> ministero dei beni culturali ed <strong>il</strong> ministero dell’ambiente<br />

e della tutela del territorio stipulino intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.<br />

Il legislatore ordinario, dunque, una volta rotto l’argine che aveva fino ad allora impedito di introdurre<br />

la nozione di <strong>paesaggio</strong> nella legislazione ordinaria ha d<strong>il</strong>agato su molti elementi e cogliendo<br />

a piene mani i concetti che aveva elaborato o indicato la giurisprudenza costituzionale.<br />

Si riportano i segni distintivi del <strong>paesaggio</strong>: quello fisico/oggettivo dato dal territorio e quello<br />

immateriale/soggettivo dato dal valore relazionale che la collettività gli attribuisce.<br />

Si affermano diverse tipologie di <strong>paesaggio</strong>, non solo per categorie fisiche/oggettive, ma anche<br />

immateriali/soggettive rispetto alle quali si determina la rispettiva r<strong>il</strong>evanza e integrità.<br />

Il <strong>paesaggio</strong> non corrisponde solo a canoni di esteriorità, ma individua anche situazioni di compromissione<br />

o di degrado. Non rappresenta un elemento di immob<strong>il</strong>ità del territorio, ma spinge<br />

a ragionare circa la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.<br />

Infine, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non si incardina necessariamente con i confini amministrativi e politici, ma<br />

consente anche di poter elaborare sv<strong>il</strong>uppi pianificattori subregionali (ambiti) o sovraregionali<br />

ricorrendo alle intese congiunte con lo Stato e le altre regioni.<br />

7. La Convenzione Europea del Paesaggio<br />

Con la legge n. 14/2006 è stata recepita nel nostro Paese la Convenzione Europea del Paesaggio,<br />

redatta con precipuo scopo di allineare tutti gli Stati partecipanti ad una medesima nozione<br />

di <strong>paesaggio</strong>.<br />

La rappresentata evoluzione normativa e giurisprudenziale maturata negli anni precedenti ha<br />

comportato una maggiore fac<strong>il</strong>ità di armonizzazione del nostro ordinamento con la disciplina<br />

introdotta dalla Convenzione.<br />

Da un lato, infatti, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> viene definito all’articolo 1, come una determinata parte di territorio,<br />

cosi come è percepita dalle popolazioni, <strong>il</strong> cui carattere deriva dall’azione di fattori e/o umani<br />

e dalle loro interrelazioni.<br />

Dall’altra all’art. 2 si afferma che la Convenzione si applica a tutto <strong>il</strong> territorio delle Parti e riguarda<br />

gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e<br />

marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita<br />

quotidiani, sia i paesaggi degradati.<br />

Secondo la prospettiva europea <strong>il</strong> territorio in quanto tale è <strong>paesaggio</strong>, non esistono limiti preconcetti<br />

alla determinazione dello stesso. A differenza del legislatore italiano che fa partire la<br />

politica del <strong>paesaggio</strong> dall’individuazione di singole peculiarità territoriali, <strong>il</strong> governo dei quali si<br />

basa su principi di conservazione tramite l’apposizione del vincolo e la programmazione degli<br />

interventi, per giungere all’individuazione di ambiti territoriali, sui quali si rintraccia un’omogeneità<br />

delle caratteristiche naturali e culturali, e alla definizione di piani paesaggistici su base regionale,<br />

<strong>il</strong> legislatore europeo propone di ripartire <strong>il</strong> territorio per tipologie di paesaggi, classificati<br />

sulla base della caratteristica prevalente, che a sua volta sostanzia anche l’azione di governo.<br />

Da ciò ne consegue che a fronte di <strong>paesaggio</strong> classificato come urbano prevarrà una politica<br />

gestionale che terrà conto della vivib<strong>il</strong>ità negli ambienti densamente abitati, al contrario un <strong>paesaggio</strong><br />

naturale potrà essere conservato mediante una programmazione finalizzata alla conservazione<br />

delle caratteristiche di naturalità. Il legislatore europeo, dunque, sembrerebbe superare<br />

– o perlomeno dimostrare un certo disinteresse nei confronti di – una rete di aree vincolate,

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