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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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102<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da<br />

interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La<br />

natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella<br />

forma degli standards minimi di tutela, già ricavab<strong>il</strong>e dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora<br />

conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione,<br />

che affida allo Stato <strong>il</strong> compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.<br />

Tali affermazioni sono destinate inevitab<strong>il</strong>mente a influire sulla determinazione del contenuto<br />

della nozione di <strong>paesaggio</strong>. Abbiamo, infatti, osservato come questo non possa prescindere dalla<br />

sua fisicità territoriale, dalle leggi naturali che lo governano e che ne condizionano la sua stessa<br />

esistenza. In altri termini, si tratta di fattori che attengono soprattutto la salvaguardia del valore<br />

ambiente, che impone a sua volta standards di tutela uniformi su tutto <strong>il</strong> territorio nazionale.<br />

A conferma di tale stretta connessione ne rappresenta prova l’esplicito richiamo all’art. 9 Cost.<br />

– nonostante le modifiche apportate con la riforma costituzionale del 2001 -, secondo cui la tutela<br />

del <strong>paesaggio</strong> rappresenta una colonna portante del compito di salvaguardare l’ambiente.<br />

Così come la funzione socializzante dell’ambiente, sia sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o sanitario, ma anche quello di<br />

assicurare condizioni dignitose per lo sv<strong>il</strong>uppo della personalità e la sua spinta verso una cultura<br />

connessa alla presa di coscienza dei limiti di carico dei sistemi naturali, per la conservazione di risorse<br />

atte a consentire la sopravvivenza di tradizioni, costumi e viceversa la conservazione di questi<br />

per assicurare la conservazione della biodiversità, ossia della ricchezza della varietà all’interno<br />

degli ecosistemi e degli ecosistemi medesimi, che connotano le politiche ambientali, si trovano in<br />

stretta relazione – se non addirittura coincidenza – con quelle di tutela del <strong>paesaggio</strong>.<br />

Questa impostazione totalizzante – perlomeno rispetto alla dimensione spaziale – dell’ambiente<br />

e questa sua pervasività sociologica/culturale impone un ripensamento della nozione di <strong>paesaggio</strong>.<br />

Si pone in modo pressante la domanda di verificare la coesistenza di un concetto del<br />

<strong>paesaggio</strong>, tale da superare la stretta relazione con le dimensioni territoriali politico/amministrative<br />

adottate, con la definizione assunta nel nostro ordinamento.<br />

6. La riforma del 2004<br />

Le sollecitazioni che provenivano dalla giurisprudenza costituzionale non hanno avuto un immediata<br />

risposta. Anche se prima di giungere alla riforma del 2004 si era aperto un acceso dibattito,<br />

che aveva portato al decreto legislativo n. 490/99, <strong>il</strong> quale aveva avuto perlomeno <strong>il</strong><br />

merito di accorpare la materia in un unico testo e fac<strong>il</strong>itare l’azione degli operatori.<br />

Tuttavia, nulla era stato modificato rispetto all’impostazione preesistente. Si trattava sostanzialmente<br />

di un riordino, si continuava a parlare di beni ambientali e di piani paesistici, i quali si trovavano<br />

ad essere eventualmente sostituib<strong>il</strong>i da piani urbanistico-territoriali, purché aventi le<br />

medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.<br />

Introduceva la facoltà di pianificare aree vaste, laddove vi ricadessero una pluralità di zone sottoposte<br />

a vincolo o particolari aree panoramiche. Dunque, nessuna modifica strutturale della<br />

nozione di <strong>paesaggio</strong>.<br />

Con <strong>il</strong> decreto legislativo 42/2004, invece, appare per la prima volta normata la definizione di<br />

<strong>paesaggio</strong>. All’art. 131 veniva riportata la seguente formulazione: “Ai fini del presente codice per<br />

<strong>paesaggio</strong> si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia<br />

umana o dalle reciproche interrelazioni”.<br />

Si aggiunge al comma 2 che la tutela e la valorizzazione del <strong>paesaggio</strong> salvaguardano i valori che<br />

esso esprime quali manifestazioni identitarie percepib<strong>il</strong>i.<br />

A questa originaria definizione è stata poi apportata una modifica con <strong>il</strong> decreto legislativo n.

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