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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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saggio e di tradizioni culturali, nonché di fattori storici, antropologici, archeologici connessi a<br />

quel territorio.<br />

Si potrebbe obiettare che la nuova disciplina non apporti grandi cambiamenti per quanto attiene<br />

alla tutela di questi elementi, presentandosi invero più innovatrice nel settore della conservazione<br />

della natura. Ma ciò non consentirebbe di cogliere un importante elemento: la diversa<br />

impostazione che assume lo strumento pianificatorio.<br />

A differenza della pianificazione paesistica derivata ed evoluta dalla disciplina del 1939, la legge<br />

quadro sulle aree naturali protette propone una pianificazione che scardina i principi ordinariamente<br />

assunti. Infatti, <strong>il</strong> piano non riguarda un territorio individuato su base amministrativa,<br />

bensì su fattori naturali.<br />

I confini dei parchi o delle riserve spezzano quelli dei comuni, delle province, delle regioni e propongono<br />

una pianificazione basata sulla centralità del territorio. È <strong>il</strong> territorio, dunque, che identifica<br />

le tradizioni e non viceversa. Questa identificazione offre una differente visione del patrimonio<br />

culturale da salvaguardare e in tal modo si proietta verso diverse modalità di tutela.<br />

Questa proposizione - che al momento non si è estesa fuori dai confini di queste aree - lancia<br />

una sfida per un diverso modello di amministrazione del <strong>paesaggio</strong> e stimola ad una sua profonda<br />

analisi anche per verificarne quali possano essere i punti di debolezza e di forza ai fini di<br />

una futura e diversa modalità di tutela.<br />

Tornando alla giurisprudenza costituzionale nel settore ambientale, si deve osservare come a<br />

seguito delle modifiche costituzionali apportate nel 2001 la Corte abbia elaborato ulteriori<br />

considerazioni.<br />

“L’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi<br />

una “materia” in senso tecnico, qualificab<strong>il</strong>e come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non<br />

sembra configurab<strong>il</strong>e come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché,<br />

al contrario, essa investe e si intreccia inestricab<strong>il</strong>mente con altri interessi e competenze. In particolare,<br />

dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della<br />

Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente<br />

protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano<br />

competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni<br />

che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale” 6 .<br />

Non materia, dunque, bensì valore. L’ambiente supera <strong>il</strong> concetto di bene giuridico per divenire<br />

un elemento fondante la nostra società, che orienta le politiche e le scelte, che si pone come<br />

fattore di equità e come condizione imprescindib<strong>il</strong>e per lo sv<strong>il</strong>uppo della personalità del<br />

singolo e della collettività.<br />

Questo aspetto è ancor più chiaro nella sentenza n. 536/2002, alla cui causa aveva tentato peraltro<br />

di partecipare anche <strong>il</strong> WWF Italia, quando la Corte ha avuto modo di sostenere come<br />

già affermato da questa Corte, la tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”,<br />

essendo invece l’ambiente da considerarsi come un “valore” costituzionalmente protetto che non<br />

esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio,<br />

tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume r<strong>il</strong>ievo (sentenza n. 407 del<br />

2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio<br />

nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione.<br />

Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente<br />

aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi<br />

perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356<br />

6 Corte Costituzionale, sentenza n. 407/2002.<br />

Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

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