Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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saggio e di tradizioni culturali, nonché di fattori storici, antropologici, archeologici connessi a<br />
quel territorio.<br />
Si potrebbe obiettare che la nuova disciplina non apporti grandi cambiamenti per quanto attiene<br />
alla tutela di questi elementi, presentandosi invero più innovatrice nel settore della conservazione<br />
della natura. Ma ciò non consentirebbe di cogliere un importante elemento: la diversa<br />
impostazione che assume lo strumento pianificatorio.<br />
A differenza della pianificazione paesistica derivata ed evoluta dalla disciplina del 1939, la legge<br />
quadro sulle aree naturali protette propone una pianificazione che scardina i principi ordinariamente<br />
assunti. Infatti, <strong>il</strong> piano non riguarda un territorio individuato su base amministrativa,<br />
bensì su fattori naturali.<br />
I confini dei parchi o delle riserve spezzano quelli dei comuni, delle province, delle regioni e propongono<br />
una pianificazione basata sulla centralità del territorio. È <strong>il</strong> territorio, dunque, che identifica<br />
le tradizioni e non viceversa. Questa identificazione offre una differente visione del patrimonio<br />
culturale da salvaguardare e in tal modo si proietta verso diverse modalità di tutela.<br />
Questa proposizione - che al momento non si è estesa fuori dai confini di queste aree - lancia<br />
una sfida per un diverso modello di amministrazione del <strong>paesaggio</strong> e stimola ad una sua profonda<br />
analisi anche per verificarne quali possano essere i punti di debolezza e di forza ai fini di<br />
una futura e diversa modalità di tutela.<br />
Tornando alla giurisprudenza costituzionale nel settore ambientale, si deve osservare come a<br />
seguito delle modifiche costituzionali apportate nel 2001 la Corte abbia elaborato ulteriori<br />
considerazioni.<br />
“L’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi<br />
una “materia” in senso tecnico, qualificab<strong>il</strong>e come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non<br />
sembra configurab<strong>il</strong>e come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché,<br />
al contrario, essa investe e si intreccia inestricab<strong>il</strong>mente con altri interessi e competenze. In particolare,<br />
dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della<br />
Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente<br />
protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano<br />
competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni<br />
che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale” 6 .<br />
Non materia, dunque, bensì valore. L’ambiente supera <strong>il</strong> concetto di bene giuridico per divenire<br />
un elemento fondante la nostra società, che orienta le politiche e le scelte, che si pone come<br />
fattore di equità e come condizione imprescindib<strong>il</strong>e per lo sv<strong>il</strong>uppo della personalità del<br />
singolo e della collettività.<br />
Questo aspetto è ancor più chiaro nella sentenza n. 536/2002, alla cui causa aveva tentato peraltro<br />
di partecipare anche <strong>il</strong> WWF Italia, quando la Corte ha avuto modo di sostenere come<br />
già affermato da questa Corte, la tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”,<br />
essendo invece l’ambiente da considerarsi come un “valore” costituzionalmente protetto che non<br />
esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio,<br />
tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume r<strong>il</strong>ievo (sentenza n. 407 del<br />
2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio<br />
nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione.<br />
Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente<br />
aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi<br />
perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356<br />
6 Corte Costituzionale, sentenza n. 407/2002.<br />
Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
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