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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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ietà del valore deriva dalla unitarietà dell’integrità ambientale sottesa, rendendolo in tal modo<br />

un bene unitario.<br />

Il <strong>paesaggio</strong>, dunque, a seguito della legge “Galasso” diventa un valore che si sv<strong>il</strong>uppa uniformemente<br />

su tutto <strong>il</strong> territorio nazionale, non è più visto in relazione a specifiche aree singolarmente<br />

e differenziatamente individuate, bensì, posto in relazione a generali tipologie geografiche<br />

o naturalistiche di territori, si impone come settore che rappresenta un interesse unitario per<br />

tutte le diverse aree interessate. In questo modo diviene necessario confrontarsi con le diverse<br />

pianificazioni e programmazioni da sv<strong>il</strong>uppare sul territorio.<br />

5. ll valore ambientale della tutela del <strong>paesaggio</strong><br />

Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

La disamina storica finora rappresentata ha dimostrato come l’originaria nozione del <strong>paesaggio</strong><br />

- che possiamo definire “a prevalente contenuto culturale” – si sia evoluta assumendo la connotazione<br />

territoriale ad un grado perlomeno pari a quello culturale.<br />

Tale trasformazione non è stata solo conseguenza della presa d’atto che senza <strong>il</strong> territorio <strong>il</strong> fattore<br />

culturale non può esistere, ma probab<strong>il</strong>mente della concomitante nascita del cosiddetto<br />

diritto ambientale.<br />

Saltando tutti i passaggi giurisprudenziali e dottrinari che hanno arricchito <strong>il</strong> dibattito in materia<br />

negli anni 70 e nella prima metà degli anni 80, merita osservare che un anno dopo la legge<br />

“Galasso” è stato istituito <strong>il</strong> Ministero dell’ambiente, dando in tal modo pieno riconoscimento<br />

ad una materia rispetto alla quale per molti anni la schiera degli oppositori risultava maggioritaria.<br />

Tale riconoscimento ha comportato anche una rielaborazione ermeneutica tesa ad elaborare<br />

<strong>il</strong> bene protetto e le radici costituzionali dello stesso.<br />

La Corte Costituzionale nello svolgimento di questo compito ha tenuto solo parzialmente conto<br />

delle precedenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, giungendo a conclusioni r<strong>il</strong>evanti.<br />

Secondo la ricostruzione della Corte l’ambiente non costituisce un settore di competenza,<br />

quanto piuttosto un bene unitario, la cui tutela si articola sia come diritto che come interesse,<br />

che non si sostanzia solo nella fisicità del bene, ma anche negli elementi culturali ad esso riconosciuti.<br />

Nella sentenza n. 210/87 viene affermato che va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un<br />

riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed<br />

interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende,<br />

cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.<br />

La tutela dell’ambiente, tuttavia, non si rintracciava espressamente nell’originario testo costituzionale.<br />

Prima della riforma del 2001 non vi era alcuna menzione esplicita all’ambiente, dunque,<br />

la sua identificazione rispetto al dettato costituzionale non poteva non derivare dalla elaborazione<br />

concettuale dei principi ivi riportati. È interessante osservare come tale aggancio viene<br />

dal Giudice delle leggi, operato richiamando la già esistente previsione nel testo costituzionale<br />

del compito di proteggere <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> e del compito di tutelare la salute. La sentenza dianzi citata,<br />

infatti, r<strong>il</strong>eva come vada riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla<br />

salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della<br />

collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione.<br />

Il richiamo all’interesse della collettività, prosegue la Corte, tende, cioè, ad una concezione unitaria<br />

del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione,<br />

la razionale gestione ed <strong>il</strong> miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e<br />

territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri<br />

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