La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali

La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali

10.06.2013 Views

APPENDICE 7. INIZIATIVE DELL’ITALIA IN AMBITO INTERNAZIONALE Parallelamente alla pianificazione nazionale e all’elaborazione delle procedure di intervento l’Italia ha preso parte anche ad una serie di iniziative. L’Italia è stato uno degli Stati che hanno aderito: - alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di armi biologiche e delle tossine e sulla loro distruzione (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC). - alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention, CWC). - all’Australia Group. In ambito NATO, al di là della consueta pianificazione dell’Alleanza, sono state promosse diverse iniziative congiunte all’interno della Enhanced Practical Cooperation in the Field of International Disaster Relief, approvata nel 29 maggio 1998, e della NATO Policy on Cooperation for Disaster Assistance in Peacetime, concretizzatasi nella Euro-Atlantic Disaster Response Capability e nelle sue strutture: - Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC); - Euro-Atlantic Disaster Response Unit (EADRU). Queste iniziative si sono misurate in alcune esercitazioni internazionali: - Trans-Carpathia 2000 (Ucraina, 20-28 settembre 2000); - Taming the Dragon - Dalmatia 2002 (Croazia 21-24 maggio 2002); - Bogorodsk 2002 (Federazione Russa, 25-27 settembre 2002); - Ferghana 2003 (Uzbekistan, 28-30 aprile 2003); - Dacia 2003 (Romania, 7-10 ottobre 2003); - quella NATO-Russia sulla disaster response (Kaliningrad, 22-25 giugno 2004); - Joint Assistance 2005 (Ucraina, 9-13 ottobre 2005); - Lazio 2006 (Roma-Montelibretti, 23 - 26 ottobre 2006). In ambito UE il Consiglio dell’Unione Europea, nell’anno 2001, ha istituito il Meccanismo di protezione civile che rafforza la cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione allo scopo - 149 -

di migliorare e aumentare la protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni nel caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Il meccanismo, che non dispone di mezzi di intervento propri, si basa su un Centro di monitoraggio e informazione (Monitoring and Information Centre, MIC) operativo 24 ore su 24, che raccoglie le eventuali richieste di intervento per inoltrarle agli Stati partecipanti che, di volta in volta, si mobilitano su base volontaria. Va ribadito che la richiesta di assistenza può provenire sia da paesi partecipanti che da paesi esterni all’Unione. 7.1 La Convenzione per il bando delle armi biologiche (BTWC) Sin dalla firma del Protocollo di Ginevra del 1925, la Comunità Internazionale aveva trattato le armi chimiche e batteriologhe come una cosa unica. Alla fine degli anni ‘60, i Paesi Occidentali decisero di rompere il legame tra armi chimiche ed armi biologiche, proponendo un trattato per l’eliminazione delle sole armi biologiche. Dopo un’iniziale resistenza da parte dei Paesi non allineati, tale approccio venne accettato dai Paesi del Patto di Varsavia. Nel 1972 è firmata contemporaneamente a Washington, Londra e Mosca la Convenzione per la proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche e delle tossine e, sulla loro distruzione. La Convenzione sulle armi biologiche, era destinata ad entrare in vigore a seguito della ratifica di almeno ventidue Stati, compresi i tre proponenti. Tre anni dopo, nel 1975, col raggiungimento del numero di ratifiche previsto, la Convenzione entra in vigore. Vi aderiscono 120 Paesi. La Convenzione sulle armi biologiche è stata a suo tempo una novità nel campo dei trattati di disarmo. E’ stato il primo trattato che prevedeva la completa abolizione di un’intera categoria di sterminio. Essa, all’articolo I, proibisce lo sviluppo la produzione, l’immagazzinamento, l’acquisizione o il mantenimento di qualsiasi agente biologico o tossina non utilizzati a fini “profilattici, protettivi o per altri fini pacifici”. La Convenzione non prevede esplicitamente la proibizione dell’uso delle armi biologiche, perché questo era già proibito dal Protocollo di Ginevra. Inoltre essa non proibisce la ricerca in campo biologico-militare, poiché tale ricerca è - 150 -

di migliorare e aumentare la protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni nel caso di<br />

catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l’inquinamento marino<br />

dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.<br />

Il meccanismo, che non dispone di mezzi di intervento propri, si basa su un Centro di<br />

monitoraggio e informazione (Monitoring and Information Centre, MIC) operativo 24 ore su<br />

24, che raccoglie le eventuali richieste di intervento per inoltrarle agli Stati partecipanti che,<br />

di volta in volta, si mobilitano su base volontaria.<br />

Va ribadito che la richiesta di assistenza può provenire sia da paesi partecipanti che da paesi<br />

esterni all’Unione.<br />

7.1 <strong>La</strong> Convenzione per il bando delle armi biologiche (BTWC)<br />

Sin dalla firma del Protocollo di Ginevra del 1925, la Comunità Internazionale aveva trattato<br />

le armi chimiche e batteriologhe come una cosa unica.<br />

Alla fine degli anni ‘60, i Paesi Occidentali decisero di rompere il legame tra armi chimiche<br />

ed armi biologiche, proponendo un trattato per l’eliminazione delle sole armi biologiche.<br />

Dopo un’iniziale resistenza da parte dei Paesi non allineati, tale approccio venne accettato dai<br />

Paesi del Patto di Varsavia.<br />

Nel 1972 è firmata contemporaneamente a Washington, Londra e Mosca la Convenzione per<br />

la proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche e<br />

delle tossine e, sulla loro distruzione.<br />

<strong>La</strong> Convenzione sulle armi biologiche, era destinata ad entrare in vigore a seguito della<br />

ratifica di almeno ventidue Stati, compresi i tre proponenti. Tre anni dopo, nel 1975, col<br />

raggiungimento del numero di ratifiche previsto, la Convenzione entra in vigore. Vi<br />

aderiscono 120 Paesi.<br />

<strong>La</strong> Convenzione sulle armi biologiche è stata a suo tempo una novità nel campo dei trattati di<br />

disarmo. E’ stato il primo trattato che prevedeva la completa abolizione di un’intera categoria<br />

di sterminio.<br />

Essa, all’articolo I, proibisce lo sviluppo la produzione, l’immagazzinamento, l’acquisizione<br />

o il mantenimento di qualsiasi agente biologico o tossina non utilizzati a fini “profilattici,<br />

protettivi o per altri fini pacifici”. <strong>La</strong> Convenzione non prevede esplicitamente la proibizione<br />

dell’uso delle armi biologiche, perché questo era già proibito dal Protocollo di Ginevra.<br />

Inoltre essa non proibisce la ricerca in campo biologico-militare, poiché tale ricerca è<br />

- 150 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!