La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali

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6.16 (1997) D.Lgs. 464/97 “Riforme Strutturale delle Forze Armate” L’articolo 5 di tale legge dà la definizione dei concorsi in cui le Forze Armate possono fornire il proprio aiuto nei settori di pubblica utilità e della tutela ambientale tra cui “il rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica”. 6.17 (1998) Documento “Sistema Precauzionale”, nell’ambito della Cooperazione Civile-Militare, elaborato ed approvato dal Ministero della Difesa Nel 1998, sempre nell’ambito della Cooperazione Civile-Militare, è elaborato il documento “Sistema Precauzionale” approvato dal Ministero della Difesa. Il Sistema Precauzionale Nazionale è un documento suddiviso in due tomi, con classifica Riservatissimo, approvato dal Ministro della Difesa il 21 gennaio 1998. Esso sostituisce il “Sistema di Allarme del Ministero della Difesa (ALDIF)”, edito nel 1980, ispirato ai principi del Sistema di Allarme NATO. Il Sistema Precauzionale Nazionale è stato elaborato dallo Stato Maggiore della Difesa ed approvato dal Ministro della Difesa; tuttavia essendo la Difesa Nazionale una problematica di indubbia connotazione interministeriale, esso è stato concordato a livello interministeriale e l’elaborazione è avvenuta su delega specifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - il tomo uno del Sistema contiene una premessa e sei sezioni; - il tomo due del Sistema contiene le singole misure precauzionali. Dalla premessa risultano i dati salienti relativi al documento, che è definito come uno dei principali strumenti a disposizione del Governo per fronteggiare situazioni che configurino il possibile insorgere di crisi. Esso è redatto conformemente ai principi enunciati nel Sistema Precauzionale NATO; la stessa paragrafatura è a stretta similitudine del manuale del Sistema Precauzionale NATO, per avere un documento unico di gestione delle crisi quale testo base in ambito nazionale e quale elemento di pianificazione discendente da quello della NATO. Infatti, come più volte ribadito nel documento, il Sistema Precauzionale Nazionale, oltre che in ambito NATO, può essere utilizzato anche per esigenze puramente nazionali, nel contesto di crisi che non coinvolgano l’Alleanza. Il Sistema Precauzionale Nazionale si applica a tutte le Forze nazionali militari nonché ai Dicasteri, agli Enti e alle organizzazioni civili di cui è necessario il concorso per il raggiungimento del più elevato stato di prontezza o che risultino comunque interessati nelle eventuali situazioni di crisi. - 143 -

E’ previsto inoltre che tutti gli Enti militari e civili interessati, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, sviluppino le singole misure previste dal Sistema, definendo le predisposizioni idonee ad assicurarne la perfetta attuazione. Per rendere operanti tutte le componenti del Sistema e le singole misure, è previsto che siano predisposti appositi strumenti legislativi (“decreti cassetto”) che al verificarsi dell'esigenza devono essere emanati dal Governo. Essi sono raggruppati in quattro categorie: 1. Difesa militare; 2. Difesa civile: militarizzazione dei cittadini, mobilitazione civile, requisizione del naviglio mercantile, requisizione degli aeromobili; 3. Difesa civile e militare (Difesa nazionale): misure straordinarie in difesa della Patria, requisizione di beni mobili e immobili, DDL sull'organizzazione della difesa nazionale; 4. Modifiche a leggi di carattere generale. Il DDL volto a modificare il R.D. n. 38/1945 per allinearlo alle norme costituzionali, modifica gli art. 214 e 219 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per adeguare il tema “Stato di guerra” con quelli di “Pericolo pubblico” e “Grave pericolo pubblico”, e attribuire al Governo anziché al Ministero dell'Interno la facoltà di dichiararli. Le Misure Precauzionali del Sistema Precauzionale Nazionale derivano integralmente da quelle del Manuale del Sistema Precauzionale NATO, pur se adattate alle specifiche esigenze nazionali: esse sono infatti al tempo stesso elemento di pianificazione discendente da quella della NATO e strumento di gestione delle crisi riferite allo specifico ambito nazionale. Il Sistema Precauzionale Nazionale disciplina in modo dettagliato le procedure per l’impiego delle Misure Precauzionali, nonché il rapporto delle stesse con le altre componenti del Sistema, ovvero, come in ambito NATO, la Controsorpresa e la Controaggressione. L’impiego delle misure comporta un iter consultivo e deliberativo, con attività concomitanti e spesso complessi esami sia nelle sedi di Governo, sia presso il quartier generale della NATO. In ambito nazionale la dichiarazione di una o più Misure Precauzionali, sia conseguente ad analoga dichiarazione effettuata in ambito NATO, sia determinata da esigenze di sicurezza esclusivamente nazionali, può essere decisa soltanto dagli organi di vertice politico, ovvero: Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri e Comitato Politico Strategico. In situazione di emergenza o per motivi di urgenza il Capo di Stato Maggiore della Difesa è autorizzato a dichiarare quelle Misure la cui mancanza potrebbe compromettere - 144 -

E’ previsto inoltre che tutti gli Enti militari e civili interessati, nell’ambito delle rispettive<br />

sfere di competenza, sviluppino le singole misure previste dal Sistema, definendo le<br />

predisposizioni idonee ad assicurarne la perfetta attuazione.<br />

Per rendere operanti tutte le componenti del Sistema e le singole misure, è previsto che siano<br />

predisposti appositi strumenti legislativi (“decreti cassetto”) che al verificarsi dell'esigenza<br />

devono essere emanati dal Governo. Essi sono raggruppati in quattro categorie:<br />

1. Difesa militare;<br />

2. Difesa civile: militarizzazione dei cittadini, mobilitazione civile, requisizione del<br />

naviglio mercantile, requisizione degli aeromobili;<br />

3. Difesa civile e militare (Difesa nazionale): misure straordinarie in difesa della<br />

Patria, requisizione di beni mobili e immobili, DDL sull'organizzazione della difesa<br />

nazionale;<br />

4. Modifiche a leggi di carattere generale.<br />

Il DDL volto a modificare il R.D. n. 38/1945 per allinearlo alle norme costituzionali,<br />

modifica gli art. 214 e 219 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per adeguare il<br />

tema “Stato di guerra” con quelli di “Pericolo pubblico” e “Grave pericolo pubblico”, e<br />

attribuire al Governo anziché al Ministero dell'Interno la facoltà di dichiararli.<br />

Le Misure Precauzionali del Sistema Precauzionale Nazionale derivano integralmente da<br />

quelle del Manuale del Sistema Precauzionale NATO, pur se adattate alle specifiche esigenze<br />

nazionali: esse sono infatti al tempo stesso elemento di pianificazione discendente da quella<br />

della NATO e strumento di gestione delle crisi riferite allo specifico ambito nazionale.<br />

Il Sistema Precauzionale Nazionale disciplina in modo dettagliato le procedure per l’impiego<br />

delle Misure Precauzionali, nonché il rapporto delle stesse con le altre componenti del<br />

Sistema, ovvero, come in ambito NATO, la Controsorpresa e la Controaggressione.<br />

L’impiego delle misure comporta un iter consultivo e deliberativo, con attività concomitanti<br />

e spesso complessi esami sia nelle sedi di Governo, sia presso il quartier generale della<br />

NATO.<br />

In ambito nazionale la dichiarazione di una o più Misure Precauzionali, sia conseguente ad<br />

analoga dichiarazione effettuata in ambito NATO, sia determinata da esigenze di sicurezza<br />

esclusivamente nazionali, può essere decisa soltanto dagli organi di vertice politico, ovvero:<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri e Comitato Politico Strategico.<br />

In situazione di emergenza o per motivi di urgenza il Capo di Stato Maggiore della Difesa è<br />

autorizzato a dichiarare quelle Misure la cui mancanza potrebbe compromettere<br />

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