La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali
La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali
La minaccia NBCR - Istituto Affari Internazionali
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Un’altra importante novità introdotta da questo d.l. è la facoltà, da parte del Ministero<br />
dell’Interno, di potersi avvalere di personale volontario che consente di agevolare ed<br />
affiancare l’opera degli organi pubblici.<br />
Il provvedimento, trasmesso al Senato nel 1951, è decaduto a causa dello scioglimento delle<br />
camere.<br />
6.3 (1956) d.l. “Norme sulla protezione civile in caso di eventi bellici e calamità<br />
naturali”<br />
Tale provvedimento poneva le basi per un’adeguata preparazione organizzativa delle misure<br />
di prevenzione e protezione della popolazione civile in caso di eventi bellici che<br />
interessavano direttamente l’Italia (o indirettamente a causa del proliferare di armi atomiche).<br />
Per cui il provvedimento mette in evidenza la necessità di addestrare personale per l’utilizzo<br />
di strumenti per la rilevazione dell’intensità delle radiazioni, per la delimitazione della zona<br />
contaminata, per l’informazione efficace della popolazione, per mettere in salvo uomini e<br />
animali e provvedere ad una rapida decontaminazione della zona colpita (per questo ultimo<br />
motivo è evidenziata la necessità di avere a disposizione ingenti depositi di acqua, allora<br />
unico elemento conosciuto per operare la bonifica delle zone contaminate).<br />
L’organismo che doveva provvedere a queste operazioni (ed anche all’intervento in caso di<br />
calamità naturali) doveva essere il nucleo centrale e vitale della più vasta organizzazione<br />
della protezione civile.<br />
Questo provvedimento prevede la creazione, presso il Ministero dell’Interno, della Direzione<br />
Generale per la Protezione Civile i cui compiti sono:<br />
- diffondere nel Paese la conoscenza di pericoli derivanti da eventi bellici, mediante<br />
la propaganda e l’addestramento delle popolazioni;<br />
- proteggere il Paese contro gli effetti dell’offesa bellica, tramite interventi diretti ed<br />
indiretti (prevenzione e preparazione della popolazione);<br />
- proteggere gli impianti da offese belliche e provvedere ad una rapida riattivazione<br />
dei servizi pubblici fondamentali;<br />
- fornire un servizio necessario per lo sfollamento e la sistemazione delle persone<br />
delle persone;<br />
- dare le disposizioni per l’oscuramento e mascheramento nel territorio nazionale e<br />
per la costruzione ed il funzionamento dei ricoveri.<br />
- 128 -