10.06.2013 Views

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - F.I.G.C. Rimini

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - F.I.G.C. Rimini

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - F.I.G.C. Rimini

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DELIBERA DELLA COMMISSIONE <strong>DI</strong>SCIPLINARE<br />

RIUNIONE DEL 14 <strong>DI</strong>CEMBRE 2009<br />

Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e <strong>DI</strong> GIOVANNI (Componenti);<br />

CAVALLINI (A.I.A.).<br />

DEFERIMENTI<br />

65 DEFERIMENTO <strong>DI</strong>SPOSTO DA VICE PROCURATORE FEDERALE<br />

A carico sig.GUI<strong>DI</strong> PAOLO, Presidente A.S.D. Giovanile <strong>Rimini</strong>, sig. RENZI ROBERTO, Vice Presidente<br />

A.S.D. Giovanile <strong>Rimini</strong> e A.S.D. GIOVANILE <strong>RIMINI</strong> – camp. III^ categoria<br />

Con nota 20.10.2009 n. 1989/1060, il Sostituto Procuratore Federale,<br />

- ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S. le parti sopra intestate, perché rispondano:<br />

- i sigg. GUI<strong>DI</strong> PAOLO, Presidente A.S.D.Giovanile <strong>Rimini</strong>, e RENZI ROBERTO, Vice Presidente A.C.D. Giovanile <strong>Rimini</strong>,<br />

della violazione di cui agli artt.1, comma 1, del C.G.S. e 23, comma 1, lett. a) del Regolamento del Settore per l’Attività<br />

Giovanile e Scolastica, per aver sottoscritto una distinta gara ciascuno in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano<br />

regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti,<br />

malgrado diversi calciatori non ne avessero titolo essendo all’epoca di età inferiore ad anni 10 (Gorini Alberto,Alsabbagh Sami,<br />

Ricardi Valentino, Caimi Brando, Halilay Denis, Baiocchi Leon e Bigi Enrico per la gara Superga 63 – Giovanile <strong>Rimini</strong> del<br />

12.2.2009 e Caimi Brando e Gorini Alberto per la gara Giovanile <strong>Rimini</strong> – Sanches del 19.2.2009, gare entrambe riservate alla<br />

categoria esordienti 1997);<br />

- la società A.C.D. GIOVANILE <strong>RIMINI</strong>. per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le<br />

violazioni ascritte ai propri Presidente e Vice Presidente.<br />

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.<br />

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude<br />

la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione : per mesi 2<br />

del sig.GUI<strong>DI</strong> PAOLO, per mesi 1 del sig. RENZI ROBERTO, con l’ammenda di € 600 a carico della A.C.D. GIOVANILE<br />

<strong>RIMINI</strong>.<br />

La Commissione,<br />

- letto il deferimento;<br />

- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;<br />

- valutato che il comportamento messo in atto dal sig.GUI<strong>DI</strong> PAOLO e RENZI ROBERTO, integri la<br />

violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, e 23, comma 1), lett. a) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico,<br />

con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società A.C.D. GIOVANILE <strong>RIMINI</strong>, ai sensi dell’art.<br />

4, commi 1 e 2, del C.G.S.;<br />

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,<br />

d e l i b e r a<br />

- di infliggere al sig. GUI<strong>DI</strong> PAOLO, Presidente dell’A.C.D. Giovanile <strong>Rimini</strong> la inibizione per mesi 2, al sig.<br />

RENZI ROBERTO, Vice Presidente dell’A.C.D. Giovanile <strong>Rimini</strong>, la inibizione per mesi 1 ed alla società A.C.D. GIOVANILE RI-<br />

MINI l’ammenda di € 600 .<br />

Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.<br />

66 DEFERIMENTO <strong>DI</strong>SPOSTO DA VICE PROCURATORE FEDERALE<br />

A carico calc. ANDRUCCIOLI MATTIA, tess. F.C.D. Real Misano, calc. XEKA ROXHERS, tess. U.S.D.<br />

CLASSE , F.C.D. REAL MISANO e U.S.D. CLASSE - – camp. Reg.Allievi<br />

Con nota 1.10.2009 n. 1601/1003 il Vice Procuratore Federale, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 34, comma 4,<br />

del C.G.S., le parti sopra indicate, perché rispondano :<br />

- i sigg. ANDRUCCIOLI MATTIA, tess. F.C.D. Real Misano, e XEKA ROXHERS, tess.U.S.D. Classe, della violazione<br />

dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) per aver posto in essere una colluttazione violenta,<br />

accompagnata da diversi insulti, al termine della gara Real Misano – Classe del 27.1.2008, valevole per il campionato regionale<br />

allievi;<br />

- la società F.C.D. REAL MISANO, della violazione di cui all’art. 12, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta in<br />

relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Andruccioli Mattia, nonché con riferimento all’art. 62,<br />

comma 4, delle N.O.I.F.;<br />

- la società U.S.D. CLASSE della violazione di cui all’art. 12, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione<br />

alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Xeka Roxhers.<br />

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.<br />

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude<br />

la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per mesi 5<br />

del calc.XEKA ROXHERS, per mesi 3 del calc. ANDRUCCIOLI MATTIA, con l’ammenda di € 2.000 con diffida per il F.C.D.<br />

REAL MISANO e di € 1.000 per l’U.C.D. CLASSE.<br />

S.S. 2009/2010 C.U. n. 24 del 17/12/09 448

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!