2009 - Cc-Ti

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10.06.2013 Views

Diritto di Simona Morosini Marconi, Responsabile del Servizio Giuridico della Cc-Ti 18 Ticino Business il lavoro ridotto: tra legge e innovazioni giUrisprUdenziali Lo strumento della riduzione dell’orario di lavoro permette di evitare licenziamenti. Tuttavia, le indennità sono versate unicamente se sono soddisfatte determinate condizioni. Alcune di esse sono previste nella legge, altre sono state elaborate dai tribunali. Su queste ultime, non vi è però totale chiarezza In generale, le aziende devono sopportare il cosiddetto rischio aziendale derivante dalle fluttuazioni economiche. Nondimeno, laddove un’azienda sia confrontata ad eventi straordinari o eccezionali con la conseguente diminuzione del volume di lavoro, se non addirittura ad una sospensione dell’attività, l’assicurazione disoccupazione può versare indennità allo scopo di offrire al datore di lavoro, d’intesa con i dipendenti, una soluzione alternativa al licenziamento. L’indennità mira ad evitare la disoccupazione ed a mantenere posti di lavoro. Essa serve così sia gli interessi dell’azienda, sia quelli del dipendente. Una perdita di lavoro temporanea Un’indennità sarà versata solo se la perdita è passeggera. Il datore di lavoro deve portare la prova di tale circostanza o, perlomeno, renderla verosimile. Può risultare difficile, in tempi di crisi, sapere se la perdita abbia veramente carattere temporaneo. Il legislatore ha rinunciato a fissare un limite temporale. Il Tribunale federale ha ammesso la presunzione secondo cui, fino a prova del contrario, la perdita di lavoro è verosimilmente temporanea e la riduzione dell’orario di lavoro serve a mantenere i posti di lavoro. Al contrario, laddove indizi concreti lasciano presumere che la riduzione del lavoro non sia altro che una “tappa programmata” dell’azienda, in vista della chiusura, il carattere temporaneo della perdita di lavoro non sarà (o non sarà più) adempiuto. Il fatto che l’azienda abbia in passato a più riprese percepito indennità per lavoro ridotto, a sé stante, non consente di escludere il carattere provvisorio della perdita ed il diritto a percepire le indennità. Ogni caso va comunque valutato in modo individuale, in base alle circostanze concrete. Una perdita di lavoro inevitabile La perdita di lavoro riconducibile a fattori economici deve anche essere inevitabile, altrimenti viene considerata come rientrante nel normale rischio aziendale. Il criterio della prevedibilità dei fattori scatenanti la perdita di lavoro assume quindi un’importanza determinante nella valutazione. Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare la perdita. Le casse di disoccupazione (in Ticino, la Sezione del Lavoro) negano l’indennità se motivi concreti e sufficienti dimostrano che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata. Se il datore di lavoro è da tempo conscio del fatto che una ristrutturazione dell’azienda è necessaria, è esigibile che adotti tempestivamente le necessarie misure, ad esempio, adattando lo stock di prodotti alle nuove esigenze del mercato. Il Tribu- nale federale ha stabilito che non è tuttavia possibile opporre all’azienda, o meglio ai suoi dipendenti, di non aver cercato un impiego alternativo altrove. Tale non è infatti lo scopo delle disposizioni sul lavoro ridotto. Cosa dicono i tribunali? Nelle sentenze delle nostre istanze giudiziarie cantonali, adite su ricorso dai datori di lavoro che si sono visti notificare una decisione negativa in prima istanza, s’incorre a volte nell’assunto secondo cui se la diminuzione della cifra raggiunge o supera la soglia del 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, non può essere considerata una fluttuazione normale dell’attività imprenditoriale. Né è stato dedotto che una perdita inferiore rientra nel normale rischio aziendale e che, pertanto, non si giustifica la concessione di indennità per lavoro ridotto. Sennonché, la soglia del 25% quale criterio quantitativo, non è prevista nella legge sulla disoccupazione, né tantomeno nelle sue ordinanze, né risulta sia stata in qualche modo confermata dal Tribunale federale. Sorgono pertanto legittimi dubbi sulla fondatezza di tale criterio. Le norme sul lavoro ridotto prevedono che “la perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro complessivamente effettuate dai lavoratori dell’azienda”. A nostro parere quest’ultimo è, dal lato quantitativo, l’unico criterio applicabile. Buono a sapersi L’indennità per lavoro ridotto viene versata al massimo per 18 mesi sull'arco di 2 anni. Poiché il datore di lavoro dovrà assumere lui stesso 2-3 giorni di carenza al mese, dal punto di vista finanziario, le riduzioni minime del tempo di lavoro non convengono. Va pure rilevato che le ore supplementari effettuate durante i 6 mesi precedenti la richiesta di lavoro ridotto saranno dedotte dalla perdita di lavoro considerata. È pure vivamente consigliabile ai datori di lavoro, di invitare i dipendenti a consumare il loro saldo vacanze scaduto, prima di ricorrere alla disoccupazione parziale. Durante il lavoro ridotto i contributi d’assicurazione sociale previsti dalla legge e dal contratto (AVS, AI, LAINF, LPP ecc.) vanno versati interamente. Qualora il lavoro ridotto duri più di 1 mese, gli impiegati vanno inoltre informati del fatto che essi sono tenuti a impegnarsi a trovare un’occupazione provvisoria. Quali probabilità di esito positivo? Attualmente, un datore di lavoro non dovrebbe avere troppe difficoltà a rendere verosimile il carattere temporaneo delle difficoltà economiche e la conseguente perdita del volume di lavoro secondo il criterio del 10%. Deve tuttavia sempre essere preparato ad un’eventuale decisione negativa dell’autorità, sia al momento dell’inoltro della prima richiesta, sia al momento del rinnovo, e prevedere altre misure, quali il licenziamento o una disdetta con riserva di modifica delle condizioni contrattuali. Per ulteriori informazioni e link utili sul lavoro ridotto, vi invitiamo a consultare la relativa rubrica nell’Area soci del sito web della Cc-Ti. Verrà inoltre prossimamente pubblicata una Scheda IFCAM sull’argomento.

Attualita` di Stefano Modenini, Direttore di economiesuisse per la Svizzera italiana, Federazione delle imprese svizzere In futuro nel Canton Zurigo le persone fisiche che per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, ottengono il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi un’attività lucrativa, non potranno più far capo alla tassazione forfettaria. Il 52,9% dei cittadini votanti di quel Cantone, un po’ sorprendentemente – ma forse le attuali vicende legate alla crisi finanziaria, a UBS e ai salari dei manager possono aver giocato un ruolo – lo scorso 8 febbraio hanno risposto affermativamente all’iniziativa popolare che chiedeva l’abolizione di quella che tecnicamente viene indicata come imposizione secondo il dispendio. E all’indomani del voto, non hanno perso tempo soprattutto le forze politiche di sinistra, per lanciare un’offensiva atta ad abolire questo genere di tassazione in tutti i Cantoni, o quantomeno a regolarla (in maniera restrittiva) a livello nazionale. Questo attacco si riallaccia ad altre iniziative e proposte che mirano a modificare sostanzialmente il sistema fiscale federale che vige nel nostro Paese. Se a livello cantonale (almeno in Ticino, ma non solo), alcuni ipotizzano l’abolizione dei moltiplicatori d’imposta comunali a favore di un unico moltiplicatore d’imposta cantonale, a livello nazionale i socialisti hanno lanciato un’iniziativa – denominata "per imposte eque" – sulla quale il popolo svizzero dovrà pronunciarsi prossimamente (forse nel 2010), che richiede l’armonizzazione fiscale federale, cioè l’abolizione della concorrenza fiscale fra i Cantoni. Altro ambito combattuto soprattutto dalla sinistra è quello dei ruling fiscali, cioè le modalità attraverso le quali il contribuente soprattutto estero conosce preliminarmente con esattezza l’onere fiscale che sarà chiamato a pagare e che viene stabilito favorevolmente nei confronti del contribuente, allo scopo di risolvere in via preventiva e interpretativa possibili controversie concernenti proprio il corretto prelievo tributario. offensiva indigena contro la fiscalità svizzera L’idea di fondo della tassazione globale, nata attorno agli anni Trenta del secolo scorso, è che sia più facile misurare il tenore di vita che i redditi conseguiti all’estero. In linea generale l’importo dovuto al fisco corrisponde a cinque volte il canone d’affitto annuale o il valore locativo della dimora nella quale la persona risiede. I Cantoni stabiliscono il reddito imponibile minimo, che può pertanto variare in base al luogo di residenza. L’imposizione secondo il dispendio permette alla Svizzera di attirare nel nostro Paese buoni contribuenti stranieri che altrimenti potrebbero anche decidere di rivolgersi altrove. Certo, il facoltoso cittadino straniero non decide di insediarsi in Svizzera solo in base all’imposizione fiscale favorevole, ma è innegabile che quello fiscale sia un fattore che pesa. Negli ultimi anni il numero dei cittadini stranieri che sono giunti in Svizzera per risiedervi pur non esercitando un’attività lucrativa è aumentato costantemente. Oggi sono più o meno quattromila e versano circa 400 milioni di imposte. I proventi dell’imposizione forfettaria sono una parte minoritaria dei proventi d’imposta delle persone fisiche. Non si tratta pertanto di importi strategici, ma non bisogna dimenticare il fatto che queste persone, solitamente facoltose, creano un indotto anche a livello locale. Per il Ticino i dati più recenti indicano la presenza di poco più di settecento persone soggette all’imposizione secondo il dispendio, che generano per le sole imposte cantonali circa 20-22 milioni di franchi all’anno. In Ticino il reddito imponibile minimo è fissato a 170'000 franchi. Anche se non sono decisive, queste entrate fiscali per il cantone Ticino sono comunque importanti. Prima di procedere ad aumenti dell’imposizione fiscale come vorrebbe fare qualcuno, forse sarebbe il caso di pensarci bene. Soprattutto in periodi di rallentamento congiunturale come quello attuale. 19

Attualita`<br />

di Stefano Modenini, Direttore di economiesuisse per la Svizzera italiana, Federazione delle imprese svizzere<br />

In futuro nel Canton Zurigo le persone fisiche<br />

che per la prima volta o dopo un’assenza<br />

di almeno dieci anni, ottengono il domicilio<br />

o la dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi<br />

un’attività lucrativa, non potranno più<br />

far capo alla tassazione forfettaria. Il 52,9%<br />

dei cittadini votanti di quel Cantone, un po’<br />

sorprendentemente – ma forse le attuali vicende<br />

legate alla crisi finanziaria, a UBS e ai<br />

salari dei manager possono aver giocato un<br />

ruolo – lo scorso 8 febbraio hanno risposto<br />

affermativamente all’iniziativa popolare che<br />

chiedeva l’abolizione di quella che tecnicamente<br />

viene indicata come imposizione secondo<br />

il dispendio. E all’indomani del voto,<br />

non hanno perso tempo soprattutto le forze<br />

politiche di sinistra, per lanciare un’offensiva<br />

atta ad abolire questo genere di tassazione<br />

in tutti i Cantoni, o quantomeno a regolarla<br />

(in maniera restrittiva) a livello nazionale.<br />

Questo attacco si riallaccia ad altre iniziative<br />

e proposte che mirano a modificare sostanzialmente<br />

il sistema fiscale federale che vige<br />

nel nostro Paese.<br />

Se a livello cantonale (almeno in <strong>Ti</strong>cino,<br />

ma non solo), alcuni ipotizzano l’abolizione<br />

dei moltiplicatori d’imposta comunali a<br />

favore di un unico moltiplicatore d’imposta<br />

cantonale, a livello nazionale i socialisti<br />

hanno lanciato un’iniziativa – denominata<br />

"per imposte eque" – sulla quale il popolo<br />

svizzero dovrà pronunciarsi prossimamente<br />

(forse nel 2010), che richiede l’armonizzazione<br />

fiscale federale, cioè l’abolizione della<br />

concorrenza fiscale fra i Cantoni. Altro<br />

ambito combattuto soprattutto dalla sinistra<br />

è quello dei ruling fiscali, cioè le modalità<br />

attraverso le quali il contribuente soprattutto<br />

estero conosce preliminarmente con<br />

esattezza l’onere fiscale che sarà chiamato<br />

a pagare e che viene stabilito favorevolmente<br />

nei confronti del contribuente, allo scopo<br />

di risolvere in via preventiva e interpretativa<br />

possibili controversie concernenti proprio il<br />

corretto prelievo tributario.<br />

offensiva indigena<br />

contro la fiscalità svizzera<br />

L’idea di fondo della tassazione globale, nata<br />

attorno agli anni Trenta del secolo scorso,<br />

è che sia più facile misurare il tenore di vita<br />

che i redditi conseguiti all’estero. In linea<br />

generale l’importo dovuto al fisco corrisponde<br />

a cinque volte il canone d’affitto annuale<br />

o il valore locativo della dimora nella quale<br />

la persona risiede. I Cantoni stabiliscono il<br />

reddito imponibile minimo, che può pertanto<br />

variare in base al luogo di residenza.<br />

L’imposizione secondo il dispendio permette<br />

alla Svizzera di attirare nel nostro Paese<br />

buoni contribuenti stranieri che altrimenti<br />

potrebbero anche decidere di rivolgersi altrove.<br />

Certo, il facoltoso cittadino straniero<br />

non decide di insediarsi in Svizzera solo in<br />

base all’imposizione fiscale favorevole, ma è<br />

innegabile che quello fiscale sia un fattore<br />

che pesa. Negli ultimi anni il numero dei<br />

cittadini stranieri che sono giunti in Svizzera<br />

per risiedervi pur non esercitando un’attività<br />

lucrativa è aumentato costantemente. Oggi<br />

sono più o meno quattromila e versano circa<br />

400 milioni di imposte. I proventi dell’imposizione<br />

forfettaria sono una parte minoritaria<br />

dei proventi d’imposta delle persone fisiche.<br />

Non si tratta pertanto di importi strategici,<br />

ma non bisogna dimenticare il fatto che<br />

queste persone, solitamente facoltose, creano<br />

un indotto anche a livello locale.<br />

Per il <strong>Ti</strong>cino i dati più recenti indicano la<br />

presenza di poco più di settecento persone<br />

soggette all’imposizione secondo il dispendio,<br />

che generano per le sole imposte cantonali<br />

circa 20-22 milioni di franchi all’anno.<br />

In <strong>Ti</strong>cino il reddito imponibile minimo è fissato<br />

a 170'000 franchi. Anche se non sono<br />

decisive, queste entrate fiscali per il cantone<br />

<strong>Ti</strong>cino sono comunque importanti. Prima<br />

di procedere ad aumenti dell’imposizione<br />

fiscale come vorrebbe fare qualcuno, forse<br />

sarebbe il caso di pensarci bene. Soprattutto<br />

in periodi di rallentamento congiunturale<br />

come quello attuale.<br />

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