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2009 - Cc-Ti

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Diritto<br />

di Simona Morosini Marconi, Responsabile del Servizio Giuridico della <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong><br />

18 <strong>Ti</strong>cino Business<br />

il lavoro ridotto: tra legge e<br />

innovazioni giUrisprUdenziali<br />

Lo strumento della riduzione dell’orario di<br />

lavoro permette di evitare licenziamenti.<br />

Tuttavia, le indennità sono versate<br />

unicamente se sono soddisfatte determinate<br />

condizioni. Alcune di esse sono previste<br />

nella legge, altre sono state elaborate dai<br />

tribunali. Su queste ultime, non vi è però<br />

totale chiarezza<br />

In generale, le aziende devono sopportare il cosiddetto rischio<br />

aziendale derivante dalle fluttuazioni economiche. Nondimeno,<br />

laddove un’azienda sia confrontata ad eventi straordinari<br />

o eccezionali con la conseguente diminuzione del volume di<br />

lavoro, se non addirittura ad una sospensione dell’attività, l’assicurazione<br />

disoccupazione può versare indennità allo scopo di<br />

offrire al datore di lavoro, d’intesa con i dipendenti, una soluzione<br />

alternativa al licenziamento. L’indennità mira ad evitare la<br />

disoccupazione ed a mantenere posti di lavoro. Essa serve così<br />

sia gli interessi dell’azienda, sia quelli del dipendente.<br />

Una perdita di lavoro temporanea<br />

Un’indennità sarà versata solo se la perdita è passeggera. Il<br />

datore di lavoro deve portare la prova di tale circostanza o,<br />

perlomeno, renderla verosimile. Può risultare difficile, in tempi<br />

di crisi, sapere se la perdita abbia veramente carattere temporaneo.<br />

Il legislatore ha rinunciato a fissare un limite temporale.<br />

Il Tribunale federale ha ammesso la presunzione secondo cui,<br />

fino a prova del contrario, la perdita di lavoro è verosimilmente<br />

temporanea e la riduzione dell’orario di lavoro serve a mantenere<br />

i posti di lavoro. Al contrario, laddove indizi concreti lasciano<br />

presumere che la riduzione del lavoro non sia altro che una<br />

“tappa programmata” dell’azienda, in vista della chiusura, il<br />

carattere temporaneo della perdita di lavoro non sarà (o non<br />

sarà più) adempiuto. Il fatto che l’azienda abbia in passato a<br />

più riprese percepito indennità per lavoro ridotto, a sé stante,<br />

non consente di escludere il carattere provvisorio della perdita<br />

ed il diritto a percepire le indennità. Ogni caso va comunque<br />

valutato in modo individuale, in base alle circostanze concrete.<br />

Una perdita di lavoro inevitabile<br />

La perdita di lavoro riconducibile a fattori economici deve anche<br />

essere inevitabile, altrimenti viene considerata come rientrante<br />

nel normale rischio aziendale. Il criterio della prevedibilità dei<br />

fattori scatenanti la perdita di lavoro assume quindi un’importanza<br />

determinante nella valutazione. Pertanto, il datore di lavoro<br />

ha l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare<br />

la perdita. Le casse di disoccupazione (in <strong>Ti</strong>cino, la Sezione<br />

del Lavoro) negano l’indennità se motivi concreti e sufficienti<br />

dimostrano che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata.<br />

Se il datore di lavoro è da tempo conscio del fatto che una<br />

ristrutturazione dell’azienda è necessaria, è esigibile che adotti<br />

tempestivamente le necessarie misure, ad esempio, adattando<br />

lo stock di prodotti alle nuove esigenze del mercato. Il Tribu-<br />

nale federale ha stabilito che non è tuttavia possibile opporre<br />

all’azienda, o meglio ai suoi dipendenti, di non aver cercato<br />

un impiego alternativo altrove. Tale non è infatti lo scopo delle<br />

disposizioni sul lavoro ridotto.<br />

Cosa dicono i tribunali?<br />

Nelle sentenze delle nostre istanze giudiziarie cantonali, adite<br />

su ricorso dai datori di lavoro che si sono visti notificare una decisione<br />

negativa in prima istanza, s’incorre a volte nell’assunto<br />

secondo cui se la diminuzione della cifra raggiunge o supera<br />

la soglia del 25% rispetto alla media del quadriennio precedente,<br />

non può essere considerata una fluttuazione normale<br />

dell’attività imprenditoriale. Né è stato dedotto che una perdita<br />

inferiore rientra nel normale rischio aziendale e che, pertanto,<br />

non si giustifica la concessione di indennità per lavoro ridotto.<br />

Sennonché, la soglia del 25% quale criterio quantitativo, non è<br />

prevista nella legge sulla disoccupazione, né tantomeno nelle<br />

sue ordinanze, né risulta sia stata in qualche modo confermata<br />

dal Tribunale federale. Sorgono pertanto legittimi dubbi sulla<br />

fondatezza di tale criterio. Le norme sul lavoro ridotto prevedono<br />

che “la perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo<br />

di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro complessivamente<br />

effettuate dai lavoratori dell’azienda”. A nostro parere<br />

quest’ultimo è, dal lato quantitativo, l’unico criterio applicabile.<br />

Buono a sapersi<br />

L’indennità per lavoro ridotto viene versata al massimo per 18<br />

mesi sull'arco di 2 anni. Poiché il datore di lavoro dovrà assumere<br />

lui stesso 2-3 giorni di carenza al mese, dal punto di<br />

vista finanziario, le riduzioni minime del tempo di lavoro non<br />

convengono. Va pure rilevato che le ore supplementari effettuate<br />

durante i 6 mesi precedenti la richiesta di lavoro ridotto<br />

saranno dedotte dalla perdita di lavoro considerata. È pure vivamente<br />

consigliabile ai datori di lavoro, di invitare i dipendenti<br />

a consumare il loro saldo vacanze scaduto, prima di ricorrere<br />

alla disoccupazione parziale. Durante il lavoro ridotto i contributi<br />

d’assicurazione sociale previsti dalla legge e dal contratto<br />

(AVS, AI, LAINF, LPP ecc.) vanno versati interamente. Qualora<br />

il lavoro ridotto duri più di 1 mese, gli impiegati vanno inoltre<br />

informati del fatto che essi sono tenuti a impegnarsi a trovare<br />

un’occupazione provvisoria.<br />

Quali probabilità di esito positivo?<br />

Attualmente, un datore di lavoro non dovrebbe avere troppe difficoltà<br />

a rendere verosimile il carattere temporaneo delle difficoltà<br />

economiche e la conseguente perdita del volume di lavoro<br />

secondo il criterio del 10%. Deve tuttavia sempre essere preparato<br />

ad un’eventuale decisione negativa dell’autorità, sia al<br />

momento dell’inoltro della prima richiesta, sia al momento del<br />

rinnovo, e prevedere altre misure, quali il licenziamento o una<br />

disdetta con riserva di modifica delle condizioni contrattuali.<br />

Per ulteriori informazioni e link utili sul lavoro ridotto, vi invitiamo<br />

a consultare la relativa rubrica nell’Area soci del sito<br />

web della <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong>. Verrà inoltre prossimamente pubblicata una<br />

Scheda IFCAM sull’argomento.

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