2009 - Cc-Ti
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Diritto<br />
di Simona Morosini Marconi, Responsabile del Servizio Giuridico della <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong><br />
18 <strong>Ti</strong>cino Business<br />
il lavoro ridotto: tra legge e<br />
innovazioni giUrisprUdenziali<br />
Lo strumento della riduzione dell’orario di<br />
lavoro permette di evitare licenziamenti.<br />
Tuttavia, le indennità sono versate<br />
unicamente se sono soddisfatte determinate<br />
condizioni. Alcune di esse sono previste<br />
nella legge, altre sono state elaborate dai<br />
tribunali. Su queste ultime, non vi è però<br />
totale chiarezza<br />
In generale, le aziende devono sopportare il cosiddetto rischio<br />
aziendale derivante dalle fluttuazioni economiche. Nondimeno,<br />
laddove un’azienda sia confrontata ad eventi straordinari<br />
o eccezionali con la conseguente diminuzione del volume di<br />
lavoro, se non addirittura ad una sospensione dell’attività, l’assicurazione<br />
disoccupazione può versare indennità allo scopo di<br />
offrire al datore di lavoro, d’intesa con i dipendenti, una soluzione<br />
alternativa al licenziamento. L’indennità mira ad evitare la<br />
disoccupazione ed a mantenere posti di lavoro. Essa serve così<br />
sia gli interessi dell’azienda, sia quelli del dipendente.<br />
Una perdita di lavoro temporanea<br />
Un’indennità sarà versata solo se la perdita è passeggera. Il<br />
datore di lavoro deve portare la prova di tale circostanza o,<br />
perlomeno, renderla verosimile. Può risultare difficile, in tempi<br />
di crisi, sapere se la perdita abbia veramente carattere temporaneo.<br />
Il legislatore ha rinunciato a fissare un limite temporale.<br />
Il Tribunale federale ha ammesso la presunzione secondo cui,<br />
fino a prova del contrario, la perdita di lavoro è verosimilmente<br />
temporanea e la riduzione dell’orario di lavoro serve a mantenere<br />
i posti di lavoro. Al contrario, laddove indizi concreti lasciano<br />
presumere che la riduzione del lavoro non sia altro che una<br />
“tappa programmata” dell’azienda, in vista della chiusura, il<br />
carattere temporaneo della perdita di lavoro non sarà (o non<br />
sarà più) adempiuto. Il fatto che l’azienda abbia in passato a<br />
più riprese percepito indennità per lavoro ridotto, a sé stante,<br />
non consente di escludere il carattere provvisorio della perdita<br />
ed il diritto a percepire le indennità. Ogni caso va comunque<br />
valutato in modo individuale, in base alle circostanze concrete.<br />
Una perdita di lavoro inevitabile<br />
La perdita di lavoro riconducibile a fattori economici deve anche<br />
essere inevitabile, altrimenti viene considerata come rientrante<br />
nel normale rischio aziendale. Il criterio della prevedibilità dei<br />
fattori scatenanti la perdita di lavoro assume quindi un’importanza<br />
determinante nella valutazione. Pertanto, il datore di lavoro<br />
ha l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare<br />
la perdita. Le casse di disoccupazione (in <strong>Ti</strong>cino, la Sezione<br />
del Lavoro) negano l’indennità se motivi concreti e sufficienti<br />
dimostrano che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata.<br />
Se il datore di lavoro è da tempo conscio del fatto che una<br />
ristrutturazione dell’azienda è necessaria, è esigibile che adotti<br />
tempestivamente le necessarie misure, ad esempio, adattando<br />
lo stock di prodotti alle nuove esigenze del mercato. Il Tribu-<br />
nale federale ha stabilito che non è tuttavia possibile opporre<br />
all’azienda, o meglio ai suoi dipendenti, di non aver cercato<br />
un impiego alternativo altrove. Tale non è infatti lo scopo delle<br />
disposizioni sul lavoro ridotto.<br />
Cosa dicono i tribunali?<br />
Nelle sentenze delle nostre istanze giudiziarie cantonali, adite<br />
su ricorso dai datori di lavoro che si sono visti notificare una decisione<br />
negativa in prima istanza, s’incorre a volte nell’assunto<br />
secondo cui se la diminuzione della cifra raggiunge o supera<br />
la soglia del 25% rispetto alla media del quadriennio precedente,<br />
non può essere considerata una fluttuazione normale<br />
dell’attività imprenditoriale. Né è stato dedotto che una perdita<br />
inferiore rientra nel normale rischio aziendale e che, pertanto,<br />
non si giustifica la concessione di indennità per lavoro ridotto.<br />
Sennonché, la soglia del 25% quale criterio quantitativo, non è<br />
prevista nella legge sulla disoccupazione, né tantomeno nelle<br />
sue ordinanze, né risulta sia stata in qualche modo confermata<br />
dal Tribunale federale. Sorgono pertanto legittimi dubbi sulla<br />
fondatezza di tale criterio. Le norme sul lavoro ridotto prevedono<br />
che “la perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo<br />
di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro complessivamente<br />
effettuate dai lavoratori dell’azienda”. A nostro parere<br />
quest’ultimo è, dal lato quantitativo, l’unico criterio applicabile.<br />
Buono a sapersi<br />
L’indennità per lavoro ridotto viene versata al massimo per 18<br />
mesi sull'arco di 2 anni. Poiché il datore di lavoro dovrà assumere<br />
lui stesso 2-3 giorni di carenza al mese, dal punto di<br />
vista finanziario, le riduzioni minime del tempo di lavoro non<br />
convengono. Va pure rilevato che le ore supplementari effettuate<br />
durante i 6 mesi precedenti la richiesta di lavoro ridotto<br />
saranno dedotte dalla perdita di lavoro considerata. È pure vivamente<br />
consigliabile ai datori di lavoro, di invitare i dipendenti<br />
a consumare il loro saldo vacanze scaduto, prima di ricorrere<br />
alla disoccupazione parziale. Durante il lavoro ridotto i contributi<br />
d’assicurazione sociale previsti dalla legge e dal contratto<br />
(AVS, AI, LAINF, LPP ecc.) vanno versati interamente. Qualora<br />
il lavoro ridotto duri più di 1 mese, gli impiegati vanno inoltre<br />
informati del fatto che essi sono tenuti a impegnarsi a trovare<br />
un’occupazione provvisoria.<br />
Quali probabilità di esito positivo?<br />
Attualmente, un datore di lavoro non dovrebbe avere troppe difficoltà<br />
a rendere verosimile il carattere temporaneo delle difficoltà<br />
economiche e la conseguente perdita del volume di lavoro<br />
secondo il criterio del 10%. Deve tuttavia sempre essere preparato<br />
ad un’eventuale decisione negativa dell’autorità, sia al<br />
momento dell’inoltro della prima richiesta, sia al momento del<br />
rinnovo, e prevedere altre misure, quali il licenziamento o una<br />
disdetta con riserva di modifica delle condizioni contrattuali.<br />
Per ulteriori informazioni e link utili sul lavoro ridotto, vi invitiamo<br />
a consultare la relativa rubrica nell’Area soci del sito<br />
web della <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong>. Verrà inoltre prossimamente pubblicata una<br />
Scheda IFCAM sull’argomento.