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2009 - Cc-Ti

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Stati membri dell’UE è stato soppresso il concetto di<br />

zona di frontiera che, prima di tale data, era determinante<br />

per poter esercitare un’attività lucrativa in Svizzera<br />

come frontaliere. A seguito di questa soppressione,<br />

la nozione di frontaliere è stata ampliata: l’accordo<br />

sulla libera circolazione delle persone permette<br />

al lavoratore di usufruire della libertà di esercitare<br />

l’attività professionale sull’intero territorio di qualsiasi<br />

Stato contraente (Italia o Svizzera), beneficiando del<br />

diritto di mobilità geografica e professionale. Con la<br />

soppressione delle “zone di frontiera” anche il lavoratore<br />

residente in Italia al di fuori della fascia di confine<br />

di 20 chilometri (così come in un altro Stato membro<br />

dell’UE) può, pertanto, ottenere un permesso di lavoro<br />

svizzero come frontaliere (di tipo G), mantenendo solamente<br />

l’obbligo di rientro al proprio domicilio italiano<br />

una volta a settimana.<br />

Si è così creata una dualità concettuale intorno al<br />

termine di frontaliere che ha sollevato, ai fini fiscali,<br />

il quesito a sapere se anche questi “nuovi” frontalieri<br />

possano o meno beneficiare del regime impositivo<br />

previsto dall’accordo del 1974.<br />

Tale dubbio è stato di recente chiarito definitivamente<br />

dalla Direzione regionale Lombardia dell'Agenzia delle<br />

entrate. Questa Autorità ha confermato come, relativamente<br />

ai rapporti con la Svizzera ed alla regolazione<br />

tributaria dei redditi in questione, la nozione di<br />

frontaliere ed il relativo trattamento fiscale così come<br />

stabilito dall’accordo del 1974 si applichi unicamente<br />

ai lavoratori che si recano a lavorare dalla propria residenza,<br />

situata in un Comune nella fascia di confine<br />

di 20 chilometri, in uno dei suddetti Cantoni svizzeri<br />

confinanti.<br />

Pertanto, per i c.d. “nuovi” frontalieri ai sensi dell’accordo<br />

sulla libera circolazione delle persone (ossia<br />

quelli residenti al di fuori della fascia di confine, cui<br />

incombe l’obbligo di rientrare al proprio domicilio italiano<br />

almeno una volta durante la settimana), si fa<br />

riferimento alla disciplina generale statuita dall’art. 15<br />

capoverso 1 della CDI conclusa tra Italia e Svizzera,<br />

ai sensi della quale il reddito di lavoro dipendente<br />

conseguito in Svizzera da un residente italiano è imponibile<br />

in entrambi gli Stati. Perciò, se da un lato la<br />

Svizzera ha il diritto di ritenere alla fonte le imposte<br />

dovute da questi contribuenti, anche in base alla normativa<br />

italiana tale reddito da lavoro percepito in via<br />

continuativa in Svizzera concorre a formare il reddito<br />

complessivo per l’importo eccedente 8'000 Euro.<br />

Questi frontalieri dovranno, quindi, dichiarare anche in<br />

Italia il salario guadagnato in Svizzera, salario che sarà<br />

imposto nella penisola e per il quale al contribuente<br />

spetta un credito per le imposte alla fonte che sono<br />

già state versate in Svizzera.<br />

deLoitte partNer per i servizi Ges<br />

GLobaL empLoyer services<br />

Nelle sempre più complesse e mutevoli situazioni lavorative<br />

che, spesso, sono rivolte anche all’estero e portano le aziende<br />

ad operare a livello globale (mondiale), vi è la necessità<br />

di focalizzarsi sul valore del proprio business e di gestire al<br />

meglio i possibili rischi che la globalizzazione solleva.<br />

Distaccati internazionali, espatriati, lavoratori frontalieri…<br />

qualunque sia il termine che descrive al meglio la Vostra<br />

forza lavoro internazionale, l’attrazione ed il mantenimento<br />

dei migliori talenti sul mercato globale comporta innumerevoli<br />

difficoltà. I fattori critici di successo delle attività<br />

internazionali dipendono da problematiche legali e fiscali<br />

che toccano diverse giurisdizioni, rendendo necessaria l’implementazione<br />

di programmi interni delle risorse umane<br />

e di policies che rispecchiano le necessità dell’azienda e<br />

delle diverse tipologie di dipendenti e che, al contempo,<br />

rispettino le legislazioni coinvolte.<br />

In questo contesto, Deloitte propone un’offerta di servizi<br />

multidisciplinari al fine aumentare l’efficienza, ridurre i<br />

costi ed accrescere la soddisfazione dei nostri clienti. Deloitte<br />

è presente in 150 Paesi al mondo con un network di<br />

165'000 specialisti per fornire servizi di audit, tax, consulting<br />

e corporate finance.<br />

Ges - servizi priNcipaLi<br />

• Servizi fiscali nell’ambito di trasferimenti internazionali<br />

di personale<br />

- Risoluzione delle problematiche dei dipendenti locali e<br />

dei dipendenti espatriati;<br />

- Strutturazione, ottimizzazione e gestione della fiscalità<br />

internazionale degli espatriati in tutti i Paesi in cui la<br />

Vostra azienda è presente, grazie ad un network di oltre<br />

2'600 specialisti GES in più di 80 Paesi;<br />

- Gestione dei rapporti e negoziazione di ruling con le<br />

Autorità fiscali.<br />

• Consulenza ed amministrazione internazionale nell’ambito<br />

delle risorse umane (HR)<br />

- Consulenza, strutturazione ed ottimizzazione delle<br />

problematiche internazionali relative alle assicurazioni<br />

sociali;<br />

- Consulenza relativa a problematiche di diritto del lavoro<br />

nazionale ed internazionale;<br />

- Supporto ai servizi di Relocation;<br />

- Consulenza relativa a stock option plans;<br />

- Assistenza in relazione a problematiche di immigrazione.<br />

• Servizi di Technology Solutions nell’ambito di trasferimenti<br />

internazionali;<br />

• Consulenza in relazione a ristrutturazioni internazionali<br />

HR;<br />

• Consulenza internazionale su “Compensations & Benefits”.<br />

Avv. Denise Pagani Zambelli<br />

Deloitte SA<br />

Via Ferruccio Pelli 1, 6901 Lugano<br />

Tel. +41 91 913 74 00, Fax +41 91 913 74 99<br />

www.deloitte.ch<br />

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