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2009 - Cc-Ti

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Attualita`<br />

di Denise Pagani Zambelli, Avvocato, Responsabile dei servizi Tax & Legal Deloitte a Lugano,<br />

Master of Advanced Studies in Tax Law<br />

Avv. Denise Pagani<br />

zambelli<br />

20 <strong>Ti</strong>cino Business<br />

imposizioNe dei froNtaLieri<br />

Principi generali e regimi fiscali applicabili nel caso dei<br />

frontalieri italiani<br />

Ciò che differenzia il lavoratore frontaliero dal tradizionale<br />

lavoratore espatriato è il fatto di essere residente<br />

in uno Stato e di prestare l’attività lavorativa in un<br />

altro Stato. Mentre l’espatriato lascia il proprio Paese<br />

di origine e si trasferisce (spesso con la famiglia al<br />

seguito) in un altro Stato nel quale risiederà e lavorerà,<br />

il frontaliere mantiene il domicilio nel proprio<br />

Paese di origine, ma lavora in uno Stato diverso da<br />

quest’ultimo.<br />

Ai sensi di un inquadramento giuridico internazionale<br />

risulta, però, praticamente impossibile stabilire un<br />

concetto univoco, comprensivo di criteri obiettivi volti<br />

a definire l’accezione di lavoro frontaliero. Infatti, la<br />

nozione di lavoro frontaliero copre realtà molto diverse<br />

tra loro, a dipendenza del fatto che si consideri la<br />

definizione Comunitaria, oppure una delle definizioni<br />

contenute nelle convenzioni bilaterali contro la doppia<br />

imposizione, determinanti per stabilire il regime fiscale<br />

applicabile ai lavoratori frontalieri.<br />

La normativa Comunitaria designa, quale “lavoratore<br />

frontaliero”, qualsiasi lavoratore occupato sul territorio<br />

di uno Stato membro e residente sul territorio di<br />

un altro Stato membro, Stato quest’ultimo in cui il<br />

lavoratore rientra ogni giorno o almeno una volta alla<br />

settimana. I frontalieri residenti ed esercitanti attività<br />

lavorative nell’Unione Europea (in seguito “UE”) fruiscono<br />

(come tutti i lavoratori migranti) della libertà<br />

di circolazione su tutto il suolo europeo e godono del<br />

principio di non discriminazione nonché della parità<br />

di trattamento, previsti per i lavoratori che si spostano<br />

all’interno dell’UE. Il regime fiscale applicabile ai<br />

redditi transnazionali dei frontalieri rinvia, in primis,<br />

alle convenzioni fiscali bilaterali contro la doppia imposizione<br />

internazionale (in seguito “CDI”); tali CDI<br />

possono prevedere un’imposizione nello Stato di residenza<br />

del frontaliere, nello Stato del luogo di lavoro,<br />

oppure in entrambi.<br />

Ai sensi delle citate CDI e nel caso particolare dei<br />

frontalieri, le risorse derivanti dalle imposte prelevate<br />

sul reddito sono, generalmente, attribuite ad uno solo<br />

dei due Stati coinvolti, mentre gli oneri di carattere<br />

pubblico (si pensi, ad esempio, all’utilizzo delle infrastrutture<br />

quali ospedali, scuole, ecc.) incombono sia<br />

allo Stato di residenza, sia allo Stato in cui il frontaliere<br />

svolge la sua attività lavorativa. Al fine di ripartire<br />

le risorse fiscali e di attenuare, di conseguenza,<br />

lo scompenso tra gli oneri sostenuti dai Comuni di<br />

frontiera, gli Stati attuano una compensazione fiscale<br />

transfrontaliera che può concretizzarsi nel versamento,<br />

da parte dello Stato in cui si svolge l’attività allo<br />

Stato di residenza, di una percentuale della massa salariale<br />

lorda o netta dei redditi frontalieri, oppure, come<br />

nel caso dell’accordo italo-svizzero, nel pagamento<br />

di una percentuale delle imposte trattenute alla fonte.<br />

La Svizzera, oltre ad aver sottoscritto innumerevoli<br />

CDI, ha stipulato anche degli accordi riguardanti il<br />

trattamento fiscale del reddito derivante dal lavoro<br />

frontaliero. In particolare, si richiama quello concluso<br />

con l’Italia nel 1974 (Accordo relativo all’imposizione<br />

dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria<br />

a favore dei Comuni italiani di confine), cui<br />

rimanda la CDI tra Svizzera ed Italia nell’articolo 15<br />

capoverso 4.<br />

In base a questo accordo, i lavoratori italiani residenti<br />

nella fascia di territorio italiano compreso nei 20 km<br />

dalla linea di confine, che in Svizzera svolgono un’attività<br />

di tipo dipendente e che rientrano giornalmente<br />

al proprio domicilio, sono imponibili soltanto in Svizzera<br />

(e, di conseguenza, esclusi dalla base imponibile<br />

in Italia). Dal canto loro, i Cantoni che prelevano le<br />

imposte alla fonte dai redditi dei frontalieri (<strong>Ti</strong>cino,<br />

Grigioni e Vallese) versano all’Italia una parte di tale<br />

gettito fiscale, a titolo di compensazione finanziaria (il<br />

<strong>Ti</strong>cino restituisce il 38,8% di tale gettito alla Penisola,<br />

entrata che è poi versata proporzionalmente ai Comuni<br />

italiani di confine in cui risiedono i citati contribuenti).<br />

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la<br />

Svizzera e l’UE sulla libera circolazione delle persone<br />

e, a decorrere dal 1° giugno 2007, per i cittadini degli

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