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2009 - Cc-Ti

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di trattamento verte su motivi oggettivi. Non è sufficiente<br />

che il datore di lavoro invochi un qualsivoglia motivo: deve<br />

dimostrare di perseguire uno scopo obiettivo rispondente<br />

ad un bisogno aziendale e che le misure discriminatorie<br />

adottate mirano al raggiungimento di tale scopo. In genere,<br />

la formazione, l’anzianità di servizio, le qualifiche,<br />

l’esperienza, il settore di attività, le prestazioni effettuate,<br />

i rischi oppure i compiti inclusi nel mansionario influiscono<br />

sul valore della prestazione lavorativa e giustificano<br />

una disparità di salario. Le differenze possono anche giustificarsi<br />

per motivi non direttamente inerenti l’attività in<br />

causa e fondarsi su considerazioni sociali quali gli oneri<br />

familiari o l’età. Occorre inoltre che la disparità rispetti il<br />

principio della proporzionalità.<br />

L’anzianità di servizio e l’esperienza professionale sono<br />

state nel caso concreto riconosciute come fattori suscettibili<br />

d’influenzare il valore stesso del lavoro e giustificare<br />

una differenza di trattamento. Quanto al bilinguismo, il<br />

fatto che nel caso esaminato dal TF il collega potesse<br />

occuparsi anche dei clienti germanofoni è stato pure<br />

giudicato come un aspetto della prestazione lavorativa<br />

Prepress<br />

Press<br />

Postpress<br />

TBS, La Buona Stampa sa<br />

Via Fola 11<br />

CH - 6963 Pregassona<br />

✔ Per la comunicazione<br />

✔ Per l’informazione<br />

✔ Per l’ufficio<br />

✔ Per i fatti della vita<br />

meritante un riconoscimento salariale, segnatamente in<br />

un Cantone bilingue come Friborgo.<br />

Dovendo però esaminare la proporzionalità nella disparità<br />

salariale, il Tribunale federale ha ritenuto che la differenza<br />

d’anzianità di servizio di un anno e mezzo, rispettivamente<br />

il fatto che la donna avesse lavorato al 70% per<br />

alcuni anni fossero fattori ininfluenti e non giustificanti<br />

una differenza salariale. Secondo il Tribunale federale, la<br />

datrice di lavoro non ha quindi provato che la disparità di<br />

trattamento non fosse “in alcun modo” dettata da motivi<br />

legati al sesso e, pertanto, ha ritenuto una violazione della<br />

Legge federale sulla parità dei sessi. Detto Tribunale ha<br />

inoltre ritenuto che i 7 anni di esperienza supplementari<br />

vantati dal dipendente di sesso maschile, unitamente al<br />

fattore linguistico, giustificassero uno scarto salariale,<br />

ma non ampio come quello attuato dal datore di lavoro<br />

(16%). Ha pertanto ammesso una differenza salariale<br />

limitatamente all’8,5%, condannando di conseguenza la<br />

datrice di lavoro a corrispondere fr. 17'926 a titolo di<br />

salari arretrati, oltre interessi.<br />

Tel. +41 (0)91 973 31 71<br />

Fax +41 (0)91 973 31 72<br />

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