10.06.2013 Views

2009 - Cc-Ti

2009 - Cc-Ti

2009 - Cc-Ti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Diritto<br />

di Simona Morosini Marconi, Responsabile Servizio giuridico <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong><br />

agli altri soci o non sia stato versato. Inoltre, se vengono<br />

trasferite quote sociali non interamente liberate, la<br />

responsabilità solidale e sussidiaria passa all’acquirente.<br />

Spetta a quest’ultimo premurarsi, procedendo alle<br />

opportune verifiche prima di acquisire le quote.<br />

L’art. 2 cpv. 3 delle disposizioni transitorie prevede inoltre<br />

che le nuove disposizioni che sanciscono il regime<br />

legale secondo cui il Presidente dell’assemblea dei soci,<br />

rispettivamente il Presidente dei gerenti, hanno voto<br />

preponderante, si applicheranno alle Sagl già esistenti<br />

che non dovessero aver escluso tale principio nei loro<br />

statuti entro il 31.12.<strong>2009</strong>. Tale applicazione potrà però<br />

avvenire solo dopo la scadenza del termine per l’adeguamento<br />

(ossia dal 1° gennaio 2010). In assenza di<br />

esclusione statutaria entro il 31.12.<strong>2009</strong>, i Presidenti<br />

summenzionati avranno pertanto, per legge, voto preponderante.<br />

Sempre con riferimento al diritto di voto, l’articolo 9<br />

delle disposizioni transitorie prevede che se la Sagl ha<br />

semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del<br />

diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate<br />

per le deliberazioni dell’assemblea dei soci, questa<br />

può, entro il 31.12.<strong>2009</strong>, decidere a maggioranza dei<br />

voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo<br />

diritto. Se ne deduce che, in assenza di tale adeguamento,<br />

la Sagl rimane assoggettata al diritto previgente,<br />

riprodotto negli statuti.<br />

Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 delle disposizioni transitorie<br />

si trovano ulteriori indicazioni circa la sorte dei buoni<br />

di partecipazione e buoni di godimento, l’acquisto di<br />

quote sociali proprie, determinati versamenti suppletivi,<br />

l’ufficio di revisione, il diritto di voto in caso di emissione<br />

di nuove quote sociali, nonché la soppressione di azioni<br />

e di quote sociali in caso di risanamento.<br />

Reminder di altre modifiche: gestione e<br />

rappresentanza<br />

Un'altra rilevante modifica del diritto della Sagl riguarda<br />

la rappresentanza e la gerenza della società. A differenza<br />

18 <strong>Ti</strong>cino Business<br />

del diritto previgente, che era assai impreciso, i nuovi<br />

disposti si prefiggono di enunciare in modo chiaro le attribuzioni<br />

dell’assemblea dei soci (art. 804 cpv. 2), dei<br />

gerenti (art. 810 cpv. 2) e, per quanto esistente, dell’organo<br />

di revisione (art. 818 cpv. 1).<br />

Il nuovo diritto distingue in modo chiaro gestione e<br />

rappresentanza della società. In materia di “gestione”,<br />

l’art. 809 instaura il principio della gestione collettiva<br />

da parte dei soci, a meno di diverso disciplinamento<br />

previsto negli statuti (ad esempio: delega ad un gerente).<br />

Per quanto riguarda invece la “rappresentanza”,<br />

l’art. 814 chiarisce che “ogni gerente” ha il potere di<br />

rappresentare la società (a meno di diverso disciplinamento<br />

previsto negli statuti e premesso che almeno un<br />

gerente sia autorizzato a rappresentare la società). Nel<br />

diritto previgente “tutti i soci” avevano invece di principio<br />

diritto alla rappresentanza in comune della società<br />

(salvo disposizione diversa prevista negli statuti). Tale<br />

principio non rispondeva più ai bisogni delle imprese e<br />

complicava le relazioni con i terzi. Tale modifica dovrebbe<br />

contribuire a portare maggiore chiarezza e sicurezza<br />

nei rapporti giuridici con terzi.<br />

Vi sono molte possibilità di deroga statutaria al principio<br />

della rappresentanza da parte dei gerenti. La rappresentanza<br />

può ad esempio essere affidata a dei soci gerenti,<br />

a dei soci non gerenti, oppure a dei terzi gerenti o non<br />

gerenti. La legge pone però due limiti in caso di deroga<br />

statutaria: il primo vuole che almeno un gerente abbia<br />

qualità per rappresentare (da solo) la società (art. 814.<br />

cpv. 1 CO). Il secondo limite è enunciato all’art. 814<br />

cpv. 3 CO ed esige che almeno una persona autorizzata<br />

a rappresentare la società (ad esempio un direttore o un<br />

gerente con firma individuale) sia domiciliato in Svizzera<br />

(a tal fine, è sufficiente il permesso B). Le persone autorizzate<br />

a rappresentare la società devono in ogni caso<br />

essere iscritte nel registro di commercio.<br />

Avete domande su questa o altre tematiche?<br />

Contattateci: www.cc-ti.ch

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!