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2009 - Cc-Ti

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Diritto<br />

di Simona Morosini Marconi, Responsabile Servizio giuridico <strong>Cc</strong>-<strong>Ti</strong><br />

nuOvO dirittO della SaGl:<br />

Si avviCina il 31 diCembre <strong>2009</strong><br />

per eventuali adeGuamenti<br />

Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo diritto<br />

della Società a garanzia limitata (Sagl). Tra i principali<br />

cambiamenti, ricordiamo in particolare i seguenti (la lista<br />

non vuole essere esaustiva, per questioni di spazio):<br />

• possibilità di costituzione di Sagl unipersonali;<br />

• capitale sociale minimo di 20'000, da versare integralmente<br />

al momento della costituzione della società,<br />

rispettivamente abolizione del tetto massimo di fr.<br />

2'000'000;<br />

• soppressione della responsabilità sussidiaria e solidale<br />

dei soci in relazione al capitale sociale non liberato;<br />

• soppressione della possibilità di chiedere il fallimento<br />

della società in caso di fallimento di uno dei soci<br />

gerenti;<br />

• possibilità per i soci di detenere più di una quota sociale<br />

e abbandono dell’obbligo della forma autentica<br />

per la cessione di quote;<br />

• abbassamento del valore minimo delle quote sociali<br />

da fr. 1'000.- a fr. 100.-;<br />

• possibilità di imporre un divieto di concorrenza ai soci<br />

non gerenti;<br />

• introduzione del principio della revisione dei conti<br />

(ordinaria o limitata), rispettivamente possibilità della<br />

rinuncia al revisore (“opting out”);<br />

• possibilità di far valere giudiziariamente un diritto di<br />

uscita dalla società, rispettivamente di escludere un<br />

socio in via giudiziaria, per motivi gravi, oppure possibilità<br />

di far valere un diritto di recesso, rispettivamente<br />

di esclusione di un socio, se previsto negli statuti;<br />

• limitazione dell’obbligo statutario per i soci di effettuare<br />

versamenti suppletivi e prestazioni accessorie;<br />

• soppressione dell’obbligo di consegnare annualmente<br />

presso l’Ufficio registri l’elenco dei nomi dei soci e<br />

l’ammontare dei conferimenti e prestazioni da essi<br />

effettuati;<br />

• mantenimento delle restrizioni alla trasmissione delle<br />

quote sociali, ma introduzione di agevolazioni (delibera<br />

dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi<br />

dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del<br />

capitale sociale per il quale può essere esercitato il<br />

diritto di voto; possibilità di prevedere negli statuti un<br />

regime diverso, ad esempio l’esclusione della cessione<br />

delle quote, oppure la rinuncia all’approvazione della<br />

cessione;<br />

• nuovi art. 808a e 809 cpv. 4 2a frase, che introducono<br />

il principio del voto preponderante del Presidente<br />

dell’assemblea dei soci, rispettivamente del Presidente<br />

dei gerenti.<br />

A partire da quando si applica il nuovo diritto?<br />

Al fine di determinare quale sarà il regime applicabile<br />

alle Sagl costituite prima del 1° gennaio 2008, è<br />

indispensabile riferirsi agli articoli da 1 a 11 delle disposizioni<br />

transitorie del Codice delle obbligazioni (CO)<br />

relative a tale modifica. Secondo il principio generale<br />

previsto all’art. 1 delle disposizioni transitorie, le nuove<br />

disposizioni di legge si applicano dal 1° gennaio 2008<br />

anche alle Sagl già esistenti. A seconda dei casi, è però<br />

previsto un termine di 2 anni, che scadrà dunque il<br />

31.12.<strong>2009</strong>, affinché le Sagl esistenti adeguino i loro<br />

statuti e regolamenti, se non conformi alle nuove disposizioni.<br />

In caso di mancato adeguamento degli statuti<br />

entro tale termine, non vi è però alcun rischio di dissoluzione<br />

giudiziaria della società. Occorre inoltre precisare<br />

che la maggior parte delle nuove diposizioni non ha<br />

carattere imperativo.<br />

Effetti del mancato adeguamento<br />

Fra i possibili effetti, citiamo in particolare quello derivante<br />

dall’art. 3 delle disposizioni transitorie, il quale<br />

prevede che se i conferimenti non sono stati eseguiti<br />

sino a concorrenza del prezzo di emissione dell’insieme<br />

delle quote sociali entro due anni (ossia entro il 31<br />

dicembre <strong>2009</strong>), i soci risponderanno conformemente<br />

al previgente art. 802 CO. Ciò significa che, in caso di<br />

mancato adeguamento tramite liberazione integrale dei<br />

conferimenti, i soci continueranno a rispondere in modo<br />

solidale e sussidiario per il capitale sociale non liberato.<br />

In termini ancora più concreti, in assenza di versamento<br />

integrale del capitale sociale entro il 31.12.<strong>2009</strong>,<br />

può accadere che un socio titolare di una quota sociale<br />

minima (ad esempio fr. 1'000) debba rispondere per il<br />

capitale sociale (fissato ad esempio a fr. 2 Mio) qualora,<br />

a sua insaputa, il capitale sociale sia stato rimborsato<br />

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