2009 - Cc-Ti

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Commercio estero Pagine a cura di Osec Ticino Forum del comercIo estero svIzzero - zurIGo, 2-3 aprIle 2009 I temi affrontati: Giovedì 2 aprile 2009 – PMI multinazionali: la globalizzazione, un’opportunità Venerdì 3 aprile 2009 – Stati Uniti: opportunità e ostacoli. Programma e modalità d’iscrizione su www.internationalforum.ch KEY-NOTE SPEAKER: davId plouFFe, manaGer della campaGna elettorale dI BaraK oBama Modifica dell’accordo sui trasporti di merci: nono ciclo di negoziati con l’UE I negoziatori della Svizzera e dell’UE hanno trovato un’intesa nei negoziati relativi all’adeguamento dell’accordo sui trasporti di merci alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza dell’UE nel traffico transfrontaliero delle merci. Per quanto riguarda la questione di come gestire gli adeguamenti dell’accordo ai futuri sviluppi giuridici, si garantisce l’autonomia di entrambe le Parti. Il testo comune dell’accordo prevede che, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l’UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Ciò sarà possibile grazie alla riconosciuta equivalenza degli standard di sicurezza di entrambe le Parti contrattuali. Per contro, le nuove misure in materia di sicurezza verranno applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i Paesi non aderenti all’UE. Questo implica che la Svizzera richiederà la predichiarazione dei dati di sicurezza per invii nel traffico diretto di importazione e di esportazione con Stati non membri dell’UE e sulla loro base effettuerà un’analisi dei rischi. Ciò vale in particolare per gli invii via terra dalla Svizzera verso Stati non membri dell’UE. I dati di sicurezza relativi agli invii via terra provenienti da questi e destinati alla Svizzera sono richiesti presso il primo luogo di entrata nell’UE, dove viene effettuata anche l’analisi dei rischi. La Svizzera applicherà pertanto le prescrizioni in materia di sicurezza dell’UE al traffico delle merci con Paesi terzi. Tale traffico corrisponde al 20% circa delle importazioni e al 40% circa delle esportazioni nell’ambito del commercio esterno del nostro Paese. Comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze su www.efd.admin.ch/00468/index.html?msgid=23700&lang=it Il regime di Schengen/Dublino in vigore in Svizzera La cooperazione operativa tra la Svizzera e l’Unione Europea in materia di sicurezza, visti e asilo è iniziata a dicembre 2008, come previsto dagli Accordi di Schengen e Dublino. Schengen favorisce la libera circolazione alle frontiere interne tra gli Stati aderenti e stabilisce disposizioni d’entrata uniformi per lo spazio Schengen. Schengen favorisce la libera circolazione grazie all’abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere tra gli Stati Schengen (frontiere interne). I controlli delle persone negli aeroporti per i voli all’interno dello spazio Schengen saranno soppressi a partire dal 29 marzo 2009 in concomitanza con l’introduzione del nuovo orario dei voli. 34 Ticino Business I turisti e coloro che viaggiano per affari in provenienza da Stati terzi assoggettati all’obbligo del visto possono spostarsi più facilmente all’interno dello spazio Schengen, essendo richiesto solo un visto Schengen, che ora varrà anche per la Svizzera. L’adesione della Svizzera a Schengen non ha invece alcun effetto sul commercio transfrontaliero di merci. Le autorizzazioni speciali e le deroghe attuali non sono modificate. Infine, la cooperazione prevista da Dublino permette ai richiedenti asilo di presentare una sola domanda di asilo nello spazio Dublino. Comunicato stampa del Dipartimento federale di giustizia e polizia su www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2008/2008-12-11.html Promemoria plurilingue dell’Amministrazione federale delle dogane “Arriva Schengen, il controllo doganale rimane” su www.ezv.admin.ch/themen/02375/index.html?lang=it > Flyer Schengen (pdf) Contributo all’allargamento: inizio della cooperazione con la Slovacchia A novembre ha avuto inizio la cooperazione fra la Svizzera e la Slovacchia nell’ambito del contributo svizzero all’allargamento dell’Unione europea. Polonia Ungheria Repubblica Ceca Slovacchia Lituania Latvia Estonia Slovenia Cipro Malta Del “miliardo di coesione”, i cui beneficiari sono i dieci Stati membri che il 1° maggio 2004 hanno aderito all’UE, 66,86 milioni di franchi sono a disposizione della Slovacchia. Il programma è attuato congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC e dalla SECO. Nella prima metà del 2009, saranno esaminate le prime proposte per progetti riguardanti il settore tematico Ambiente e infrastruttura. Dopo una preselezione da parte slovacca, la Svizzera deciderà la scelta definitiva dei progetti da sostenere. Per gli altri settori tematici (Sviluppo regionale, Formazione professionale, Protezione dalle catastrofi e Promozione della società civile e del settore

privato) potranno essere presentate proposte di progetti nel corso del 2009. Comunicato stampa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) su www.eda.admin.ch/eda/it/home/ recent/media/single.html?id=23436 Più ampi ragguagli sul contributo svizzero all’allargamento dell’UE su www.contributo-allargamento.admin.ch Svizzera e Stati Uniti firmano un dispositivo di protezione dei dati Nell’ambito del forum di cooperazione per il commercio e gli investimenti fra la Svizzera e gli Stati Uniti, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha firmato oggi uno scambio di lettere inerente l’istituzione dello “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” che semplifica la trasmissione di dati personali fra le imprese svizzere e quelle statunitensi al beneficio della pertinente certificazione attribuita dal ministero del commercio degli Stati Uniti. Questo dispositivo rafforza anche i diritti inerenti la protezione dei dati di cui beneficiano le relative persone nei confronti delle imprese certificate. Dato che secondo la Svizzera la legislazione degli Stati Uniti non garantisce un’adeguata protezione dei dati, attualmente le imprese dei due Paesi sono tenute a concludere un contratto in questo ambito e a sottoporlo all’esame dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) prima di dare avvio a una trasmissione di dati verso l’impresa statunitense. Lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” semplifica questo processo concedendo alle imprese statunitensi la possibilità di considerare vincolante e certificare presso il ministro del commercio del loro Paese il loro impegno a rispettare i principi fondamentali relativi alla protezione dei dati previsti da questo dispositivo. Ciò garantisce un’adeguata protezione dei dati e consente la trasmissione di dati personali fra imprese svizzere e imprese statunitensi certificate. Anche l’Unione europea applica dall’anno 2000 un regime analogo. Le imprese svizzere non sono così più tenute né a negoziare un contratto né a comunicare all’IFPDT le proprie intenzioni. Lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” attribuisce inoltre la competenza di risolvere eventuali conflitti a degli organismi speciali a disposizione delle persone che si ritengono vittime di una violazione delle regole concernenti la protezione dei dati. Negli Stati Uniti la “Federal Trade Commission” può anche adottare misure nei confronti delle imprese certificate in caso di violazioni gravi e ripetute delle regole di protezione dei dati. Questo dispositivo non tange comunque in alcun modo il diritto, già attualmente a disposizione delle persone coinvolte, di proporre un’azione di diritto privato nei confronti dell’impresa. Con lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework”, che entrerà in vigore prossimamente, l’IFPDT e la Segreteria di stato dell’economia (SECO) hanno dato vita a uno strumento di base che facilita la trasmissione di dati fra imprese svizzere e statunitensi e nel contempo rafforza i diritti relativi alla protezione dei dati delle singole persone coinvolte in questi processi. Comunicato stampa del Dipartimento federale dell’economia e dell’Incaricato federale della protezione dei dati e per la trasparenza su www.news.admin.ch/message/index. html?lang=fr&msg-id=23809 Uno Stato membro dell’UE può impedire il trasferimento della sede di una società Secondo una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del mese di dicembre 2008, uno Stato membro dell’UE ha il diritto d’impedire il trasferimento della sede di una società costituita ai sensi della sua legislazione in uno altro Stato dell’UE conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto del primo Stato. La libertà di stabilimento consente invece ad una società di trasferirsi in un altro Stato membro convertendosi in una forma societaria soggetta al diritto nazionale di quest’ultimo Stato senza che siano necessari il suo scioglimento e la sua liquidazione nel primo Stato membro, purché lo Stato membro ospitante lo permetta. Comunicato stampa della Corte su http://curia.europa. eu/it/actu/communiques/cp08/aff/cp080089it.pdf Germania: posticipata l’introduzione della nuova procedura di registrazione delle importazioni Prevista dall’UE per il 1° luglio 2009, l’entrata in vigore della procedura di registrazione per via elettronica delle importazioni avverrà senza la Germania. Il passaggio dalla procedura Atlas finora in vigore in Germania alla “dogana elettronica” dell’UE è apparentemente più complicato del previsto. Negli ambienti della Commissione europea si insinua che l’entrata in vigore del nuovo sistema potrebbe essere posticipata a marzo 2010. Inoltre, ci si attende che altri paesi, tra cui l’Italia, la Polonia e la Gran Bretagna non siano in grado di adattare entro il 1° luglio 2009 le loro attuali procedure doganali alle esigenze tecniche della nuova procedura di registrazione elettronica delle importazioni. La Gran Bretagna riduce l’IVA Il Pre-Budget Report 2008 britannico s’iscrive nel contesto della crisi finanziaria ed economica, le cui conseguenze sull’economia britannica si auspica saranno ridotte dalla moltitudine delle misure adottate. Tra queste misure figurano: • la riduzione dell’IVA dal 17,5 al 15% per un periodo di 13 mesi (dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2009); • 1,2 miliardi di euro a sostegno delle PMI; • saranno anticipati gli investimenti di 3,2 miliardi inizialmente previsti per il 2010/2011 per la costruzione di alloggi, ristrutturazioni, ammodernamento delle infrastrutture scolastiche, sviluppo della ricerca, miglioramento dell’efficienza energetica; 35

privato) potranno essere presentate proposte di progetti<br />

nel corso del <strong>2009</strong>.<br />

Comunicato stampa del Dipartimento federale degli<br />

affari esteri (DFAE) su www.eda.admin.ch/eda/it/home/<br />

recent/media/single.html?id=23436<br />

Più ampi ragguagli sul contributo svizzero all’allargamento<br />

dell’UE su www.contributo-allargamento.admin.ch<br />

Svizzera e Stati Uniti firmano un dispositivo di<br />

protezione dei dati<br />

Nell’ambito del forum di cooperazione per il commercio e<br />

gli investimenti fra la Svizzera e gli Stati Uniti, l’Incaricato<br />

federale della protezione dei dati e della trasparenza ha<br />

firmato oggi uno scambio di lettere inerente l’istituzione<br />

dello “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” che semplifica<br />

la trasmissione di dati personali fra le imprese svizzere e<br />

quelle statunitensi al beneficio della pertinente certificazione<br />

attribuita dal ministero del commercio degli Stati<br />

Uniti. Questo dispositivo rafforza anche i diritti inerenti la<br />

protezione dei dati di cui beneficiano le relative persone<br />

nei confronti delle imprese certificate.<br />

Dato che secondo la Svizzera la legislazione degli Stati<br />

Uniti non garantisce un’adeguata protezione dei dati, attualmente<br />

le imprese dei due Paesi sono tenute a concludere<br />

un contratto in questo ambito e a sottoporlo all’esame<br />

dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della<br />

trasparenza (IFPDT) prima di dare avvio a una trasmissione<br />

di dati verso l’impresa statunitense.<br />

Lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” semplifica questo<br />

processo concedendo alle imprese statunitensi la possibilità<br />

di considerare vincolante e certificare presso il ministro<br />

del commercio del loro Paese il loro impegno a rispettare<br />

i principi fondamentali relativi alla protezione dei dati<br />

previsti da questo dispositivo. Ciò garantisce un’adeguata<br />

protezione dei dati e consente la trasmissione di dati personali<br />

fra imprese svizzere e imprese statunitensi certificate.<br />

Anche l’Unione europea applica dall’anno 2000 un<br />

regime analogo.<br />

Le imprese svizzere non sono così più tenute né a negoziare<br />

un contratto né a comunicare all’IFPDT le proprie intenzioni.<br />

Lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” attribuisce<br />

inoltre la competenza di risolvere eventuali conflitti a degli<br />

organismi speciali a disposizione delle persone che si ritengono<br />

vittime di una violazione delle regole concernenti<br />

la protezione dei dati. Negli Stati Uniti la “Federal Trade<br />

Commission” può anche adottare misure nei confronti delle<br />

imprese certificate in caso di violazioni gravi e ripetute<br />

delle regole di protezione dei dati. Questo dispositivo non<br />

tange comunque in alcun modo il diritto, già attualmente a<br />

disposizione delle persone coinvolte, di proporre un’azione<br />

di diritto privato nei confronti dell’impresa.<br />

Con lo “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework”, che entrerà<br />

in vigore prossimamente, l’IFPDT e la Segreteria di stato<br />

dell’economia (SECO) hanno dato vita a uno strumento di<br />

base che facilita la trasmissione di dati fra imprese svizzere<br />

e statunitensi e nel contempo rafforza i diritti relativi<br />

alla protezione dei dati delle singole persone coinvolte in<br />

questi processi.<br />

Comunicato stampa del Dipartimento federale dell’economia<br />

e dell’Incaricato federale della protezione dei dati e<br />

per la trasparenza su www.news.admin.ch/message/index.<br />

html?lang=fr&msg-id=23809<br />

Uno Stato membro dell’UE può impedire il<br />

trasferimento della sede di una società<br />

Secondo una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità<br />

europee del mese di dicembre 2008, uno Stato membro<br />

dell’UE ha il diritto d’impedire il trasferimento della<br />

sede di una società costituita ai sensi della sua legislazione<br />

in uno altro Stato dell’UE conservando al contempo il suo<br />

status di società soggetta al diritto del primo Stato.<br />

La libertà di stabilimento consente invece ad una società<br />

di trasferirsi in un altro Stato membro convertendosi in una<br />

forma societaria soggetta al diritto nazionale di quest’ultimo<br />

Stato senza che siano necessari il suo scioglimento<br />

e la sua liquidazione nel primo Stato membro, purché lo<br />

Stato membro ospitante lo permetta.<br />

Comunicato stampa della Corte su http://curia.europa.<br />

eu/it/actu/communiques/cp08/aff/cp080089it.pdf<br />

Germania: posticipata l’introduzione della nuova<br />

procedura di registrazione delle importazioni<br />

Prevista dall’UE per il 1° luglio <strong>2009</strong>, l’entrata in vigore<br />

della procedura di registrazione per via elettronica delle<br />

importazioni avverrà senza la Germania.<br />

Il passaggio dalla procedura Atlas finora in vigore in Germania<br />

alla “dogana elettronica” dell’UE è apparentemente<br />

più complicato del previsto. Negli ambienti della Commissione<br />

europea si insinua che l’entrata in vigore del nuovo<br />

sistema potrebbe essere posticipata a marzo 2010.<br />

Inoltre, ci si attende che altri paesi, tra cui l’Italia, la Polonia<br />

e la Gran Bretagna non siano in grado di adattare entro<br />

il 1° luglio <strong>2009</strong> le loro attuali procedure doganali alle<br />

esigenze tecniche della nuova procedura di registrazione<br />

elettronica delle importazioni.<br />

La Gran Bretagna riduce l’IVA<br />

Il Pre-Budget Report 2008 britannico s’iscrive nel contesto<br />

della crisi finanziaria ed economica, le cui conseguenze<br />

sull’economia britannica si auspica saranno ridotte dalla<br />

moltitudine delle misure adottate. Tra queste misure figurano:<br />

• la riduzione dell’IVA dal 17,5 al 15% per un periodo di<br />

13 mesi (dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre <strong>2009</strong>);<br />

• 1,2 miliardi di euro a sostegno delle PMI;<br />

• saranno anticipati gli investimenti di 3,2 miliardi inizialmente<br />

previsti per il 2010/2011 per la costruzione di alloggi,<br />

ristrutturazioni, ammodernamento delle infrastrutture<br />

scolastiche, sviluppo della ricerca, miglioramento<br />

dell’efficienza energetica;<br />

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