la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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X Legislazione suntuaria tutti gli Istituti archivistici dal prof. Salvatore Italia con la quale si comunicava l’intenzione di accogliere nelle Pubblicazioni degli Archivi di Stato i risultati delle ricerche, «nell’intento di valorizzare il ricco patrimonio documentario oggetto dell’indagine, ma anche in segno di riconoscimento del qualificato impegno degli operatori oltre che del notevole interesse rivestito dal tema». Al volume relativo all’Emilia-Romagna seguirà quello dedicato all’Umbria, già in avanzata fase di realizzazione, e quelli relativi ad altre aree a cominciare da quelli del centro nord ove più consistente sembra essere la documentazione relativa alle norme suntuarie. Non è da trascurare comunque che, a giudicare dalle risposte pervenute a seguito della circolare inviata agli istituti archivistici, documentazione non trascurabile anche se quantitativamente inferiore è presente negli Archivi dell’Italia meridionale ed in particolare in quelli di Napoli e Palermo. Il mio auspicio, associandomi al proponimento contenuto nella prima relazione inviata da Giuseppina Muzzarelli alla Direzione Generale, è che «volume dopo volume, l’intera penisola dovrebbe essere leggibile sub specie provisionum contra pompas et vanitates, un’impresa tutt’altro che futile dalla quale, penso, potremmo trarre gusto e soddisfazioni». Antonio Dentoni-Litta
INTRODUZIONE Alle spalle di ogni libro c’è un’idea, meglio se più d’una. Questo libro, che intende essere il capostipite di una serie dedicata regione per regione alle leggi suntuarie, nasce dall’idea di costituire un grande catalogo, un deposito di dati, nomi, cifre capaci di parlare di oggetti e soprattutto di persone, di uomini e di donne del Medioevo e della prima Età moderna. Fra di essi vi sono quelli che cercavano di mettere ordine nell’universo delle apparenze e nell’ambito delle principali occasioni, non tutte festive, di sociabilità (funerali, matrimoni e banchetti in generale) e quelli che manifestavano un gusto e una volontà che mal si conciliava con il proposito dei legislatori. In realtà si tratta di propositi diversi giacché nel tempo si assiste al cambiamento di almeno alcune delle finalità dell’intervento suntuario. Tale intervento, come si può intuire, non riguardava tutta la società ma solo coloro che disponevano di risorse economiche tali da poter essere investite in ricchi convivi o in abiti che costavano a volte quanto un appezzamento di terreno di alcune tornature. Non si tratta di un discorso rivolto solo a pochi privilegiati, giacché a riconoscere grande importanza alle apparenze, che quindi era opportuno governare, era l’intera società di quei secoli e la regolamentazione che ne conseguì interessò anche, seppure indirettamente, chi non aveva più del necessario giacché consentiva a tutti di interpretare il mondo circostante. Se tutti infatti avessero accettato le regole, chiunque avrebbe potuto capire dall’abbigliamento chi aveva di fronte. Oggi da quelle stesse regole, raccolte, ordinate e confrontate, possiamo cogliere diversi aspetti della società di quei secoli. Possiamo capire chi contava e chi era ai margini ma anche quali oggetti offriva il mercato e verso quali si orientava maggiormente il favore della gente. Possiamo vedere persistenze e modificazioni.
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INTRODUZIONE<br />
Alle spalle di ogni libro c’è un’idea, meglio se più d’una. Questo libro,<br />
che intende essere il capostipite di una serie dedicata regione per<br />
regione alle leggi suntuarie, nasce dall’idea di costituire un grande catalogo,<br />
un deposito di dati, nomi, cifre capaci di par<strong>la</strong>re di oggetti e soprattutto<br />
di persone, di uomini e di donne del Medioevo e del<strong>la</strong> prima<br />
Età moderna. Fra di essi vi sono quelli che cercavano di mettere ordine<br />
nell’universo delle apparenze e nell’ambito delle principali occasioni,<br />
non tutte festive, di sociabilità (funerali, matrimoni e banchetti in generale)<br />
e quelli che manifestavano un gusto e una volontà che mal si conciliava<br />
con il proposito dei legis<strong>la</strong>tori. In realtà si tratta di propositi diversi<br />
giacché nel tempo si assiste al cambiamento di almeno alcune delle<br />
finalità dell’intervento suntuario. Tale intervento, come si può intuire,<br />
non riguardava tutta <strong>la</strong> società ma solo coloro che disponevano di risorse<br />
economiche tali da poter essere investite in ricchi convivi o in abiti<br />
che costavano a volte quanto un appezzamento di terreno di alcune tornature.<br />
Non si tratta di un discorso rivolto solo a pochi privilegiati,<br />
giacché a riconoscere grande importanza alle apparenze, che quindi era<br />
opportuno governare, era l’intera società di quei <strong>secoli</strong> e <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione<br />
che ne conseguì interessò anche, seppure indirettamente, chi non<br />
aveva più del necessario giacché consentiva a tutti di interpretare il<br />
mondo circostante. Se tutti infatti avessero accettato le regole, chiunque<br />
avrebbe potuto capire dall’abbigliamento chi aveva di fronte. Oggi da<br />
quelle stesse regole, raccolte, ordinate e confrontate, possiamo cogliere<br />
diversi aspetti del<strong>la</strong> società di quei <strong>secoli</strong>. Possiamo capire chi contava e<br />
chi era ai margini ma anche quali oggetti offriva il mercato e verso quali<br />
si orientava maggiormente il favore del<strong>la</strong> gente. Possiamo vedere persistenze<br />
e modificazioni.