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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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692 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

viene stabilita una normativa <strong>suntuaria</strong> abbastanza restrittiva e dal<strong>la</strong> casistica<br />

molto ampia. Visto che «a’ ricchi <strong>la</strong> ragione, e a’ poveri <strong>la</strong> necessità» non<br />

hanno insegnato a moderare le spese eccessive 18 , viene del tutto proibito alle<br />

donne l’uso di perle, madreperle, ambre ed avori; è limitato l’uso di oro e di<br />

argento ai soli ornamenti del capo e del collo; sono proibiti agli uomini gli<br />

abiti di velluto e di broccato; queste limitazioni valgono «per gl’huomini che<br />

sieno o saranno habilli alli honori e offitii del<strong>la</strong> città (...) e per le loro donne»<br />

19 , con ulteriori precise limitazioni per chi non partecipi di questa condizione,<br />

fino a giungere ai «contadini».<br />

Tale normativa, però, è immediatamente valida soltanto per uomini e<br />

donne «del<strong>la</strong> città e contado di Fiorenza», prevedendosi esplicitamente che<br />

«tutte le città, terre, castel<strong>la</strong> et luoghi del resto del dominio et stato di sua illustrissima<br />

signoria che si reggono (...) con propri statuti» provvedano a fare<br />

quelli «ordini e statuti penali» per porre «modo a vestiti, habiti et portamenti»<br />

come loro «parrà et liberamente piacerà» entro quattro mesi dal<strong>la</strong> pubblicazione<br />

di questa legge 20 : e questo è precisamente quello che avvenne anche<br />

in queste comunità romagnole. La lettura analitica dei loro testi normativi<br />

conferma che effettivamente, nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, le comunità del<strong>la</strong><br />

Romagna toscana si limitarono a recepire nei loro statuti il testo di emanazione<br />

cosimiana più o meno ad verbum, o a riassumerne sinteticamente lo<br />

spirito: per questa ragione qui si deroga al<strong>la</strong> prassi dell’edizione integrale –<br />

che risulterebbe quanto mai ripetitiva – per limitarsi alle osservazioni sulle<br />

re<strong>la</strong>tive specificità.<br />

È chiaro che <strong>la</strong> ripresa più o meno acritica di questa normativa <strong>suntuaria</strong><br />

all’interno degli statuti del<strong>la</strong> Romagna toscana è di grande rilievo anche dal<br />

punto di vista del<strong>la</strong> storia giuridica: se essa dice molto del<strong>la</strong> forza con cui <strong>la</strong><br />

dominante fiorentina impone oramai il proprio processo di produzione legis<strong>la</strong>tiva<br />

accentrata anche alle più lontane comunità dello “Stato”, per quan-<br />

Firenze 1973; EAD., Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I, in «Rivista<br />

storica italiana», LXXXIX (1977), pp. 490-538; EAD., Gli statuti delle città soggette a Firenze<br />

tra ’400 e ’500: riforme locali e interventi centrali, in Statuti, città, territori in Italia e<br />

Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna<br />

1991 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, 30), pp. 69-124; E. FASANO<br />

GUARINI, Produzione di leggi e disciplinamento nel<strong>la</strong> Toscana granducale tra Cinque e Seicento.<br />

Spunti di ricerca, in Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina del<strong>la</strong> società tra Medioevo<br />

et Età moderna, a cura di P. PRODI, Bologna 1994 (Annali dell’Istituto storico italogermanico<br />

di Trento, 40), pp. 659-690.<br />

18 L. CANTINI, Legis<strong>la</strong>zione toscana... cit., p. 318.<br />

19 Ibid., pp. 320-321.<br />

20 Ibid., p. 326.

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