10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

676 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Bragoni di veluto o altra sorte di seta non si possano fodrare, se non di armesino<br />

o altra cosa che non sia di seta, bragoni e gipponi, che al presente si ritrovano havere,<br />

si tollerano per anni duoi, purché non siano guarniti d’oro o d’argento buono o<br />

falso, fi<strong>la</strong>to, battuto o tirato. Dandone però nota in mano al magnifico signore governatore<br />

come di sotto si dirà; intagli e recami d’oro o di seta si prohibiscono tanto<br />

sopra li bragoni, quanto sopra ogni altra sorte di vestimento; calcie di seta si vietano,<br />

quelle di stame overo di filisello si tollerano; tutti gli altri habiti che sono di<br />

panno, rassa o altra cosa, che non sia di seta, si possano guarnire a modo loro, purché<br />

non sia seta sopra seta et recami o intagli, come di sopra è stato detto; et che<br />

per guarnimento di ciascun habito non si ponga più che brazza tre di drappo di seta.<br />

Altri guernimenti di cordoni, trine o altre cose di seta si possano usare, purché<br />

non eccedano il valore de scudi quatro d’oro et questo in caso che non adoprino liste<br />

di drappo o panno.<br />

Pelle di gibellini, martiri, lupi cervieri non si possano usare né per gli huomini né<br />

per le donne, né per veste né per mostre, eccetto che per manizze, le quali possano<br />

essere di che sorte pelle si vogliano, et coperte di veluto, raso o altra sorte di drappo<br />

di seta, purché siano schiette et semplici et senza ornamento di sorte alcuna.<br />

Cappe e cappotti d’huomini, che al presente si trovano havere fatte con qualsivoglia<br />

ornamento di seta, purché non siano guarnite con oro, argento battuto, fi<strong>la</strong>to,<br />

tirato et fi<strong>la</strong>to, buono o falso si tollera, che si possano usare per anni duoi so<strong>la</strong>mente,<br />

dandone nota come di sotto si dirà 28 .<br />

Dechiarando che le prohibitioni in ciascuno de casi di sopra espressi, s’intendano<br />

haver luoco, tanto in casa quanto fuori di casa, tanto di giorno come di notte,<br />

tanto nel<strong>la</strong> città quanto fuori del<strong>la</strong> città, et tanto andando quanto stando. Dechiarandosi<br />

che donne forastiere maritate in huomini del<strong>la</strong> città s’intendano essere sottoposte<br />

in tutti i casi alle provisioni presenti, et similmente le donne del<strong>la</strong> città maritate<br />

in persone forastiere, fin tanto che nel<strong>la</strong> città et suo territorio habiteranno;<br />

non comprehendendo in caso alcuno li signori consoli del<strong>la</strong> città, quali per il tempo<br />

a venire possano vestire come le piace durante il tempo del magistrato suo et<br />

28 Delli huomini … come di sotto si dirà] Delli huomini<br />

Se prohibisce ogni sorte d’oro et argento, buono o falso, così battuto come fi<strong>la</strong>to o tessuto<br />

in qualsivoglia parte di vestimenti et del corpo, non comprendendo quello che possono<br />

usare li cavallieri di Croce per le loro insegne; non intendendosi <strong>la</strong> detta prohibitione per li<br />

vestimenti da cavalcare fuori del<strong>la</strong> città, le quali però non si possino usare in modo alcuno<br />

in essa città.<br />

Delle carozze<br />

Che dopo <strong>la</strong> publicatione di questi ordini non si possino fare né usare carozze dorate né<br />

guarnite di seta di sorte alcuna, eccetto che le frangie che si possino far di seta so<strong>la</strong> senza oro<br />

né argento sotto le pene infrascritte. Ma quelle che si ritrovano fatte et guarnite di seta o dorate,<br />

ancorché siano contro <strong>la</strong> presente resolutione, che possino essere usate fin che durino<br />

per non esser causa alli patroni di doppia spesa, senza risarcimento alcuno delle prohibite<br />

cose 1594.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!