la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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674 Legislazione suntuaria glia sorte di veste, ancorché esse vesti non fossero di seta. Dechiarando che gli intagli et vernice al presente fatte sopra veste che non siano di seta le debbano dare in nota al magnifico signor governatore, come di sotto si dirà 26 . 26 Dele donne maritate … come di sotto si dirà] Che le spose possino haver quattro vesti di seta che sorte di drappo più li piacerà senza tessitura o trina guarnitione, ricamo o qualche altra sorte di lavoro d’oro o d’argento battuto, filato, bono o falso, ma siano schiette con una sola et semplice trina di seta, che non ecceda la larghezza de un dito overo una lista del medesimo o altro drappo che non ecceda braccia quatro. Prohibendo detti recami, intagli et ogni altra guarnitione d’oro et argento come di sopra, sì nelle vesti di seta, come in ogni altra veste di zambelotto, panno o d’altro da portarsi tanto di sopra come di sotto. Se le concedano ancora due sottane di seta con la medesma guarnitione et non altro. Et possino portare dette quatro vesti di sopra per spatio de quattro anni, da cominciarsi dal dì che saranno sposate et non più, et passato detto tempo non possino portar di sopra altro che vesti di zambellotto o al più di tabì, teletta, canavaccio, raso o damasco di seta negra o pavonazza o altri colori simili con la medesima guarnitione detta di sopra. Che le vesti già fatte con qualsivoglia sorte d’oro o argento o con qualsivoglia altra sorte di recamo, intaglio o guarnitione d’oro o argento o seta contro il sopradetto capitolo si possano usare per tre mesi dal giorno della publicatione di queste ordine et da indi in poi siano del tutto prohibite. Se le concede una collana che con la manifattura sia di valuta al più di scudi settanta, la quale debba essere d’oro semplice senza smalto, perle o gioie o invece di essa un filo de perle, profumi o granate a elettione di chi la deve portare purché non ecceda il sudetto valore. Concedendo però che la detta valuta possa dividersi in diverse cose da portarsi al collo a sua elettione purché delle cose che si elegeranno ne diano nota al signore governatore per tempo. Manigli d’oro schietti di valore di scudi vinticinque senza alcuna sorte di gioie, camei o smalti. Pendenti di valore di scudi quindici, similmente che le corone non possano eccedere il valore di scudi quatro, comprendendo agnus dei, croce et ogni altro ornamento che vi fusse. Che oltre li sopradetti ornamenti d’oro non possano portare né in testa né in qualsivoglia parte del corpo né in qualsivoglia modo altre gioie o ornamenti d’oro o d’argento filato o battuto buono o falso, perle o di qualunque altre sorte, ecceto anelli a loro prima elettione al numero et valor da dechiararsi dal conseglio et da confirmarsi da noi. Che tutte le altre gioie che si ritrovano et che eccedano il sopradetto valore se ne possino servire per tre mesi ut supra et non più oltre. Che non possano così le spose come le altre donne di qualsivoglia stato o età portare in testa altro che pannicelli di seta azza orteghina o tela bastona, schietti senza oro o altri lavori che non eccedino il valore di quatro scudi. Capelli senza oro o medaglie che non eccedino compreso il cordone, fascia o cinta et piume il valore di cinque scudi, prohibendo in tutto et per tutto li aironi et similmente le berette. Un capotto di seta senza guarnitione, recamo né d’oro né d’argento né di seta ma sia semplice o con trina come se è detto di sopra nel capitolo delle vesti. Pelle di gebellini, armellini, martiri, lupi cervieri, dossi et fuine non si possino usare né per veste né per mostre. La manizza sia qualsivoglia pelle ancorché delle sopradette prohibite per vesti et sia coperta di seta semplice senza alcuna sorte di guarnimento d’oro, d’argento o di seta, prohibendo espressamente li gebbellini tanto con oro come semplici et similmente li lupi cervini 1594.

Rimini 675 Delle donne di parto et battesmo de figliuoli Le donne di parto non possano ricevere visita d’alcuna altra donna, et tanto nelli giorni di festa quanto nelli altri, non si faccino né da esse s’accettino visite, solo che dalla madre, socera, zie, nipote, sorelle, cugine et cognate. Dechiarando che, oltre le sopranominate, che balia, obstetrice della creatura et comare di batesmo, tutte le altre donne incorreranno nella pena tanto quelle che visitaranno, quanto le donne visitate. Similmente nei battesmi non si possa fare adunanza di persone, né in casa né fuori di casa, se non del compare et comare con sue serve et delle altre donne di sopra nominate, con le sue serve. Et le creature che si portano al battesmo non si possano ornare nella vita né in alcun habito loro d’oro battuto, filato, tirato, buono o falso, gioie, recami d’oro, brocato, concedendoli un coperturo di seta della qualità che alli padri piacerà, purché non siano ornati di seta sopra seta; coperturi di panno o altra cosa che non siano di seta si possino listare con drappo di seta, per la somma d’un brazzo di drappo, prohibendo vernice, intagli et altre cose di seta 27 . Delli huomini Huomini di che stato et conditione si siano non possano portare oro né argento tirato, filato, tessuto o battuto, buono o falso, eccetto che un paro d’anella et spade, pugnali et cinture dorate et argentate, con manighi d’argento. Veluto possano usare sotto o sopra come li pare, purché ogni sorte d’habito di veluto sia schietto et senza ornamento alcuno. Raso, damasco, tabì, armesino o altro drappo di seta possano per suo habito usare et in oltre guarnirlo con brazza tre di drappo di seta. 27 Et … di seta] Prohibendo in detti battesmi ogni sorte de presenti tanto in chiesa quanto fuori vulgarmente chiamati benedittione, li quali siano leciti usarsi da forastieri chiamati per compari e non da altri, non comprendendo persone povere et miserabili a quali fusse donata qualche cosa per l’amor di Dio 1594. 1594 aggiunge due paragrafi: Delle feste Si prohibiscano in tutto et per tutto le collationi publiche sotto le pene infrascritte. Delle dongelle Che le dongelle non possano portare veste alcuna di seta né di sotto né di sopra, né oro né argento alcuno, buono o falso, né al collo né alle orecchie, né in alcuna altra parte del corpo. Et nelle loro vesti se le concede il medesmo ornamento che è detto di sopra per le maritate et non altro et che quelle che si ritrovano vesti di seta già use, non le possino portare per l’avenire e sotto le pene infrascritte. Che possino portar al colo et nelle mani, coralli, granatine o perle minute trameggiate d’oro o d’argento, purché tra li coralli, granatine o perle, oro et argento non passino il valore di diece scudi, comprendendo ancora crocetta o agnus dei che vi ponessero dentro, elegendosi di usare una delle sudette cose solamente cioè o li coralli o granatine o perle minute. Et chi haverà eletta una d’esse non possa poi lasciar quella per pigliar altra.

674 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

glia sorte di veste, ancorché esse vesti non fossero di seta. Dechiarando che gli intagli<br />

et vernice al presente fatte sopra veste che non siano di seta le debbano dare in<br />

nota al magnifico signor governatore, come di sotto si dirà 26 .<br />

26 Dele donne maritate … come di sotto si dirà] Che le spose possino haver quattro vesti<br />

di seta che sorte di drappo più li piacerà senza tessitura o trina guarnitione, ricamo o qualche<br />

altra sorte di <strong>la</strong>voro d’oro o d’argento battuto, fi<strong>la</strong>to, bono o falso, ma siano schiette con<br />

una so<strong>la</strong> et semplice trina di seta, che non ecceda <strong>la</strong> <strong>la</strong>rghezza de un dito overo una lista del<br />

medesimo o altro drappo che non ecceda braccia quatro. Prohibendo detti recami, intagli et<br />

ogni altra guarnitione d’oro et argento come di sopra, sì nelle vesti di seta, come in ogni altra<br />

veste di zambelotto, panno o d’altro da portarsi tanto di sopra come di sotto.<br />

Se le concedano ancora due sottane di seta con <strong>la</strong> medesma guarnitione et non altro. Et<br />

possino portare dette quatro vesti di sopra per spatio de quattro anni, da cominciarsi dal dì<br />

che saranno sposate et non più, et passato detto tempo non possino portar di sopra altro<br />

che vesti di zambellotto o al più di tabì, teletta, canavaccio, raso o damasco di seta negra o<br />

pavonazza o altri colori simili con <strong>la</strong> medesima guarnitione detta di sopra.<br />

Che le vesti già fatte con qualsivoglia sorte d’oro o argento o con qualsivoglia altra sorte<br />

di recamo, intaglio o guarnitione d’oro o argento o seta contro il sopradetto capitolo si possano<br />

usare per tre mesi dal giorno del<strong>la</strong> publicatione di queste ordine et da indi in poi siano<br />

del tutto prohibite.<br />

Se le concede una col<strong>la</strong>na che con <strong>la</strong> manifattura sia di valuta al più di scudi settanta, <strong>la</strong><br />

quale debba essere d’oro semplice senza smalto, perle o gioie o invece di essa un filo de perle,<br />

profumi o granate a elettione di chi <strong>la</strong> deve portare purché non ecceda il sudetto valore. Concedendo<br />

però che <strong>la</strong> detta valuta possa dividersi in diverse cose da portarsi al collo a sua elettione<br />

purché delle cose che si elegeranno ne diano nota al signore governatore per tempo.<br />

Manigli d’oro schietti di valore di scudi vinticinque senza alcuna sorte di gioie, camei o<br />

smalti.<br />

Pendenti di valore di scudi quindici, similmente che le corone non possano eccedere il<br />

valore di scudi quatro, comprendendo agnus dei, croce et ogni altro ornamento che vi fusse.<br />

Che oltre li sopradetti ornamenti d’oro non possano portare né in testa né in qualsivoglia<br />

parte del corpo né in qualsivoglia modo altre gioie o ornamenti d’oro o d’argento fi<strong>la</strong>to<br />

o battuto buono o falso, perle o di qualunque altre sorte, ecceto anelli a loro prima elettione<br />

al numero et valor da dechiararsi dal conseglio et da confirmarsi da noi.<br />

Che tutte le altre gioie che si ritrovano et che eccedano il sopradetto valore se ne possino<br />

servire per tre mesi ut supra et non più oltre.<br />

Che non possano così le spose come le altre donne di qualsivoglia stato o età portare in<br />

testa altro che pannicelli di seta azza orteghina o te<strong>la</strong> bastona, schietti senza oro o altri <strong>la</strong>vori<br />

che non eccedino il valore di quatro scudi.<br />

Capelli senza oro o medaglie che non eccedino compreso il cordone, fascia o cinta et piume<br />

il valore di cinque scudi, prohibendo in tutto et per tutto li aironi et similmente le berette.<br />

Un capotto di seta senza guarnitione, recamo né d’oro né d’argento né di seta ma sia<br />

semplice o con trina come se è detto di sopra nel capitolo delle vesti.<br />

Pelle di gebellini, armellini, martiri, lupi cervieri, dossi et fuine non si possino usare né<br />

per veste né per mostre.<br />

La manizza sia qualsivoglia pelle ancorché delle sopradette prohibite per vesti et sia coperta<br />

di seta semplice senza alcuna sorte di guarnimento d’oro, d’argento o di seta, prohibendo<br />

espressamente li gebbellini tanto con oro come semplici et similmente li lupi cervini 1594.

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