la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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672 Legislazione suntuaria no o di che altra sorte di seta vogliano, ancorché in grana tinte siano. Prohibendo ogni sorte di veste di tela d’oro, brocato, brocatello o di qual’altro nome o simile spetie si sia, le quali tre vesti, come di sopra tollerate, siano senza liste, intagli, trinciature, lavori, recami overo ornamenti di qual sorte o nome si voglia et siano tutte semplici et schiette né si possa portare una veste di seta sopra altra che sia di seta. Et passato il tempo de quatro anni possano usare et portare le dette tre vesti di seta, sotto altra veste che non sia di seta, et quelle use et consumate che saranno, non possano di nuovo altra veste di seta farsi. Le donne che al presente sono maritate già quatro anni passati, possano coperte usare tre vesti di seta, di quelle che al presente si ritrovano havere, levando li ornamenti et altre cose prohibite, et use e consumate che saranno, non possano di nuovo farsi altra veste di seta. Oro, perle, gioie di che sorte si siano et corone o cinte d’ambracane et profumi (eccetto perle da conto et pendenti da orecchie) per il tempo de detti quatro anni, si comportano che in qual parte della vita loro che a esse più piacerà, possano usare et portare persino al vallore de scudi 60 d’oro, computata l’opera overo manifattura. Et passati detti quatro anni possano havere et usare solamente due anella di quelle che per inanzi si ritrovaranno havere et una collana overo una filza di granate di vallore di 15 scudi d’oro et tutti gli altri ori, gioie et perle buone et false s’intendano esseli vietate. Paniselli di seta schietti non passino il valore de scudi 3 et si possano usare solo nelli primi duoi anni del primo matrimonio. Scuffie o altro ornamento di seta da portare in testa si possi usare per valore d’uno scudo d’oro et non più, et volendosi far scuffie o altri ornamenti d’oro o gioie da portare in testa se li tollera di poterlo fare, purché sia compreso il valore d’esse nella quantità delli 60 scudi permessi come sopra. Ancora possano havere et usare una cappa overo tabarro o cappotto di veluto che sia senza grana overo di raso, damasco, armesino o di che altro drappo di seta vogliano, purché sia schietto et senza alcuno ornamento sotto o sopra quello, non vietando donna alcuna di che età et stato si sia usare cappe, tabarri o cappotti de loro padri, mariti o fratelli. Delle donne vedove Le donne vedove, mentre che viveranno in vedoavità, non possano portare veste alcuna che sia di seta, ancorché le volessero usare sotto altra veste che non fosse di seta. Né ancora possano usare in alcun modo oro o gioie, eccetto che uno anello in dito che non passi il valore al più de scudi cinque. Le donne vedove che si remaritaranno, overo di presente sono remaritate, possano per anni duoi dal dì del sposalitio del secondo o altro matrimonio portare et usare due veste di seta, una di veluto senza grana et l’altra di qual colore che più le piacerà, ancorché fosse di grana. Et dette due veste di seta siano senza liste et alcun altro ornamento, come di sopra, ma semplici e schiette. Oro et gioie per li detti duoi anni possano portare per il valore di scudi 40 d’oro, computate le gioie, oro et manifattura et doppo li detti duoi anni non possano portare oro et gioie se non due anella et una collana o filza di granate di valore di
Rimini 673 scudi 15 d’oro. Et passati detti duoi anni debbano usare dette due veste di seta sotto altre veste che non siano di seta, et quelle consumate non si possano renovare, ma siano tenute, quanto a dette due veste, ori et gioie concedutole vestire nel modo et forma che delle donne maritate doppo quatro anni è stato di sopra detto. Delle donne non maritate Le donzelle non possano portare veste alcuna di seta né sotto né sopra altra veste, ma solo possano vestire di saglia, buratta, moncaiato, ciambellotto, rassa o panno, ancorché sia di grana et possano essere listate del medesimo overo di veluto, raso, damasco o armesino, purché le liste non passino due brazza di robba et siano le veste et liste schiette et senza altro ornamento sopra. Et volendole guernire di passamani o d’altra cosa di seta lo possano fare nel modo et forma che di sotto si dirà. Intagli di veluto, raso o d’altra cosa di seta et recami o altri ornamenti di seta, quali al presente le donzelle se ritrovano havere, si tollera che le possano usare sin tanto che si maritaranno. Espressamente vetandole potersi di nuovo fare intagli, recami o altri ornamenti, eccetto che nel modo detto di sopra. Oro, perle et ogni altro ornamento da mano, testa, collo o cinta non possano portare eccetto che coralli, ebbano o granate o perle minute, tramezati l’uno overo l’altro con oro et anco con una crocetta d’oro o d’altro per sino alla valuta de scudi 10 et non più d’oro. Similmente vestano le fanciulle di qualunque età siano, eccetto che da tre anni in giù, le quali non siano comprese nel presente decreto, et parimente li putti da tre anni in giù. Capelli et berette possano portare donne di qual età e stato si siano, purché siano schiette et senza piume o altra insegna et non vi portano sopra ornamento alcuno d’oro o di seta o d’altra cosa se non uno cordone o fascia di seta. Donne di qualunque età, stato, grado o conditione siano, possano havere et portare ogni sorte d’habito et veste che non siano di seta, come mocaiate, buratte, saglie et ciambellotte, rasse et panni ancorché fossero di grana, tollerandosi che le possano listare con una o più liste del medesimo overo di veluto, raso, damasco o armesino schietto overo tagliate, purché siano le vesti et liste senza intagli, desegni et ogni altro ornamento, le quali liste di seta non passino il numero di tre brazza di drappo per ciascuna veste. Et volendole guarnire con passamani, cordoni, rizzoli di seta o altra simil cosa non vi possano mettere più che per vallore di scudi quatro d’oro et facendoli guarnimenti con liste, non possano guarnire con altro et facendoli guarnimento con passamani, cordoni o altra simil cosa, non le possano guarnire con altre liste o vernice et in questo et in ogni altro caso delli sopra et infrascritti, non s’intende mai che si possa fare ornamento alcuno di perle o gioie buone o false né d’oro o argento battuto, filato, tirato et tessuto buono o falso, né di seta sopra seta. Dechiarando che donna alcuna non possa portare né usare suo habito vestire overo ornamento alcuna altra cosa che sia di seta et oro. Tolerandosi che li intagli e vernice che donne di qualunque età et stato si siano al presente si ritrova havere sopra veste, di qualsivoglia sorte, che di seta esse veste non siano, le possano usare et portare, fin tanto che detti intagli et vernice siano use et consumate. Prohibendo espressamente che di nuovo alcuni intagli o vernice si possano fare sopra qualsivo-
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no o di che altra sorte di seta vogliano, ancorché in grana tinte siano. Prohibendo<br />
ogni sorte di veste di te<strong>la</strong> d’oro, brocato, brocatello o di qual’altro nome o simile spetie<br />
si sia, le quali tre vesti, come di sopra tollerate, siano senza liste, intagli, trinciature,<br />
<strong>la</strong>vori, recami overo ornamenti di qual sorte o nome si voglia et siano tutte semplici<br />
et schiette né si possa portare una veste di seta sopra altra che sia di seta.<br />
Et passato il tempo de quatro anni possano usare et portare le dette tre vesti di<br />
seta, sotto altra veste che non sia di seta, et quelle use et consumate che saranno,<br />
non possano di nuovo altra veste di seta farsi.<br />
Le donne che al presente sono maritate già quatro anni passati, possano coperte<br />
usare tre vesti di seta, di quelle che al presente si ritrovano havere, levando li ornamenti<br />
et altre cose prohibite, et use e consumate che saranno, non possano di nuovo<br />
farsi altra veste di seta.<br />
Oro, perle, gioie di che sorte si siano et corone o cinte d’ambracane et profumi<br />
(eccetto perle da conto et pendenti da orecchie) per il tempo de detti quatro anni,<br />
si comportano che in qual parte del<strong>la</strong> vita loro che a esse più piacerà, possano usare<br />
et portare persino al vallore de scudi 60 d’oro, computata l’opera overo manifattura.<br />
Et passati detti quatro anni possano havere et usare so<strong>la</strong>mente due anel<strong>la</strong> di<br />
quelle che per inanzi si ritrovaranno havere et una col<strong>la</strong>na overo una filza di granate<br />
di vallore di 15 scudi d’oro et tutti gli altri ori, gioie et perle buone et false s’intendano<br />
esseli vietate.<br />
Paniselli di seta schietti non passino il valore de scudi 3 et si possano usare solo<br />
nelli primi duoi anni del primo matrimonio.<br />
Scuffie o altro ornamento di seta da portare in testa si possi usare per valore d’uno<br />
scudo d’oro et non più, et volendosi far scuffie o altri ornamenti d’oro o gioie<br />
da portare in testa se li tollera di poterlo fare, purché sia compreso il valore d’esse<br />
nel<strong>la</strong> quantità delli 60 scudi permessi come sopra.<br />
Ancora possano havere et usare una cappa overo tabarro o cappotto di veluto<br />
che sia senza grana overo di raso, damasco, armesino o di che altro drappo di seta<br />
vogliano, purché sia schietto et senza alcuno ornamento sotto o sopra quello, non<br />
vietando donna alcuna di che età et stato si sia usare cappe, tabarri o cappotti de loro<br />
padri, mariti o fratelli.<br />
Delle donne vedove<br />
Le donne vedove, mentre che viveranno in vedoavità, non possano portare veste<br />
alcuna che sia di seta, ancorché le volessero usare sotto altra veste che non fosse di<br />
seta. Né ancora possano usare in alcun modo oro o gioie, eccetto che uno anello in<br />
dito che non passi il valore al più de scudi cinque.<br />
Le donne vedove che si remaritaranno, overo di presente sono remaritate, possano<br />
per anni duoi dal dì del sposalitio del secondo o altro matrimonio portare et<br />
usare due veste di seta, una di veluto senza grana et l’altra di qual colore che più le<br />
piacerà, ancorché fosse di grana. Et dette due veste di seta siano senza liste et alcun<br />
altro ornamento, come di sopra, ma semplici e schiette.<br />
Oro et gioie per li detti duoi anni possano portare per il valore di scudi 40 d’oro,<br />
computate le gioie, oro et manifattura et doppo li detti duoi anni non possano<br />
portare oro et gioie se non due anel<strong>la</strong> et una col<strong>la</strong>na o filza di granate di valore di