la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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666 Legislazione suntuaria 1540 Statuti Que res intelligantur esse donate per sponsos et viros sponsis vel uxoribus. Rubrica 24 1558, gennaio 2 Atti consiliari Super vestimentis et ornamentis A proposito delle immense spese che si fanno in città per i vestiti e gli ornamenti ad uso delle donne e degli uomini, per i quali si spende la maggior parte della dote della donna, il consiglio decide di providere et ordinare taliter quod induantur ipse mulieres iuvenes et homines et ornatur honeste et morigerate secundum possibilitatem et facultatem, a tal scopo si propone di chiamare un uomo onesto che provveda a stilare ordini super predictis vestimentis et ornamentis; i voti favorevoli furono 53, i contrari 22. 1559, novembre 19 Atti consiliari Metodo di vestire per i signori consoli: non ottenne Durante il consiglio si assiste ad una lunga discussione sul modo di vestire dei consoli; questi ultimi infatti, per l’onore della città e per loro utilità, nel tempo del loro ufficio chiedevano di poter utilizzare pannis honestis et congruis magistratiis dominorum consulum cioè una veste congrua ut vulgo dicetur a la francese vel simili modo cum erunt de consulibus et id fiat sumptibus comunitatis deputentur, ma la loro richiesta non fu accolta poiché 58 persone su 102 votarono contro. 24 Vedi 1334. Statuti, Cod. 1165, Que res intelligantur esse donate per sponsos et viros sponsis vel uxoribus. Rubrica.
Rimini 667 1561, aprile 9 e novembre 29 Provvisioni a stampa Provisioni sopra le pompe et moderationi del vestire degl’huomini et donne della città, borghi et contà di Rimino: publicate sotto li 9 d’aprile et reiterate alle 29 di novembre MDLI, Rimini, per Astolfo de Grandi veronese, 1561 Il magnifico signor governatore de questa città, in esecutione degli ordini fatti per benefitio publico dal conseglio di essa, o suoi eletti, et in essecutione della mente de superiori et da sua santità confirmati gli infrascrit[t]i ordini fatti sopra il vestire da osservarsi inviolabilmente sotto le pene che se contengono nei detti capitoli et nel breve de s. santità, nel quale ci è la escommunicatione, certificando che dopo 10 dì dal presente dì che sarà retrovato et chi contrafarà in la città et borghi, incorreranno in le pene contenute ne’ detti capitoli et se procederà alle pene pecuniar[i]e. Arimini die 29 novembris 1561. L. Cotta g. Havendo maturamente considerato li magnifici signori consoli et signori eletti dal magnifico conseglio ecclesiastico della città di Rimino convenire ad ogni bene et ordinata città vivere moderatamente per conservatione delle fameglie et delle facoltà, hanno cercato provedere alli immoderati et soverchii adornamenti degli huomini et delle donne, nelli quali per l’humana ambitione erano talmente accresciute le pompe et spese insopportabili del vestire, che non facendosi provisione sopra ciò, si vedevano manifestamente le facoltà di questa povera città fra breve tempo annichilarsi et andare in sinistro con danno universale de tutti. Sendo dunque non solamente bene ma necessario far provisione a tali desordini, sendosi fatta parte si è ottenuta nel sudetto conseglio a onore et gloria del nostro signore Iddio. Però Che non sia lecito ad huomo alcuno di qual stato, grado o conditione si sia, che sostenghi gravezze con la magnifica communità et città di Rimino et habitante in essa per anno uno continuo, portare rubone di drappo o seta o veluto, tanto di state quanto di verno, se non schietto, senza altro adornamento et se sarà di panno o altra sorte, che di seta, non si possa ponere più, che sia stabilito ne gabbanni e cappe nel subsequente capitolo, eccetto quando sarà estratto de consoli, quali totalmente osservino la parte del vestire alla francese et finito il consolato lo possino godere et consumarlo a suo beneplacito. Né possa portare cappa guarnita eccetto di braccia tre di drappo et al gabbano di quattro braccia o dentro o fuori compartite come più li piacerà. Né ancora possa mettere alli capucci delle cappe né a gabbani, berette et capelli, ornamento alcuno d’oro, overo d’argento battuto, filato, smaltato, lavorato, tessuto et d’ogni altra sorte, che imaginare et pensar si possa. Né piume alcuna, ma li sia lecito portar giubbone e saglio di drappo con una frangia, overo un gasio o due liste del medesimo drappo di larghezza di due dita, pur che non siano tagliate né trinciate. Beretta, cappello, scarpe et pianelle di veluto schiette et essendo il saglio di panno li possa
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Provisioni sopra le pompe et moderationi del vestire degl’huomini et<br />
donne del<strong>la</strong> città, borghi et contà di Rimino: publicate sotto li 9 d’aprile<br />
et reiterate alle 29 di novembre MDLI, Rimini, per Astolfo de Grandi<br />
veronese, 1561<br />
Il magnifico signor governatore de questa città, in esecutione degli ordini fatti<br />
per benefitio publico dal conseglio di essa, o suoi eletti, et in essecutione del<strong>la</strong><br />
mente de superiori et da sua santità confirmati gli infrascrit[t]i ordini fatti sopra il<br />
vestire da osservarsi invio<strong>la</strong>bilmente sotto le pene che se contengono nei detti capitoli<br />
et nel breve de s. santità, nel quale ci è <strong>la</strong> escommunicatione, certificando che<br />
dopo 10 dì dal presente dì che sarà retrovato et chi contrafarà in <strong>la</strong> città et borghi,<br />
incorreranno in le pene contenute ne’ detti capitoli et se procederà alle pene pecuniar[i]e.<br />
Arimini die 29 novembris 1561.<br />
L. Cotta g.<br />
Havendo maturamente considerato li magnifici signori consoli et signori eletti<br />
dal magnifico conseglio ecclesiastico del<strong>la</strong> città di Rimino convenire ad ogni bene<br />
et ordinata città vivere moderatamente per conservatione delle fameglie et delle facoltà,<br />
hanno cercato provedere alli immoderati et soverchii adornamenti degli huomini<br />
et delle donne, nelli quali per l’humana ambitione erano talmente accresciute<br />
le pompe et spese insopportabili del vestire, che non facendosi provisione sopra ciò,<br />
si vedevano manifestamente le facoltà di questa povera città fra breve tempo annichi<strong>la</strong>rsi<br />
et andare in sinistro con danno universale de tutti. Sendo dunque non so<strong>la</strong>mente<br />
bene ma necessario far provisione a tali desordini, sendosi fatta parte si è ottenuta<br />
nel sudetto conseglio a onore et gloria del nostro signore Iddio. Però<br />
Che non sia lecito ad huomo alcuno di qual stato, grado o conditione si sia, che<br />
sostenghi gravezze con <strong>la</strong> magnifica communità et città di Rimino et habitante in<br />
essa per anno uno continuo, portare rubone di drappo o seta o veluto, tanto di state<br />
quanto di verno, se non schietto, senza altro adornamento et se sarà di panno o<br />
altra sorte, che di seta, non si possa ponere più, che sia stabilito ne gabbanni e cappe<br />
nel subsequente capitolo, eccetto quando sarà estratto de consoli, quali totalmente<br />
osservino <strong>la</strong> parte del vestire al<strong>la</strong> francese et finito il conso<strong>la</strong>to lo possino godere<br />
et consumarlo a suo benep<strong>la</strong>cito.<br />
Né possa portare cappa guarnita eccetto di braccia tre di drappo et al gabbano<br />
di quattro braccia o dentro o fuori compartite come più li piacerà. Né ancora possa<br />
mettere alli capucci delle cappe né a gabbani, berette et capelli, ornamento alcuno<br />
d’oro, overo d’argento battuto, fi<strong>la</strong>to, smaltato, <strong>la</strong>vorato, tessuto et d’ogni altra sorte,<br />
che imaginare et pensar si possa. Né piume alcuna, ma li sia lecito portar giubbone<br />
e saglio di drappo con una frangia, overo un gasio o due liste del medesimo<br />
drappo di <strong>la</strong>rghezza di due dita, pur che non siano tagliate né trinciate. Beretta,<br />
cappello, scarpe et pianelle di veluto schiette et essendo il saglio di panno li possa