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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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646 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

di vestiti e gioielli consentiti alle donne per tutto il secolo è rego<strong>la</strong>ta in base<br />

al<strong>la</strong> loro condizione di spose, vedove e donzelle, mentre le disposizioni sul<br />

modo di vestire degli uomini variano di volta in volta: se nel 1573 i capitoli<br />

erano addirittura sei e descrivevano quali ornamenti, capi di abbigliamento,<br />

tessuti e pellicce era vietato indossare, nel 1594 si riducono ad uno solo. A<br />

differenza dei dettagliati divieti imposti alle donne, questa unica limitazione<br />

rivolta agli uomini vietava loro soltanto di abbellire i vestiti con oro e argento.<br />

Il capitolo precisava inoltre che tale divieto valeva solo per gli abiti che si<br />

indossavano in città, poiché fuori dalle mura cittadine gli uomini erano liberi<br />

di indossare ciò che desideravano.<br />

Il territorio riminese ha fatto registrare <strong>la</strong> presenza di una notevole densità<br />

di comunità rurali, sorte in epoca tardomedievale, che hanno tramandato<br />

raccolte di consuetudini e di leggi statutarie. I centri che hanno conservato<br />

redazioni statutarie databili fra i <strong>secoli</strong> XIII-XVI sono, in ordine cronologico<br />

di emanazione delle raccolte normative, Scorticata (Torriana) (RN), Savignano<br />

sul Rubicone (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Montiano (FC),<br />

Longiano (FC), Verucchio (RN), Montefiore Conca (RN), San Giovanni in<br />

Marignano (RN), Poggio Berni (RN), Cerasolo (RN), Gambetto<strong>la</strong> (FC) e<br />

San Mauro (FC). Così come nel<strong>la</strong> città di Rimini, i Ma<strong>la</strong>testi hanno avuto<br />

parte diretta anche nel<strong>la</strong> formazione degli statuti di alcune di queste comunità,<br />

come Longiano, Savignano, Montiano, Sogliano, San Giovanni in Marignano<br />

e San Mauro; il governo del<strong>la</strong> Chiesa invece sembra aver condizionato<br />

gli statuti di Verucchio e Montefiore Conca 19 . L’analisi delle normative<br />

di questi centri rurali ha rilevato leggi suntuarie solo per Scorticata e Montefiore:<br />

una sui funerali nel primo caso e due, rispettivamente sulle cerimonie<br />

nuziali e funebri, nel secondo, dove emergono due categorie sociali privilegiate,<br />

quel<strong>la</strong> dei dottori e quel<strong>la</strong> dei cavalieri; in occasione dei funerali ai<br />

rappresentanti di queste categorie sociali <strong>la</strong> normativa consentiva di portare<br />

fino 12 ceri del peso di una libbra, vale a dire 4 ceri in più rispetto a quanto<br />

era, al contrario, permesso a tutti gli altri ceti.<br />

Elisa Tosi Brandi<br />

19 G. RABOTTI, Cerasolo, Gambetto<strong>la</strong>, San Mauro, Savignano sul Rubicone, Scorticata; E.<br />

ANGIOLINI, Longiano, Montefiore Conca, Montiano, San Giovanni in Marignano, Sogliano al<br />

Rubicone, Verucchio; R. RINALDI, Poggio Berni, in Repertorio degli statuti comunali <strong>emilia</strong>ni e<br />

romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. VASINA, I, Roma 1997 (Istituto storico italiano per il<br />

Medio Evo, Fonti per <strong>la</strong> storia dell’Italia medievale, Subsidia, 6*), pp. 345-375.

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