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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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562 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

che un testo del Muratori 19 . Tale provvisione è però ricavabile grazie all’inclusione<br />

nel volume degli statuti del comune di popolo del 1312, dove <strong>la</strong><br />

data del<strong>la</strong> lettura al cospetto del consiglio è l’8 giugno 1315; fu poi accolta<br />

negli statuti a partire dal 1335. Si è scelto in questa sede di fornire anche il<br />

primo testo statutario che recepì tale materia, che tuttavia presenta poche<br />

varianti rispetto al testo del<strong>la</strong> provvisione. La stessa normativa fu poi ulteriormente<br />

riordinata a partire dal 1392. La col<strong>la</strong>zione tra statuti e provvisioni<br />

è invece quasi obbligata per <strong>la</strong> provvisione del 1489, passata praticamente<br />

senza variazioni negli statuti del 1500.<br />

La presenza di leggi suntuarie all’interno di un corpus statutario vero e<br />

proprio ha inizio dal codice del 1311 20 , che, tra l’altro, include anche normativa<br />

precedente a quell’anno. Riguarda <strong>la</strong> materia <strong>suntuaria</strong>, in partico<strong>la</strong>re,<br />

un capitolo risalente al primo anno di regno quale re dei Romani di Arrigo<br />

VII, che fu incoronato il 6 gennaio 1309 21 .<br />

La serie più nutrita di provvisioni, detta «Provvisioni del Consiglio Generale;<br />

dei Dodici Saggi e Difensori del<strong>la</strong> città; dei deputati sulle entrate<br />

del Comune; e degli Anziani» 22 , ha inizio nel 1371 e consta di 231 volumi<br />

sino al 1796. È da questa serie che sono tratte le altre provvisioni qui riportate.<br />

Con <strong>la</strong> fine del secolo XV si diffonde <strong>la</strong> stampa: gli statuti di Reggio vedranno<br />

due edizioni, risalenti rispettivamente al 1501 23 e al 1582 24 . Non è<br />

stato necessario prenderle in considerazione in questa sede, in quanto non<br />

presentano aggiunte di rilievo riguardo al<strong>la</strong> normativa <strong>suntuaria</strong> rispetto al<br />

manoscritto del 1500 25 .<br />

Una storia a parte, a proposito del<strong>la</strong> stampa, ha <strong>la</strong> provvisione del<br />

1550 super pompis et conviviorum sumptibus, per <strong>la</strong> quale disponiamo di<br />

tre versioni tra loro molto simili: <strong>la</strong> prima, manoscritta, risalente al 7<br />

19 L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevii, II, Mi<strong>la</strong>no 1739, De textrina et vestibus<br />

saeculorum rudium Dissertatio vigesimaquincta, col. 425.<br />

20 Una breve norma, risalente al 1267, che limitava le offerte in occasione di ordinazioni<br />

e monacazioni era presente nel libro V degli statuti del 1266, ma fu cassata dai sapientes.<br />

21 Anche questo capitolo è cassato con righe.<br />

22 È conservata presso AS RE.<br />

23 Statuta Magnifice Communitatis Regii, Regii, per Vincentium Berthochum, 1501.<br />

24 Statuta Magnificae Communitatis Regii, Regii, apud Herculianum Bartholum, 1582.<br />

25 Per le varianti dell’edizione a stampa rispetto al manoscritto, vedi I rubricari degli statuti<br />

comunali di Reggio Emilia (<strong>secoli</strong> XIII-XVI), a cura di A. CAMPANINI, Bologna 1997<br />

(Università degli Studi di Bologna. Dipartimento di Paleografia e Medievistica. Sezione di<br />

ricerca «Società economia territorio». Fonti e saggi di storia regionale. Quaderni 7), pp.<br />

20-23.

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