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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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546 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

tutto al vero vivere cristiano, cercando d’ornar li corpi e poco curandosi di macchiar<br />

le proprie anime; e volendo levare tali abusi et introdurre ordine, e modo onesto<br />

et conveniente, col quale per l’avvenire le persone abbino a reggersi et governarsi,<br />

d’ordine espresso del consiglio generale ottenuto per pubblici partiti, avendo però<br />

avuto prima ragionamento e conferito il tutto col molto illustre e reverendissimo<br />

monsignore il signor Giovanni Battista Sighicelli, per grazia di Dio e del<strong>la</strong> Santa Sede<br />

apostolica vescovo, padre e pastore di detta città, ed havutone il suo consenso; e<br />

con autorità ancora e consenso dell’illustrissimo et reverendissimo monsignor il signor<br />

Philippo Sega, protonotario apostolico, refferendario dell’una e dell’altra signatura<br />

del<strong>la</strong> santità di nostro signore et meritissimo presidente del<strong>la</strong> provincia di<br />

Romagna et esarcato di Ravenna, et medesimamente del molto magnifico signore il<br />

signor Antenore Lana, dignissimo governatore di essa città; hanno ordinato e stabiliti<br />

gli infrascritti ordini et capitoli, quali vogliono, statuiscono et comandano che,<br />

cominciando dal dì del<strong>la</strong> pubblicazione d’essi a quindici giorni, siano invio<strong>la</strong>bilmente<br />

osservati da ciascuna persona di qualsivoglia grado, stato, sesso, età et condizione,<br />

sotto le pene che in essi si contengono.<br />

Ordine sopra il vestire et ornamento delle donne<br />

In prima ordinano, statuiscono et espressamente comandano che nessuna donna<br />

possi portar perle, col<strong>la</strong>ne, gioie, pendenti et qualsivoglia altro ornamento d’oro<br />

od argento battuto per ornamento del<strong>la</strong> testa, né possi portar né usar per il medesimo<br />

ornamento cordelle, rizzuoli et trezette e qualsivoglia altro ornamento d’oro o<br />

argento fi<strong>la</strong>to; ma gli sia so<strong>la</strong>mente lecito portar una rete d’oro o argento fi<strong>la</strong>to, <strong>la</strong><br />

quale non ecceda il valore di mezzo scudo d’oro computata <strong>la</strong> manifattura, e similmente<br />

gli sia lecito portar et usar cordelle di seta o d’altra qualità di minor presso et<br />

valore per il medesimo ornamento del<strong>la</strong> testa. Oltre di questo gli sia lecito il portar<br />

alli orecchi pendenti quali non eccedano in tutto, computata <strong>la</strong> manifattura, il valore<br />

di scudi 3 d’oro. Dechiarando ch’il poter portar detti pendenti all’orecchi s’intenda<br />

per le spose dal giorno che saranno maritate et sposate per spatio di duoi anni,<br />

il qual tempo passato non sia lecito ad alcuna donna portar pendenti all’orecchi,<br />

ma che solo possi portar duoi anelletti d’oro, quali non eccedano il valore di uno<br />

scudo d’oro computata <strong>la</strong> manifattura.<br />

Ordinano ancora, statuiscono e espressamente comandano che nissuna donna<br />

possi portar perle di sorte alcuna per ornamento del collo o di qualsivoglia altra<br />

parte del<strong>la</strong> persona, ma che so<strong>la</strong>mente gli sia lecito portar al collo, e non in altra<br />

parte del<strong>la</strong> persona, una o più catene o col<strong>la</strong>ne d’oro con un pendente, quali robbe<br />

tutte non eccedano il valore di scudi 40 d’oro computata <strong>la</strong> manifattura. Dechiarando<br />

che il poter portar catene o col<strong>la</strong>ne e pendenti di tal prezzo s’intenda per le<br />

spose dal giorno che saranno maritate et sposate per duoi anni continui, passato il<br />

qual tempo non sia lecito ad alcuna donna portar per ornamento del collo catene,<br />

col<strong>la</strong>ne e pendenti, quali in tutto eccedano il valore di scudi venti computata <strong>la</strong> manifattura.<br />

Ordinano similmente, statuiscono et espressamente comandano che nissuna<br />

donna possa portar cinture, manigli o brazzaletti d’oro, di smalto, di pasta d’ambra,

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