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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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516 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

che l’attenzione di Zuccolo a questi temi non fosse soltanto occasionale,<br />

giacché egli, come consigliere attivamente impegnato nel governo del<strong>la</strong> città,<br />

figurerà nel 1595 tra i deputati eletti ad reformandas pompas.<br />

Tornando allo studio di Ghinassi, questi passa poi a colmare il vuoto di<br />

fonti per il secolo XV citando diversi «muliebri ornamenti» così come si trovano<br />

descritti in inventari tratti dagli atti notarili coevi (che però testimoniano<br />

dell’esistente e non necessariamente del proibito); riprendendo Tonduzzi<br />

per <strong>la</strong> moderazione delle pompe sotto il governatorato del pistoiese<br />

Francesco Bracciolini nel 1526 e, infine, pubblicando <strong>la</strong> «reforma, ordine et<br />

provigione sopra le pompe, vestire et conviti del<strong>la</strong> città di Faenza» del 1574,<br />

considerato come «lo Statuto [nel senso originario di “deliberazione”] più<br />

antico ed importante» 21 . Questo testo, che infra si riproduce integralmente,<br />

è citato ed editato da Ghinassi semplicemente come uno degli «Statuti» che<br />

gli erano «venuti alle mani», senza che sia data alcuna valida indicazione di<br />

carattere archivistico sul<strong>la</strong> sua collocazione: il risultato dovette essere che il<br />

testo manoscritto originale, il quale pure doveva trovarsi presso l’Archivio<br />

comunale, già nel 1906 risultò irreperibile (eufemisticamente «non (...) più<br />

tornato al suo posto») quando lo ricercò Gaetano Bal<strong>la</strong>rdini, storico di cose<br />

faentine ed allora archivista comunale faentino 22 .<br />

Come che sia, questa edizione – di cui oggi non si può più ricostruire il<br />

grado di corretta adesione testuale all’originale o di eventuale ammodernamento<br />

formale operato da Ghinassi – diviene partico<strong>la</strong>rmente importante<br />

perché è di fatto una delle due sole testimonianze integrali di un testo normativo<br />

suntuario prodotto a Faenza nel XVI secolo che sia stato possibile reperire<br />

fino ad oggi, a parte i brevi testi deliberativi coevi, e perché si pone in<br />

rapporto dialettico con <strong>la</strong> lettera del presidente di Romagna Filippo Sega di<br />

soltanto dieci giorni dopo, inserita appunto negli atti consiliari faentini.<br />

Per comprendere questa dispersione di fonti, bisogna considerare come<br />

più di una volta appaia chiaro che i testi normativi prodotti dalle commissioni<br />

furono sì letti ed approvati in consiglio, ma non registrati ivi in calce<br />

negli Acta Consilii; bensì vennero piuttosto diffusi come bandi a stampa, come<br />

si conferma ad esempio, ad opera di Gian Marcello Valgimigli, per <strong>la</strong> copia<br />

del<strong>la</strong> riforma <strong>suntuaria</strong> del 1560 inserita nel XV volume del<strong>la</strong> sua corposissima<br />

raccolta di Memorie storiche di Faenza 23 e che rimase ignota tanto a<br />

Ghinassi quanto a Bal<strong>la</strong>rdini. Così si spiega, in assenza di raccolte organiche<br />

21 G. GHINASSI, Considerazioni... cit., pp. 171-177.<br />

22 G. BALLARDINI, Leggi suntuarie faentine... cit., p. 229, nota 3.<br />

23 Cfr. G.M. VALGIMIGLI, Memorie storiche di Faenza, ms. conservato in BC FAENZA, ms.<br />

62, vol. XV, fasc. 59, pp. 5-9.

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