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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Parma 471<br />

niche longhe e spezzate al<strong>la</strong> romana, con gli a<strong>la</strong>mari e bottoniere di panno o saia per l’inverno<br />

e di ciambelotto o grossa grana per l’estate.<br />

Del<strong>la</strong> dozina et altre spese. Per gli alimenti o dozina, per <strong>la</strong> legna e candele, per gli medici,<br />

chirurgi, barbieri, <strong>la</strong>vandari, prefetti, officiali, servitori et altre spese che accadono per<br />

servitio del<strong>la</strong> casa, pagaranno ducatoni quarantaquattro d’argento di sei in sei mesi anticipatamente,<br />

non escludendo il tempo dell’absenza per le vacanze. Quando si conceda con dispensa<br />

di sua altezza nel partire del collegio, saldati prima i conti, si restituirà il soprapiù al<br />

semestre non compito. Sua altezza dà comodità d’imparare a cavalcare singo<strong>la</strong>rmente a quelli<br />

che studiano filosofia. Alli maestri di lingue forastiere, di scrivere, disegnare, cantare, suonare<br />

di liuto, chitarone, tiorba, violino, chitariglia, manicordo; di bal<strong>la</strong>re, far conti; di fortificationi,<br />

di trinciare, giuocar d’armi, di picca, di maneggiare <strong>la</strong> bandiera, saltar il cavallo, et<br />

altri essercitii cavallereschi pagaranno quelli che voranno, con licenza del prorettore imparare,<br />

un mezo ducatone al mese per ciaschedun maestro. Non devono li collegiali tener presso<br />

di se denari in quantità, ma presso il lor procuratore, overo presso il prorettore col quale è<br />

necessario per il bene comune del collegio, e in partico<strong>la</strong>re de collegiali, che s’intendano in<br />

questo genere li parenti. Se li permette però un realone o al più un ducatone al mese col<br />

quale possono obligarli li medesimi parenti alle spese minute occorrenti, o in tutto o in parte,<br />

come li <strong>la</strong>ccietti e fettuccie per le scarpe, stringhetti, guanti, carta, inchiostro, penne, e<br />

cose simili; e dell’avanzo potranno servirsi a lor gusto con licenza del prorettore. Le liste dell’altre<br />

spese fatte da quello, al<strong>la</strong> cura di cui sono raccomandati li collegiali, non si doverano<br />

mandare a parenti, se non saranno prima sottoscritte dal prorettore del collegio; e le liste de<br />

medicinali per occasione d’infermità dal proconsole dell’arte.

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