la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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470 Legislazione suntuaria Che nelle publiche stradi in vista di case di persone honorate et da bene non facciano capanelli, giuochi o strepiti dishonesti ma si contenghino nelle case loro. Et vedendosi quanti mali effetti partorisca l’andare così fatte femine vestite in habito virile, si proibisce alle sodette meretrici l’andare vestite, tanto di giorno quanto di notte, in altro habito che nel loro muliebre. Il tutto sotto pena di pagare per la prima volta che contrafaranno scudi dieci d’oro oltre la perdita dei manti, catene, monili o gioie che le saranno trovati attorno, da esser applicati per un terzo all’accusatore et dui terzi alla serenissima ducal camera, et dalla prima volta in su che saranno trovate contravenire al presente publico bando, oltre la pena sopradetta saranno publicamente et per li luoghi soliti frustate et bandite. Et rispetto a chi accompagnarà publiche meretrici come di sopra, di scudi tre come di sopra et di altritanti tratti di corda in publico. Avertendo che si procederà per via di denontia et ex officio et in ogni altro miglior modo. Et tutto questo s’intende senza pregiudizio anzi inherendo alli altri ordini, provisioni et bandi sopra questa medesima materia quando che siano publicati, rivocando pertanto tutte le licenze sin qui a qual di esse meretrici o ad altri in loro nome concesse, di poter andare vestite in habito virile. 1601 Gride AS PR, Comune, Gridario, b. 2133, 1601, a stampa. Informatione per quelli che vogliono mettere i loro figliuoli nel collegio de’ nobili di Parma De requisiti in essi. Si come sua altezza serenissima è padrone del collegio, e protettore, così da essa si ottiene il luogo che gratiosamente concede a quelli che hanno i debiti requisiti. Il primo de quali è la nobiltà in tal grado, che siano capaci di una Croce di Malta. Si ricerca in oltre che siano di buon indole e da cui si possa sperare nelle lettere, nelle quali saranno per tutti i gradi introdotti fino a tutta la filosofia et anche theologia, e leggi quelli che vorrano, buone creanze, virtù cavalleresche e christiane, almeno mezana riuscita; e di età capace di quella educatione e disciplina che si pretende e si professa in questo luogo. De gli utensili necessarii. Di biancherie, ecettuate quelle da tavola, devono provedersi li convittori o collegiali quanto ricerca il bisogno per la sua persona; e sarano notate, e distinte con qualche segno particolare, accioché nelle bucate non si confondano. Haveranno inoltre tavolino e scancelo; arnesi per pettinarsi, una scopetta per panni, una sedia di corame, un candeliere, libri secondo la professione de studii, l’ufficio della Madonna e corona. Per il letto si provederanno di due matterazzi col capezzale di due pesi di lana per ciascuno in circa, di padiglione di robba condecente, ma non bianco, per quanto si può, con la sua copertina o coltre, e di due panni di lana per l’inverno, di una cesta di vimini per li panni brutti, di capelletto, girella, corda e tavella per il padiglione; per la tavola di cucchiaro e forzina d’argento con il cortello. Del vestire. Il vestire, che dev’essere di color nero, e non di seta, sarà di saia o di panno per l’inverno; e per l’estate di stametto, o altra simil robba, non havrà né guarnitione, né bottoniere, né altra superfluità di spesa; si come li collari, e li ligazzi non devono haver pizzi o merletti. Le calzette nell’inverno e nei tempi cattivi saranno di bavella. In altri si permettono anche di seta, ma di color nero. Le zimare, che servono quando escono collegialmente per andar alle scuole, o altro atto publico letterario in quelle o per casa, saranno con le ma-
Parma 471 niche longhe e spezzate alla romana, con gli alamari e bottoniere di panno o saia per l’inverno e di ciambelotto o grossa grana per l’estate. Della dozina et altre spese. Per gli alimenti o dozina, per la legna e candele, per gli medici, chirurgi, barbieri, lavandari, prefetti, officiali, servitori et altre spese che accadono per servitio della casa, pagaranno ducatoni quarantaquattro d’argento di sei in sei mesi anticipatamente, non escludendo il tempo dell’absenza per le vacanze. Quando si conceda con dispensa di sua altezza nel partire del collegio, saldati prima i conti, si restituirà il soprapiù al semestre non compito. Sua altezza dà comodità d’imparare a cavalcare singolarmente a quelli che studiano filosofia. Alli maestri di lingue forastiere, di scrivere, disegnare, cantare, suonare di liuto, chitarone, tiorba, violino, chitariglia, manicordo; di ballare, far conti; di fortificationi, di trinciare, giuocar d’armi, di picca, di maneggiare la bandiera, saltar il cavallo, et altri essercitii cavallereschi pagaranno quelli che voranno, con licenza del prorettore imparare, un mezo ducatone al mese per ciaschedun maestro. Non devono li collegiali tener presso di se denari in quantità, ma presso il lor procuratore, overo presso il prorettore col quale è necessario per il bene comune del collegio, e in particolare de collegiali, che s’intendano in questo genere li parenti. Se li permette però un realone o al più un ducatone al mese col quale possono obligarli li medesimi parenti alle spese minute occorrenti, o in tutto o in parte, come li laccietti e fettuccie per le scarpe, stringhetti, guanti, carta, inchiostro, penne, e cose simili; e dell’avanzo potranno servirsi a lor gusto con licenza del prorettore. Le liste dell’altre spese fatte da quello, alla cura di cui sono raccomandati li collegiali, non si doverano mandare a parenti, se non saranno prima sottoscritte dal prorettore del collegio; e le liste de medicinali per occasione d’infermità dal proconsole dell’arte.
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Che nelle publiche stradi in vista di case di persone honorate et da bene non facciano<br />
capanelli, giuochi o strepiti dishonesti ma si contenghino nelle case loro.<br />
Et vedendosi quanti mali effetti partorisca l’andare così fatte femine vestite in habito virile,<br />
si proibisce alle sodette meretrici l’andare vestite, tanto di giorno quanto di notte, in altro<br />
habito che nel loro muliebre.<br />
Il tutto sotto pena di pagare per <strong>la</strong> prima volta che contrafaranno scudi dieci d’oro oltre<br />
<strong>la</strong> perdita dei manti, catene, monili o gioie che le saranno trovati attorno, da esser applicati<br />
per un terzo all’accusatore et dui terzi al<strong>la</strong> serenissima ducal camera, et dal<strong>la</strong> prima volta in<br />
su che saranno trovate contravenire al presente publico bando, oltre <strong>la</strong> pena sopradetta saranno<br />
publicamente et per li luoghi soliti frustate et bandite.<br />
Et rispetto a chi accompagnarà publiche meretrici come di sopra, di scudi tre come di<br />
sopra et di altritanti tratti di corda in publico.<br />
Avertendo che si procederà per via di denontia et ex officio et in ogni altro miglior modo.<br />
Et tutto questo s’intende senza pregiudizio anzi inherendo alli altri ordini, provisioni et<br />
bandi sopra questa medesima materia quando che siano publicati, rivocando pertanto tutte<br />
le licenze sin qui a qual di esse meretrici o ad altri in loro nome concesse, di poter andare<br />
vestite in habito virile.<br />
1601<br />
Gride<br />
AS PR, Comune, Gridario, b. 2133, 1601, a stampa.<br />
Informatione per quelli che vogliono mettere i loro figliuoli nel collegio de’ nobili<br />
di Parma<br />
De requisiti in essi. Si come sua altezza serenissima è padrone del collegio, e protettore,<br />
così da essa si ottiene il luogo che gratiosamente concede a quelli che hanno i debiti requisiti.<br />
Il primo de quali è <strong>la</strong> nobiltà in tal grado, che siano capaci di una Croce di Malta. Si ricerca<br />
in oltre che siano di buon indole e da cui si possa sperare nelle lettere, nelle quali saranno<br />
per tutti i gradi introdotti fino a tutta <strong>la</strong> filosofia et anche theologia, e leggi quelli che<br />
vorrano, buone creanze, virtù cavalleresche e christiane, almeno mezana riuscita; e di età capace<br />
di quel<strong>la</strong> educatione e disciplina che si pretende e si professa in questo luogo.<br />
De gli utensili necessarii. Di biancherie, ecettuate quelle da tavo<strong>la</strong>, devono provedersi li<br />
convittori o collegiali quanto ricerca il bisogno per <strong>la</strong> sua persona; e sarano notate, e distinte<br />
con qualche segno partico<strong>la</strong>re, accioché nelle bucate non si confondano. Haveranno inoltre<br />
tavolino e scancelo; arnesi per pettinarsi, una scopetta per panni, una sedia di corame, un<br />
candeliere, libri secondo <strong>la</strong> professione de studii, l’ufficio del<strong>la</strong> Madonna e corona. Per il letto<br />
si provederanno di due matterazzi col capezzale di due pesi di <strong>la</strong>na per ciascuno in circa,<br />
di padiglione di robba condecente, ma non bianco, per quanto si può, con <strong>la</strong> sua copertina<br />
o coltre, e di due panni di <strong>la</strong>na per l’inverno, di una cesta di vimini per li panni brutti, di<br />
capelletto, girel<strong>la</strong>, corda e tavel<strong>la</strong> per il padiglione; per <strong>la</strong> tavo<strong>la</strong> di cucchiaro e forzina d’argento<br />
con il cortello.<br />
Del vestire. Il vestire, che dev’essere di color nero, e non di seta, sarà di saia o di panno<br />
per l’inverno; e per l’estate di stametto, o altra simil robba, non havrà né guarnitione, né<br />
bottoniere, né altra superfluità di spesa; si come li col<strong>la</strong>ri, e li ligazzi non devono haver pizzi<br />
o merletti. Le calzette nell’inverno e nei tempi cattivi saranno di bavel<strong>la</strong>. In altri si permettono<br />
anche di seta, ma di color nero. Le zimare, che servono quando escono collegialmente<br />
per andar alle scuole, o altro atto publico letterario in quelle o per casa, saranno con le ma-