la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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462 Legislazione suntuaria Le vesti poi e le sottane di lane d’ogni sorte di dette donne siano medemamente schiette senza strataglii dal busto in giù et con una lista della grandezza come di sopra et del collore et del drappo che più gli piacerà dalli eccetuati di sopra in puoi. Che dette donne non possino portare in capo ornamento che ecceda il valore de scudi dieci d’oro 29 al più con la fattura, computandovi gli frontali et pendenti; et le scuffie et li colletti loro non possino ecceder il valore di scudi dui d’oro al più per ciascuno d’essi con la fattura. Che non possino tenere al collo catene o vero altro ornamento d’oro o d’argento 30 che ecceda il valore in tutto di scudi trenta computata la fattura. Et se gli prohibiscono li maniglii d’oro et il portare gioie di alcuna qualità né in qualsivoglia modo. Che non possino portare guanti di più prezzo che di mezzo scudo d’oro con la fattura 31 ; né anelli in ditto di più vallore che di quindeci o venti scudi d’oro 32 . Che non sia lecito ad alcuna donna di qual grado et conditione si sia portare pianelle né calze recamate d’oro 33 né trinciate o fodrate di drappo di seta; né parimente portare berette né capelli di giorno per la terra ma solo la notte quando piove et fuori della città senza però havere penne o pennachii né altro ornamento d’oro o d’argento 34 , salvo che le donne di età possano portare li capelli per l’offesa de l’aere. Che non le sia lecito portare ventaglii di altra sorte che di penne, paglia o seta con li suoi manighi senza oro o argento legati solamente con seta o altri legami simili a suo piacere. Et non sia licito però ad alcuna persona tener cocchio o caretta da donne se non haverà di reddito ogni anno da se medesimo di scudi 300 d’oro. 35 Che ciascuna persona che contrafarà agli ordini presenti incorra et cada ipso iure et facto nella perdita effettuale delle vesti et robbe di ogni qualità prohibita, che saranno portate o vedute portare, et di pagare dieci scudi d’oro per ciascuna volta che contrafarà, et gli padri et avi presenti di detti inobedienti et gli mariti per le moglie loro siano obligati per le predette pene senza escusatione alcuna; la qual pecunia la vada per il terzo alla ducal camera, un terzo all’accusatore et il terzo all’essecutore et saranno tenuti secreti et se gli darà fede con uno testimonio. Le robbe poi prohibite siano confiscate all’hospitale della misericordia per la mettà, et per lo resto alli monasteri delle suore mendicanti 36 . A gli orefici, sartori, calzolari, reccamatori et ad ogni altro artifice si prohibisce, ordina et comanda che non habbiano da fare più per l’avenire in modo alcuno la- 29 Annotazione di mano coeva: si potria aggiungere più di denari 20. 30 Annotazione di mano coeva: o de margarite. 31 Annotazione di mano coeva: Levaria questo de’ guanti perché non mi par si c’entra. 32 Annotazione di mano coeva: pro quolibet, seguono tre parole illeggibili. 33 Annotazione di mano coeva: Li permitteria queste. 34 Annotazione di mano coeva: Levaria questa prohibitione mentre li portino senza penne e ornamenti d’oro e d’argento. 35 Annotazione di mano coeva: Di la pena di quei che contraveranno […]. 36 Annotazione di mano coeva: e da questa pena non escuserà minorità d’ettà […].
Parma 463 vorieri né vestimenti d’altra maniera che di quelli che ne li suprascritti capitoli si concede puotersi portare, sotto pena de scudi venticinque d’oro, d’esser tolti a chi contrafarà, d’applicarsi come di sopra havendo il modo di pagargli, et non havendolo di tre tratti di corda; ordinando che in ciò ciascuna persona possa esser accusatrice et inventrice et habbia la metà delle predette pene pecuniarie. 37 Non intendendosi compresi nelle presenti provisioni et refforme gli illustrissimi signori feudatarii che hanno feudo, né li cortigiani, fuorastieri et soldati che di presente sono et seranno per l’avenire in questa città, alli qualli si tolerarà che portino et vadino con quelli vestimenti et di quella maniera che a loro piacerà38 . Et acciò che le persone d’ogni grado, età et sesso predette, quali si trovano haver vestimenti et altre cose prohibite per li presenti capitoli, si dà et concede loro licenza di puoterli portare et usare come a loro più parerà per tutto l’anno presente 155939 , avertendo però che non possano far di nuovo altre delle soprascritte robbe prohibite né portarne sotto le pene predette. De li conviti Et perché si vede multiplicare le pompe non solo nelli vestimenti ma anco neli conviti con tanta gran superfluità de cibi a danno universale dell’anima e del corpo et dei beni temporali, si ordina et comanda che non sia lecito a persona di sorte alcuna di qual grado, sesso et conditione40 si sia portare o far portare né usare o far usare nei conviti e banchetti così di nozze come d’altri più di due sorte di rosto grosso d’ogni qualità di carni et uno minuto, fra quali tre sorti ve ne possa essere un solo di salvatico all’ellectione del patrone del banchetto, intendendo che nel salvatico siano compresi pavoni, galline et zazze41 d’India et pavoni nostrani. Medemamente si possa dare tre sorti di lesso al più et nei banchetti da grasso non si possino dare vivande di pesci né d’ostreghe in modo alcuno, né si possano moltiplicare le poste nella quantità delle robbe da mangiare et una posta habbia da servire per sei persone. Non sia lecito ad alcuno come di sopra dare pasticcio o mangiare bianco, lavoro di pasta di sorte alcuna dalle offelle zuccharine, fugaccine, cannoncini in fuori, quali serviranno per le collationi, né più d’una sorte di torta per una volta sola, né conditi di zuccharo di sorte alcuna, né marzapani o confetti, dai conviti delle nozze et dottorati in fuori, ne quai si permette dare la collatione di marzapani et una vivanda di salvatico al più et il confetto dopo pasto. Si prohibiscono totalmente le collationi che sogliono fare li donzelli che hanno servito alli conviti delle nozze de sposi et il dare mance per questa cagione da detti 37 Annotazione di mano coeva: Eccettuati de la presente riformatione. 38 Annotazione di mano coeva: et a questi gli artefici potranno liberamente fare quelle vesti et quei ornamenti che vorranno, senza timore di la pena detta di sopra. 39 Annotazione di mano coeva: o per tutto il carnevale prossimo. 40 Annotazione di mano coeva: quid de feudatariis nec de forensibus volunt sic se comprehendant. 41 Nell’interlinea: anitre.
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Parma 463<br />
vorieri né vestimenti d’altra maniera che di quelli che ne li suprascritti capitoli si<br />
concede puotersi portare, sotto pena de scudi venticinque d’oro, d’esser tolti a chi<br />
contrafarà, d’applicarsi come di sopra havendo il modo di pagargli, et non havendolo<br />
di tre tratti di corda; ordinando che in ciò ciascuna persona possa esser accusatrice<br />
et inventrice et habbia <strong>la</strong> metà delle predette pene pecuniarie.<br />
37 Non intendendosi compresi nelle presenti provisioni et refforme gli illustrissimi<br />
signori feudatarii che hanno feudo, né li cortigiani, fuorastieri et soldati che di<br />
presente sono et seranno per l’avenire in questa città, alli qualli si tolerarà che portino<br />
et vadino con quelli vestimenti et di quel<strong>la</strong> maniera che a loro piacerà38 .<br />
Et acciò che le persone d’ogni grado, età et sesso predette, quali si trovano haver<br />
vestimenti et altre cose prohibite per li presenti capitoli, si dà et concede loro licenza<br />
di puoterli portare et usare come a loro più parerà per tutto l’anno presente<br />
155939 , avertendo però che non possano far di nuovo altre delle soprascritte robbe<br />
prohibite né portarne sotto le pene predette.<br />
De li conviti<br />
Et perché si vede multiplicare le pompe non solo nelli vestimenti ma anco neli<br />
conviti con tanta gran superfluità de cibi a danno universale dell’anima e del corpo<br />
et dei beni temporali, si ordina et comanda che non sia lecito a persona di sorte alcuna<br />
di qual grado, sesso et conditione40 si sia portare o far portare né usare o far<br />
usare nei conviti e banchetti così di nozze come d’altri più di due sorte di rosto grosso<br />
d’ogni qualità di carni et uno minuto, fra quali tre sorti ve ne possa essere un solo<br />
di salvatico all’ellectione del patrone del banchetto, intendendo che nel salvatico siano<br />
compresi pavoni, galline et zazze41 d’India et pavoni nostrani. Medemamente si<br />
possa dare tre sorti di lesso al più et nei banchetti da grasso non si possino dare vivande<br />
di pesci né d’ostreghe in modo alcuno, né si possano moltiplicare le poste nel<strong>la</strong><br />
quantità delle robbe da mangiare et una posta habbia da servire per sei persone.<br />
Non sia lecito ad alcuno come di sopra dare pasticcio o mangiare bianco, <strong>la</strong>voro<br />
di pasta di sorte alcuna dalle offelle zuccharine, fugaccine, cannoncini in fuori, quali<br />
serviranno per le col<strong>la</strong>tioni, né più d’una sorte di torta per una volta so<strong>la</strong>, né conditi<br />
di zuccharo di sorte alcuna, né marzapani o confetti, dai conviti delle nozze et<br />
dottorati in fuori, ne quai si permette dare <strong>la</strong> col<strong>la</strong>tione di marzapani et una vivanda<br />
di salvatico al più et il confetto dopo pasto.<br />
Si prohibiscono totalmente le col<strong>la</strong>tioni che sogliono fare li donzelli che hanno<br />
servito alli conviti delle nozze de sposi et il dare mance per questa cagione da detti<br />
37 Annotazione di mano coeva: Eccettuati de <strong>la</strong> presente riformatione.<br />
38 Annotazione di mano coeva: et a questi gli artefici potranno liberamente fare quelle vesti<br />
et quei ornamenti che vorranno, senza timore di <strong>la</strong> pena detta di sopra.<br />
39 Annotazione di mano coeva: o per tutto il carnevale prossimo.<br />
40 Annotazione di mano coeva: quid de feudatariis nec de forensibus volunt sic se comprehendant.<br />
41 Nell’interlinea: anitre.