10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Parma e Piacenza 441<br />

Ci sono però altri aspetti, che non hanno trovato posto nel corpus che qui<br />

si presenta. Ne abbiamo infatti escluso i calmieri – che pure forniscono notizie<br />

interessanti –, <strong>la</strong> normativa attinente le monacazioni (norme di provenienza<br />

ecclesiastica, mentre quelle re<strong>la</strong>tive alle prime messe sono contenute<br />

negli statuti cittadini), i corredi dei collegiali e quelli delle educande. In quest’ultimo<br />

caso siamo forse di fronte a ragioni morali e pedagogiche piuttosto<br />

che patrimoniali. Ma l’intervento limitativo rimane, e riguarda, per i maschi,<br />

i rampolli dell’aristocrazia ammessi al collegio dei nobili (Parma); per le femmine,<br />

le fanciulle – anche se orfane, evidentemente non povere, perché debbono<br />

comunque essere fornite di un corredo adeguato di oggetti e abbigliamento<br />

– ammesse all’internato in monasteri e conventi femminili (Piacenza).<br />

Anche in questo caso, però, <strong>la</strong> norma è di provenienza ecclesiastica.<br />

Un ulteriore capitolo riguarda le livree del comune (diamo come esempio<br />

<strong>la</strong> norma del 1540) e in genere i segni distintivi. Questi non sono aspetti<br />

che ricadano sotto il titolo di legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong>; tuttavia può essere interessante<br />

confrontare l’abbigliamento imposto agli anziani del comune (abito<br />

di panno almeno fino a mezza gamba, con colletto e mostre in velluto nero<br />

o in seta; col<strong>la</strong>na d’oro ben visibile, ma riservata, anzi imposta, solo agli anziani<br />

che siano anche dottori, cavalieri, medici) con quello vietato alle meretrici<br />

(non possono indossare abiti maschili; debbono portare un mantelletto<br />

di pigno<strong>la</strong>to bianco che non oltrepassi <strong>la</strong> cintura; non possono esibire col<strong>la</strong>ne<br />

d’oro). È loro vietato anche farsi accompagnare per via, ciò di cui è invece<br />

fatto obbligo agli anziani (deambuleranno in sei, o con il mazziere, un<br />

cancelliere, quattro donzelli). Tuttavia, <strong>la</strong> continua iterazione delle norme<br />

attraverso i decenni farebbe pensare ad una poco convinta ottemperanza da<br />

parte degli uni (gli anziani) quanto delle altre (le meretrici).<br />

Infine, si potrebbe collocare nell’ambito delle limitazioni suntuarie anche<br />

il divieto di abbattere le case dei condannati «pro aliquo maleficio seu aliqua<br />

de causa», come recitano gli statuti emanati sotto Filippo Maria Visconti.<br />

Né sembra del tutto condivisibile l’interpretazione che del<strong>la</strong> norma dà Angelo<br />

Ronchini, benemerito editore degli statuti cittadini parmigiani:<br />

«In tal guisa cessava fra noi una vandalica usanza, introdotta dal furore delle fazioni,<br />

e (che è peggio) sanzionata dagli Statuti, per <strong>la</strong> quale sottraevansi all’arti<br />

non pochi monumenti preziosi, e sformavasi l’aspetto del<strong>la</strong> città» 12 .<br />

Si trattava in realtà di evitare lo spreco, tanto che gli immobili così salvati<br />

potevano essere esitati all’asta, o passare – sempre secondo gli stessi statuti –<br />

in uso del comune, «cum fructibus perceptis et percipiendis».<br />

12 Statuta Communis Parmae… cit., IV, Introduzione, p. XVII.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!