10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

418 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

quello che sarebbe stato dovuto loro, se fossero andati infino all’ultimo dì del<strong>la</strong> servitù<br />

pattuita.<br />

Quanto ai funerali:<br />

Quanto al capo del<strong>la</strong> pompa funerale sarà <strong>la</strong> pena lire xxv, le quali sarà tenuto<br />

pagare chiunque contrafarà, procurerà, o aiutarà ad andare contra le cose del detto<br />

capo o che sonerà o farà sonare campane o attaccherà o farà attaccare arme.<br />

Applicazione delle pene:<br />

Delle quali pene di tutti e tre i detti capi vogliamo che un terzo sia del<strong>la</strong> ducale<br />

camera, un terzo delle putte appel<strong>la</strong>te le orfanelle del vescovo et delle convertite et<br />

l’altro terzo dello accusatore, il quale sarà tenuto secreto, o dello esecutore.<br />

Modo di procedere:<br />

Et vogliamo appresso che in ciò si possa andare per via di accusatione, d’inquisitione<br />

ex officio et summariamente.<br />

Giudice:<br />

Et che’l giudice sia il signor governatore overo il magnifico podestà di questa<br />

città i quali debbiano procedere contra coloro i quali non servaranno le presenti<br />

leggi et al<strong>la</strong> essattione delle dette pene sotto <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong> disgratia ducale et d’ogni<br />

altra pena che piacerà a sua eccellenza.<br />

Qui va <strong>la</strong> confirmatione del<strong>la</strong> riforma<br />

Si vuole nondimeno essere eccettuati dal<strong>la</strong> obedienza delle presenti leggi tutti i<br />

gentilihuomini et le gentildonne di giurisdizione, i forestieri, i quali non havessero<br />

o non volessero avere habitatione in Modona per più di sei mesi. Et i cittadini stessi<br />

mentre si troveranno assenti dal<strong>la</strong> città di Modona et dal suo distretto. Ma bene si<br />

vuole che le donne maritate le servino tutto che fossero forestiere. Et così gli huomini<br />

forestieri che si togliessero per moglie donna modonese, overo vi fossero per<br />

stanziare più dei sei mesi.<br />

1590 (1547)<br />

Statuti<br />

De prohibitis vestibus et aliis iocalibus mulierum 33<br />

33 Vedi 1420. Statuti, De prohibitis vestibus et aliis iocalibus mulierum.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!