la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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410 Legislazione suntuaria nimenti dell’uno et dell’altro, quali fodera, coperta, et fornimenti non si vuole, che possano essere di seta né havere oro o argento, né ricami o profilo di sorte alcuna. Agli artegiani et alle artegiane esercitanti con le sue mani di continuo arte mecanica et a tutti e tutte coloro che vivono sotto la loro guardia si prohibiscono, fuor che nelle anella, l’oro, l’argento battuto, tessuto, filato, le perle, le gioie o buone o false et tutti i vestimenti fatti di seta, ma non le liste sopra i detti vestimenti secondo l’ordine del capo che parla di esse liste, né le cinte di seta. Tra i quali artegiani non si contano i buoni cittadini honorevoli per altro, che lavorano alla caviglia. Nelle donne di parto mentre durerà il tempo delle visite, alle buone cittadine si concede lo adornare solo un letto della loro principal camera di seta, et di lavori di seta, ma non alle artegiane quali di sopra alle quali si prohibisce la seta per tutto et suoi lavori con ogni altro addobamento di pari o di maggior pompa. Ai contadini si prohibisce non solamente l’oro et l’argento le gioie così buone come false, il dorato et l’inargentato fuorché nell’annella et nelle magliette delle donne, ma la seta ancora de ogni sorte in vestimenti et in liste dal zendado in fuori, che a gli huomini si concede per la fodera delle calcie, alle donne per le cinte. Alle quali mentre sono donzelle o spose per lo primo anno si concede di portare al collo coralli solamente, che però non vagliano più di lire dieci. Dando tempo alle donne fin a Pasqua di resurrettione che viene da poter usare et portare i loro habiti et vestimenta di qualunque sorte che si trovano di presente, acciò che con tal commodità di tempo possano provederne d’altro, ma bene quanto ai cosciali degli huomini differenti dalla presente ordinatione si dà loro solamente tempo otto dì a rifarli nella forma ordinata o a rifare le calcie26 . Dei conviti I conviti sono o da grasso o da magro. Se da grasso non verranno in tavola più che tre vivande di carni arrostite et tre lessate, comprendendo i potaggi tralle carni lessate, et per le arrostite intendendo cio ch’è cotto in spiedo o in patella o in tegghia o sopra graticola. Né altro che una sorte di salvaticcine tralle dette tre sorti di arrosto o di lesso, tralle salvaticcine annoverando i pavoni, le galline d’India et i conigli. Se da magro potrà havere il convito tre sorti di pesce arrosto et tre a lesso senza più et tra queste una sorte di pesce di mare o di lago. Né in conviti di carne si mescoleranno vivande di pesce, eccetto le ostreghe. Nell’uno et nell’altro convito non haverà marzapani né altre cose tali, né pasticci, né mangiari bianchi, né lavori di pasta, né canditi di zuccaro, né conditi in zuccaro, né altro che una sola sorte di torta. Né farà differenza da conviti fatti per cagione di nozze da gli altri, se non nelle confettioni et marzapani, che si concedono alle nozze. Della pompa funerale I morti non potranno essere accompagnati alla sepoltura, se non dagli orfanelli di San Bernardino, da una regola di frati, da una compagnia delle confraternita della quale sia morto et da preti né da più di sedeci torchi accesi, dando però oltra questi un torchietto al cappellano, uno al priore della compagnia et le candele soli- 26 Alle quali ... calcie manca nel manoscritto di G. Barbieri [1563].
Modena 411 te, overo in loco dei torchietti, et delle candele honesta limosina, la quale si darà ancora agli orfanelli tale, quale a ciascuno piacerà. Né farà alcuno dar segno del morto con campana sonata alla longa altro che ad una chiesa sola né con botti altro che alla maggiore così nel sepellire come nelle esequie et in ogni officio funerale. Né si affiggeranno arme, né si accenderanno torchi o torchietti altrove che all’altare et al cataletto. Né si appenderanno casse coperte de veluto alle mura delle chiese. Delle pene27 Le pene di coloro i quali non obediranno al presente ordine nostro saranno [applicate] qualunque volta et in qualunque cosa delle vietate disubediranno. Quanto al capo del vestire lire venticinque di moneta di Modona la prima volta, la seconda lire cinquanta, la terza lire cento et la perdita insieme di tutte le veste et di ogni altra cosa vietata. Obligando alla detta pena tutti coloro i quali haveranno sotto la cura, governo et potestà sua i disobedienti et ogni sarto, ricamatore, orefice et ogni altro artefice nella medesima pena detta di sopra. Quanto al capo de’ conviti sarà la pena scudi venticinque d’oro da essere riscossi da padroni delle case et dieci da essere pagati da cuochi et da coloro che sono sopraposti al convito o non havendo il modo a pagarsi tratti tre di corda in piazza. Et si vuole che i garzoni possano accusare il maestro o padrone loro senza havere più obbligo di continuare la servitù cominciata e senza non solamente la perdita del suo salario tenuto loro infino al dì dell’accusa, ma con guadagno ancora di quello che sarebbe stato dovuto loro, se fussero andati infino all’ultimo della servitù pattuita. Quanto al capo della pompa funerale sarà la pena lire venticinque, le quali sarà tenuto pagare chiunque contrafarà, procurerà, o aiutarà ad andare contra le cose del detto capo o che sonerà o farà sonare campane o attaccherà o farà attaccare arme. Delle quali pene di tutti e tre i detti capi si vuole che un terzo sia della ducale camera, un terzo delle putte appellate le orfanelle del vescovo et delle convertite et l’altro terzo dello accusatore, il quale sarà tenuto secreto, o dello esecutore. Et si vuole appresso che in ciò si possa andare per via di accusatione o d’inquisitione et officio et sommariamente et che’l giudice sia il signor governatore overo il magnifico podestà di questa città, i quali debbano procedere contra coloro i quali non servaranno le presenti leggi et alla esattione delle dette pene. Si vuole nondimeno essere eccettuati dalla obedienza delle presenti leggi tutti i gentilihuomini et le gentildonne di giurisdizione, se così parerà loro, i forestieri, i quali non havessero o non volessero avere habitatione in Modona per più di sei mesi, et i cittadini stessi mentre si troveranno assenti dalla città di Modona et dal suo distretto. Ma bene si vuole che le donne maritate le servino tutto che fossero forestiere, et così gli huomini forestieri che pigliassero per moglie donna modonese, overo fossero per stanziare in Modona più di sei mesi28 . 27 L’intero capitolo manca nell’edizione a stampa del 1563. 28 a carta 238r: ai XXII di ottobre, mandato di lire sei per la stampa della moderatione delle pompe: Si commise ancora mandato di lire sei agli heredi di m.ro Cornelio Gadaldino librari per sua mercede della stampa della moderatione delle pompe, e fu fatto.
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nimenti dell’uno et dell’altro, quali fodera, coperta, et fornimenti non si vuole,<br />
che possano essere di seta né havere oro o argento, né ricami o profilo di sorte alcuna.<br />
Agli artegiani et alle artegiane esercitanti con le sue mani di continuo arte<br />
mecanica et a tutti e tutte coloro che vivono sotto <strong>la</strong> loro guardia si prohibiscono,<br />
fuor che nelle anel<strong>la</strong>, l’oro, l’argento battuto, tessuto, fi<strong>la</strong>to, le perle, le gioie o<br />
buone o false et tutti i vestimenti fatti di seta, ma non le liste sopra i detti vestimenti<br />
secondo l’ordine del capo che par<strong>la</strong> di esse liste, né le cinte di seta. Tra i<br />
quali artegiani non si contano i buoni cittadini honorevoli per altro, che <strong>la</strong>vorano<br />
al<strong>la</strong> caviglia. Nelle donne di parto mentre durerà il tempo delle visite, alle buone<br />
cittadine si concede lo adornare solo un letto del<strong>la</strong> loro principal camera di seta,<br />
et di <strong>la</strong>vori di seta, ma non alle artegiane quali di sopra alle quali si prohibisce <strong>la</strong><br />
seta per tutto et suoi <strong>la</strong>vori con ogni altro addobamento di pari o di maggior<br />
pompa. Ai contadini si prohibisce non so<strong>la</strong>mente l’oro et l’argento le gioie così<br />
buone come false, il dorato et l’inargentato fuorché nell’annel<strong>la</strong> et nelle magliette<br />
delle donne, ma <strong>la</strong> seta ancora de ogni sorte in vestimenti et in liste dal zendado<br />
in fuori, che a gli huomini si concede per <strong>la</strong> fodera delle calcie, alle donne per le<br />
cinte. Alle quali mentre sono donzelle o spose per lo primo anno si concede di<br />
portare al collo coralli so<strong>la</strong>mente, che però non vagliano più di lire dieci. Dando<br />
tempo alle donne fin a Pasqua di resurrettione che viene da poter usare et portare<br />
i loro habiti et vestimenta di qualunque sorte che si trovano di presente, acciò<br />
che con tal commodità di tempo possano provederne d’altro, ma bene quanto ai<br />
cosciali degli huomini differenti dal<strong>la</strong> presente ordinatione si dà loro so<strong>la</strong>mente<br />
tempo otto dì a rifarli nel<strong>la</strong> forma ordinata o a rifare le calcie26 .<br />
Dei conviti<br />
I conviti sono o da grasso o da magro. Se da grasso non verranno in tavo<strong>la</strong> più<br />
che tre vivande di carni arrostite et tre lessate, comprendendo i potaggi tralle carni<br />
lessate, et per le arrostite intendendo cio ch’è cotto in spiedo o in patel<strong>la</strong> o in tegghia<br />
o sopra gratico<strong>la</strong>. Né altro che una sorte di salvaticcine tralle dette tre sorti di<br />
arrosto o di lesso, tralle salvaticcine annoverando i pavoni, le galline d’India et i conigli.<br />
Se da magro potrà havere il convito tre sorti di pesce arrosto et tre a lesso senza<br />
più et tra queste una sorte di pesce di mare o di <strong>la</strong>go. Né in conviti di carne si<br />
mescoleranno vivande di pesce, eccetto le ostreghe. Nell’uno et nell’altro convito<br />
non haverà marzapani né altre cose tali, né pasticci, né mangiari bianchi, né <strong>la</strong>vori<br />
di pasta, né canditi di zuccaro, né conditi in zuccaro, né altro che una so<strong>la</strong> sorte di<br />
torta. Né farà differenza da conviti fatti per cagione di nozze da gli altri, se non nelle<br />
confettioni et marzapani, che si concedono alle nozze.<br />
Del<strong>la</strong> pompa funerale<br />
I morti non potranno essere accompagnati al<strong>la</strong> sepoltura, se non dagli orfanelli<br />
di San Bernardino, da una rego<strong>la</strong> di frati, da una compagnia delle confraternita del<strong>la</strong><br />
quale sia morto et da preti né da più di sedeci torchi accesi, dando però oltra<br />
questi un torchietto al cappel<strong>la</strong>no, uno al priore del<strong>la</strong> compagnia et le candele soli-<br />
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