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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 11<br />

vertici del<strong>la</strong> piramide cittadina con una veste cremisina, una seconda di velluto<br />

ma non cremisi, un lucco di cremisino o di panno rosato ed un’altra veste<br />

di panno rosato. La lunghezza dello strascico concesso loro è di 2/3 di<br />

braccio. Alle donne dei dottori è accordato un numero minore di capi, uno<br />

strascico di mezzo braccio, meno gioielli e così via fino all’ultima categoria<br />

sociale costituita dalle donne del contado. Per chi non rispettava le regole<br />

era prevista una multa di 10 lire e di 5 per i sarti o i ricamatori che avevano<br />

confezionato o decorato le vesti. Questa normativa non si occupa di feste o<br />

funerali.<br />

Nel 1474, in pieno dominio bentivolesco, il cardinal legato Francesco<br />

Gonzaga, dichiarandosi preoccupato per <strong>la</strong> riduzione dei patrimoni cittadini<br />

ma forse soprattutto impensierito per <strong>la</strong> mancanza di distinzione «inter nobiles<br />

et ignobiles» emana nuovi provvedimenti suntuari simili per impostazione<br />

– estetica per categorie sociali definite – e contenuti a quelli del 1453<br />

ma con varianti. Una di esse riguarda le donne degli ebrei che per <strong>la</strong> prima<br />

volta cadono sotto lo sguardo del disciplinatore delle apparenze per essere da<br />

questi suddivise in due c<strong>la</strong>ssi (mogli e figlie di banchieri da una parte, tutte<br />

le altre dall’altra) ed equiparate rispettivamente alle donne del<strong>la</strong> quarta e del<strong>la</strong><br />

quinta categoria sociale cittadina 9 . Nel 1508, quando ormai Giulio II aveva<br />

conquistato <strong>la</strong> città da due anni, vennero emanati nuovi provvedimenti<br />

che consistevano nel<strong>la</strong> riedizione dei decreti del 1474 con piccole aggiunte.<br />

Una di esse riguarda un ritrovato moderno, le «faldee overo circhi» oggetti<br />

«reprobati et degni de biasmo» che si mettevano sotto alle vesti per enfatizzarne<br />

l’ampiezza.<br />

Per oltre cinquant’anni, in definitiva lungo tutto il periodo bentivolesco<br />

e più, “tiene” il modello di disciplinamento proposto dal cardinal Bessarione.<br />

Anche i provvedimenti presi nel 1514 sono sul<strong>la</strong> scia dei precedenti in<br />

quanto contengono <strong>la</strong> stessa partizione in categorie sociali anche se introducono<br />

diversi elementi di novità. È nuova l’indicazione delle doti per categoria:<br />

sino a 2.000 lire di bolognini d’argento per cavalieri, dottori o conti, sino<br />

a 1.500 per notai, cambiatori, drappieri e così via. Ai mariti era proibito<br />

«spendere intorno alle lor spose» più del<strong>la</strong> metà del<strong>la</strong> dote ricevuta. La pena<br />

per i trasgressori è fissata in 16 ducati d’oro e in 5 lire per i sarti, i ricamatori<br />

o gli orefici. Al<strong>la</strong> pena si somma <strong>la</strong> privazione «di ogni officio di utile et di<br />

honore del<strong>la</strong> magnifica comunità di Bologna».<br />

Un bando del 1525 copre <strong>la</strong> distanza fra <strong>la</strong> provvisione del 1514 e quel<strong>la</strong><br />

del 1545. Il bando si limita a ritoccare l’entità delle doti consentite ma è ne-<br />

9 Sugli ebrei a Bologna vedere: Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo, a cura di M.G.<br />

MUZZARELLI, Bologna 1994; Verso l’epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo,<br />

a cura di M.G. MUZZARELLI, Firenze 1996.

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