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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 9<br />

e figlie di cavalieri autorizzate a portare sulle spalle una mantel<strong>la</strong> foderata di<br />

vaio o ad indossare vesti foderate con <strong>la</strong> stessa ambita pelliccia.<br />

Gli statuti del 1352 e quelli del 1357 non presentano novità rispetto al<strong>la</strong><br />

normativa del 1335 a sua volta fortemente debitrice di quel<strong>la</strong> del 1288. Non<br />

fu così <strong>la</strong> normativa del 1376 che segnò un passaggio importante. Nel nostro<br />

dossier essa è preceduta da una serie di denunce di donne trovate dall’ufficiale<br />

addetto ai controlli non in rego<strong>la</strong>. La città non si limitava dunque<br />

ad emettere leggi ma predisponeva ufficiali addetti al<strong>la</strong> sorveglianza ed al<strong>la</strong><br />

punizione di chi non le rispettava. Il registro riporta i risultati di inquisizioni<br />

condotte fra il luglio del 1365 e il giugno successivo. Vi fu chi venne vista<br />

con fibbie d’argento dorate «contra formam statutorum» e chi con ricami in<br />

filo d’oro o con cordelle dorate. Troviamo attestazioni di bottoni d’argento<br />

dorato guarniti di smalti e di catenelle pure con smalti pendenti dalle guarnacche:<br />

tutti oggetti proibiti. Gli ufficiali rilevarono anche casi di convivi<br />

con un numero eccessivo di invitati ma nel complesso sono gli ornamenti<br />

preziosi a prevalere nelle contestazioni che specificano, oltre al nome del<strong>la</strong><br />

colpevole (raramente del colpevole), anche il giorno e il luogo nel quale è<br />

stata colta in difetto. Al pagamento del<strong>la</strong> multa di 5 lire è sempre tenuto un<br />

uomo, marito o padre.<br />

Come si è anticipato, le norme del 1376 segnano una passaggio di rilievo<br />

sia per le novità che introducono, tanto nel<strong>la</strong> rubrica re<strong>la</strong>tiva alle esequie come<br />

in quel<strong>la</strong> che tratta di vesti ed ornamenti, sia per l’indicazione in ogni<br />

caso di infrazione al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> multa corrispondente. Si tratta di una democrazia<br />

a pagamento al<strong>la</strong> quale si accompagna <strong>la</strong> mancata indicazione di<br />

esonero dai divieti di cavalieri e dottori. In definitiva pagando cifre che variano<br />

da 29 soldi a 25 lire tutti potevano indossare tutto o quasi.<br />

A poco più di dieci anni di distanza, nel 1389, in periodo di dominio<br />

del<strong>la</strong> Chiesa, una nuova decretazione reintroduce l’eccezione per le mogli<br />

dei cavalieri e dei dottori che vengono autorizzate a portare una mantellina<br />

corta foderata di vaio. Se si esclude <strong>la</strong> riproposizione dell’esonero, il contenuto<br />

del<strong>la</strong> rubrica «De pena portantium ornamenta et aliis variis penis» non<br />

differisce in maniera sostanziale dalle norme precedenti. Diverso è invece il<br />

caso delle disposizioni suntuarie che compaiono al<strong>la</strong> fine degli statuti del<br />

1389. È probabile che queste ultime norme non abbiano rapporto con tali<br />

statuti, che si tratti cioè di regole dettate successivamente con aggiunte e<br />

modifiche rispetto a quelle del 1389 ed è possibile che abbiano circo<strong>la</strong>to autonomamente<br />

dagli statuti. Vi troviamo, tra l’altro, l’obbligo di «bol<strong>la</strong>re sceu<br />

stampare» vesti e ornamenti «contra formam presentium statutorum». Vesti,<br />

cinture e anche gioielli andavano bol<strong>la</strong>ti e per definire peso e valore di perle<br />

e preziosi era richiesta <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di un orefice. La de<strong>la</strong>zione era prevista<br />

e premiata con un terzo del<strong>la</strong> pena inflitta al colpevole.

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