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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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374 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

in forma completa. Non sono invece giunti fino a noi i primi statuti cittadini,<br />

risalenti ai primi anni del Duecento, di cui peraltro ci fornisce qualche<br />

testimonianza il codice del sec. XIII intito<strong>la</strong>to Registrum privilegiorum, concessionum,<br />

pactorum et scripturarum ad comunem Mutine pertinentium, conservato<br />

presso l’archivio storico comunale, un cartu<strong>la</strong>rio che raccoglie le copie<br />

autentiche di privilegi, concessioni imperiali ed altre scritture di pertinenza<br />

del comune modenese dal 969 al 1260, tra cui appunto alcune rubriche<br />

statutarie re<strong>la</strong>tive agli estimatori del 1225-1228. Agli anni 1306-1307<br />

risalgono gli statuti riuniti nel codice intito<strong>la</strong>to Respublica Mutinensis, che<br />

contiene le provvigioni e riformagioni del consiglio del popolo dal 1306 al<br />

1307, gli statuti del governo provvisorio e le deliberazioni del consiglio dei<br />

quattrocento del 1306. Le disposizioni statutarie riguardano perlopiù <strong>la</strong> figura<br />

del capitano del popolo e <strong>la</strong> difesa dell’autonomia del governo “popo<strong>la</strong>re”<br />

contro il signore estense 8 .<br />

Gli statuti cittadini del 1327 furono dunque accolti dagli Este, una volta<br />

riacquistato il dominio di Modena nel 1336, e rimasero in vigore, con aggiunte<br />

e riforme che risalgono al 1403, fino al 1420 quando fu emanato un<br />

nuovo corpus statutario. Numerose sono le rubriche ivi contenute di argomento<br />

suntuario. Riguardano le limitazioni delle cerimonie nuziali e di<br />

quelle funebri, gli abiti ed ornamenti delle serve ed in generale delle donne.<br />

A questo proposito partico<strong>la</strong>rmente interessante, per quanto concerne l’estensione<br />

del<strong>la</strong> normativa, si dimostra <strong>la</strong> rubrica CLXXVII contenuta nel libro<br />

IV. Il testo del<strong>la</strong> rubrica, che si presenta interamente cassato, rimanda<br />

ad una lunga nota in minusco<strong>la</strong> notarile nel margine inferiore del<strong>la</strong> carta, in<br />

cui viene riportata <strong>la</strong> trascrizione di una provvigione degli anziani e sapienti,<br />

organo deliberativo del comune di Modena, dove, rispetto al<strong>la</strong> normativa<br />

precedente, tali limitazioni non avrebbero avuto luogo «in aliqua muliere<br />

que sit uxor vel de familia alicuius nobilis et de numero nobilium et potentum<br />

civitatis Mutine vel districtus et que continue habitet et continuam faciat<br />

residenciam cum aliquo nobili vel potenti vel predictis in domibus habitationum<br />

dictorum nobilium vel potentum».<br />

All’interno del codice, che contiene gli statuti del 1327 re<strong>la</strong>tivi ai giudici<br />

delle vettovaglie, si trovano ben tre provvigioni dei sapienti di Modena del<br />

1365 riguardanti il divieto alle donne di portare più di cinque once d’oro o<br />

d’argento ad ornamento delle vesti, né alcuna per<strong>la</strong> o pietra preziosa sul capo<br />

o sul dorso, così come il portare vesti foderate o profi<strong>la</strong>te di vaio.<br />

8 G. DOTTI MESSORI, Modena, in Repertorio degli statuti comunali <strong>emilia</strong>ni e romagnoli<br />

(secc. XII-XVI), a cura di A. VASINA, II, Roma 1998 (Istituto storico italiano per il Medio<br />

Evo, Fonti per <strong>la</strong> storia dell’Italia medievale, Subsidia, 6**), pp. 103-114.

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