la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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366 Legislazione suntuaria solamente per sotane o in altro modo coperte. Alle dongelle si prohibisce il portare vesti di seta di sopra o di sotto; e similmente alle artegiane maritate o dongelle. Dechiarando per artegiane quelle che li loro padri o fratelli o mariti o suoi padri o fratelli faccino arte alcuna manuale o bottega, nel qual numero non s’intenda chi fa fondaco o in essi s’adopra o serve. Le sopravesti, camurini o altri panni di lana oltre le dette quattro vesti non siano più che di panno, rascia, grossegrani, mocagliari, zambelotti, buratte ancorché di seda, frandine o simili, purché non sia ordita né tessuta d’altro di più prezzo si possano adornare con veluto o altra robba di minor valore che però l’uno e l’altro non passi sei scudi con la manifattura, i busti e le maniche si possano piccare o trinciare e foderare come di sopra. Le vesti fatte se bene sono trinciate si concede che si possino portare, dandole però in nota. Strassini overo code non si possa portare più che d’un terzo di braccio di più longhezza che la parte dinanzi tanto alle vesti o altri panni fatti quanto da farsi. Scoffoni o calcetti non si possano portare con ricami o lavori di quale si voglia sorte, ma schietti o fatti a gocchia o con due gasii o altri profili di seta dell’istesso o altro colore. Cappe, cappotti o altri simili da cavalcare o portare di notte o in altro modo o tempo si prohibisce il portarne più che di veluto simplice o fatto ad opera e senza alcuno ornamento, eccetto che con una semplice cordella o passamano di seta, né con fodera più che di taffettà semplice o doppio et essendo di robba di lana o altro inferiore alla seta si possino guarnire di veluto o altro drappo come di sopra nelle vesti, ma che detto guarnimento non vaglia più di quattro scudi con la fattura et le mostre si possano fare di veluto, raso o ormisino et non di cose di più prezzo. Brocati, brocatelli, tele d’oro o d’argento vero o finti o vergati per sorte alcuna d’habito in qualunque modo, puoca o assai quantità, né cosa di più prezzo del veluto si prohibisce portarne, listarne o usarne in modo alcuno. Pelle per fodere più fine che bassette, dosso o volpe si prohibisce e vieta a tutte le donne indifferentemente. Per il vestire degli huomini Si concede che gli huomini possano portare berette o capelli di veluto riccio o aperto dovendosi servare nell’ornamento l’istesso che s’è detto per le donne. Le cappe, ferraroli, cappotti e simili si concede che li possano portare nel modo regolato di sopra per le donne et di più che possino fodrare le cappe (purché siano di panno o rascia) di veluto o d’altra cosa minore. Sagli, casacche, robiglie et simili non si possino fare di cosa di più valore, che il veluto, né quelli di seta con altro ornamento, che di trine o passamani, quelli di lana con veluto, raso o cosa di minor prezzo purché non passi il valore di tre scudi. Né si possa fuori degli ordini sopradetti tanto dagli huomini come dalle donne portar seta sopra seta. Giupponi, calze tonde o longhe non siano di robba di più prezzo, che il veluto, et si possino ornare con cordelle o passamani di seta, piccare o trinciare, fodrare co-
Cesena 367 me di sopra purché detto ornamento non vaglia più di due scudi. Prohibendosi a tutti il portare oro, argento vero o apparente, né trine, passamani, cordelle in quale si voglia altro modo. Le collane si concede che si possano portare di valuta di venticinque scudi computata la manifattura. Anelli nelle dita si concede che se ne possa portare uno o dui, purché non vagliano più di dieci scudi con la manifatura. Alli artigiani come di sopra si prohibisce il portar seta, cioè che il vestimento sia di seta, ma sì bene che nel listare o ornare la possino portare. Delli banchetti et conviti Non sia persona alcuna la quale faccia convito o banchetto da carne che imbandisca o faccia imbandire più di tre sorte d’antipasti et tre d’alesso et tre d’arosto né fra queste vivande più che una sorte di salvaticine, intendendosi per quelle ancora polli d’India e pavoni né più di due sorte di sapore et altre che una o due torte. Prohibendosi pasticci, bianchimangiare con ogni sorte di lavoro di pasta o di zuccaro et il darsi pesce di qualsivoglia sorte, coperto o non. Et essendo da vigilia mista fra ova et altri cibi di cascio et pesce non si passi il numero di otto vivande fino in dieci in tutto et simil numero si osservi nelle altre vigilie di precetto. Eccettuandosi però nelli alloggi di qualche signor forastiero con tittolo d’illustre o di reverendissimo o maggiore. Delle spese per li mortorii Nelli mortorii non si vestino da duolo altri che gli ascendenti o descendenti, maschi o femine del morto. Né si diano berette con veli o senza o veli alle donne oltre quelle di casa salvo alli attinenti et attinente in primo grado di ragione cannonica et agli estranei fuori di casa serventi maschi più che a quattro sino in sei persone. Non si attachino armi per le contrade e nelle chiese né si faccino cattafalchi o palchi rilevati al tempo della sepoltura o nell’esequie et simile per morte d’alcuno di che grado et qualità si voglia. Et in ciascuno delle sopradetti casi prohibiti tacita o espressamente si comanda che non sia chi ardisca di contravenire sotto pena della perdita del vestimento o collana, anello o altra cosa che fosse contro la forma sopradetta et di x scudi la prima volta che sarà controvenuto, la seconda volta di venti et successivamente da indi in poi della moltiplicazione a proportione di ciascuna volta applicata per un quarto alla reverenda camera apostolica, un quarto a luochi pii da distribuirsi da magnifici signori conservatori et antiani per il tempo et non altrimenti, l’altro quarto all’essequutore, il quale sarà tenuto secreto; e più si prohibisce a tutti li mercanti il poter vendere oro o argento filato, ricami et simili, tanto in poca quanto in assai somma et a tutti li sarti, orefici et artegiani non ne possano lavorare sotto la pena di X scudi per ciascuna volta contrafaranno et d’applicarsi come di sopra et di più di tre tratti di corda da darseli irremissibilmente, et il tutto si debba porre in essequutione dopo la publicatione del presente ordine senza dilatione di tempo.
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366 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />
so<strong>la</strong>mente per sotane o in altro modo coperte. Alle dongelle si prohibisce il portare<br />
vesti di seta di sopra o di sotto; e similmente alle artegiane maritate o dongelle. Dechiarando<br />
per artegiane quelle che li loro padri o fratelli o mariti o suoi padri o fratelli<br />
faccino arte alcuna manuale o bottega, nel qual numero non s’intenda chi fa<br />
fondaco o in essi s’adopra o serve.<br />
Le sopravesti, camurini o altri panni di <strong>la</strong>na oltre le dette quattro vesti non siano<br />
più che di panno, rascia, grossegrani, mocagliari, zambelotti, buratte ancorché<br />
di seda, frandine o simili, purché non sia ordita né tessuta d’altro di più prezzo si<br />
possano adornare con veluto o altra robba di minor valore che però l’uno e l’altro<br />
non passi sei scudi con <strong>la</strong> manifattura, i busti e le maniche si possano piccare o<br />
trinciare e foderare come di sopra.<br />
Le vesti fatte se bene sono trinciate si concede che si possino portare, dandole<br />
però in nota.<br />
Strassini overo code non si possa portare più che d’un terzo di braccio di più<br />
longhezza che <strong>la</strong> parte dinanzi tanto alle vesti o altri panni fatti quanto da farsi.<br />
Scoffoni o calcetti non si possano portare con ricami o <strong>la</strong>vori di quale si voglia<br />
sorte, ma schietti o fatti a gocchia o con due gasii o altri profili di seta dell’istesso o<br />
altro colore.<br />
Cappe, cappotti o altri simili da cavalcare o portare di notte o in altro modo o<br />
tempo si prohibisce il portarne più che di veluto simplice o fatto ad opera e senza<br />
alcuno ornamento, eccetto che con una semplice cordel<strong>la</strong> o passamano di seta, né<br />
con fodera più che di taffettà semplice o doppio et essendo di robba di <strong>la</strong>na o altro<br />
inferiore al<strong>la</strong> seta si possino guarnire di veluto o altro drappo come di sopra nelle<br />
vesti, ma che detto guarnimento non vaglia più di quattro scudi con <strong>la</strong> fattura et le<br />
mostre si possano fare di veluto, raso o ormisino et non di cose di più prezzo.<br />
Brocati, brocatelli, tele d’oro o d’argento vero o finti o vergati per sorte alcuna<br />
d’habito in qualunque modo, puoca o assai quantità, né cosa di più prezzo del veluto<br />
si prohibisce portarne, listarne o usarne in modo alcuno.<br />
Pelle per fodere più fine che bassette, dosso o volpe si prohibisce e vieta a tutte<br />
le donne indifferentemente.<br />
Per il vestire degli huomini<br />
Si concede che gli huomini possano portare berette o capelli di veluto riccio o<br />
aperto dovendosi servare nell’ornamento l’istesso che s’è detto per le donne.<br />
Le cappe, ferraroli, cappotti e simili si concede che li possano portare nel modo<br />
rego<strong>la</strong>to di sopra per le donne et di più che possino fodrare le cappe (purché siano<br />
di panno o rascia) di veluto o d’altra cosa minore.<br />
Sagli, casacche, robiglie et simili non si possino fare di cosa di più valore, che il<br />
veluto, né quelli di seta con altro ornamento, che di trine o passamani, quelli di <strong>la</strong>na<br />
con veluto, raso o cosa di minor prezzo purché non passi il valore di tre scudi.<br />
Né si possa fuori degli ordini sopradetti tanto dagli huomini come dalle donne portar<br />
seta sopra seta.<br />
Giupponi, calze tonde o longhe non siano di robba di più prezzo, che il veluto,<br />
et si possino ornare con cordelle o passamani di seta, piccare o trinciare, fodrare co-