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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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360 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Alle quali spose, passati detti duo anni, insieme con l’altre state più tempo a<br />

marito, si proibisce il portare le già usate vesti di seta et il farsene ancora alcune altre<br />

nuove per sopraveste, ma non già usarle et farne delle nuove per sottane, purché<br />

non n’habbiano più di tre per ciascuna in tutto, computatovi insieme le prime, essendo<br />

atte all’operarsi, ma schiette però et che alcuna da farsi nuovamente non vaglia<br />

più di scudi venticinque, computatovi l’ornamento predetto.<br />

Volendo che, per sopraveste di qualunche forma et habito et li camurini, ancora<br />

che le spose predette, oltre le tre vesti di seta, et l’altre, state più delli duo anni a<br />

marito, voranno usare non siano d’altro che di panno o rascia, saglia grossegrani et<br />

simili di <strong>la</strong>na, fra le quali s’intendano mocagliate, ciambellotti et buratte, ancorché<br />

seta, purché non sia né ordita né tessuta d’altro di più prezzo, senza però ornamento<br />

d’oro o d’argento o ricami o intagli o veri o finti o apparenti o stagliamenti o<br />

piccature o con sotto fodre alcune, fuor che di tele ordinarie, facendone bisogno,<br />

ma con veluto solo o d’altra robba di minor valore, che però o l’uno o l’altro di<br />

quelli non passi scudi sei con <strong>la</strong> manfattura. Il qual modo di vestimenti di <strong>la</strong>na si<br />

comanda doversi usare dalle dongelle, ma con non più ornamenti delli sopratassati.<br />

Alle quali, per sopraveste et sottane et per ogni altro lor habito, si proibisce ogni<br />

sorte di robba di seta. Sì come si fa etiamdio alle vedove et altre donne da duolo,<br />

insieme con il portare habito d’altro che di <strong>la</strong>na et con alcun guarnimento.<br />

Strascini, overo code, a qualunche habito di donna di qual forma si voglia, purché<br />

<strong>la</strong> parte di dietro, fatta che sarà <strong>la</strong> veste, non ecceda in longhezza più d’un terzo<br />

del brazzo ordinario del panno, di quello, che sarà <strong>la</strong> parte dinanzi di essa veste,<br />

tanto alle fatte, quanto da farsi, si tollerano. Comandandosi che ciascun di detti habiti,<br />

che si ritrovasse haverli di più longhezza, sia ridotto al<strong>la</strong> predetta forma, né per<br />

l’avenire possa farsi oltre l’istessa.<br />

Scofoni o calcette non siano donne di qualità alcuna che portino con ricami o<br />

<strong>la</strong>vori di qualsivoglia sorte, ma schietta o con doi gasii o profili di seta dell’istesso<br />

overo altro colore.<br />

Cappe, cappotti, tabarri, robboni o altri simili da cavalcare o portare di notte et in<br />

altro tempo et modo, non sia di loro ch’ardisca portarne di più stima che di veluto et<br />

con sorte alcuna d’ornamento, ma schietti et semplici, né con fodra di seta, più che di<br />

taffetà o ormisino. Et essendo di robba di <strong>la</strong>na o altra inferiore al<strong>la</strong> seta, sia lor lecito<br />

usarli guerniti, fuor che d’oro o argento di sorte o vista alcuna, ma che detto guarnimento<br />

non vaglia più di scudi tre, sino in quattro con <strong>la</strong> fattura, concedendoseli però<br />

per mostra dal<strong>la</strong> parte dinanzi ormesino o veluto et non di più stima di quello.<br />

Broccati, broccatelli, tele d’oro o d’argento, veri o finti, per sorte alcuna d’habito<br />

overo ornato in qualunche modo et forma, assai o puoca quantità, né altro di<br />

prezzo, come quello o più d’essi et del veluto ordinario si proibiscono.<br />

Pelli per sottoveste o sopra più fine che bassette o volpe, a tutte le donne, senza<br />

differenza alcuna, si vietano.<br />

Delle donne da parto et lor figliuoli<br />

Non doveranno le donne di parto tenere, sopra li lor letti o altri di sua casa o<br />

sopra il figliuolo o figliuoli nati, sparviero o cortinaggio né coltre o coperte o coper-

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